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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 novembre 2021

Cassazione n. 37839/2021

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eguente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 10383-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2021 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 70 BUSSOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2061/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/12/2018; R.G.N. 10383/2019 letto l'atto di rinuncia agli atti del giudizio - depositato telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2021 - con cui i ricorrenti chiedono "che codesta Suprema Corte di Cassazione dichiari l'estinzione del giudizio a spese compensate ed ordini al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Torino 2 di procedere alla cancellazione dell'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, della sentenza di primo grado n. 5765/2016, R.G. n. 5161/2015, pubblicata il 29.11.2016 (annotazione n. 7738 del 16.12.2016)"; rilevato che la rinuncia risulta accettata dalla controparte che - con Istanza depositata telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2021 - concordemente chiede ordinarsi la cancellazione dell'annotazione predetta; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Ordina al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Torino 2 di procedere alla cancellazione dell'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, della sentenza di primo grado n. 5765/2016, R.G. n. 5161/2015, pubblicata il 29.11.2016 (annotazione n. 7738 del 16.12.2016).

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il giorno CANCELL11,[OSCURATO:PERSONA] Dott.

M911-kUr DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 10383-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2021 22/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 70 BUSSOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2061/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/12/2018; R.G.N. 10383/2019 letto l'atto di rinuncia agli atti del giudizio - depositato telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 18 novembre 2021 - con cui i ricorrenti chiedono "che codesta Suprema Corte di Cassazione dichiari l'estinzione del giudizio a spese compensate ed ordini al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Torino 2 di procedere alla cancellazione dell'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, della sentenza di primo grado n. 5765/2016, R.G. n. 5161/2015, pubblicata il 29.11.2016 (annotazione n. 7738 del 16.12.2016)"; rilevato che la rinuncia risulta accettata dalla controparte che - con Istanza depositata telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 23 novembre 2021 - concordemente chiede ordinarsi la cancellazione dell'annotazione predetta; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Ordina al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Torino 2 di procedere alla cancellazione dell'annotazione, a margine della trascrizione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, della sentenza di primo grado n. 5765/2016, R.G. n. 5161/2015, pubblicata il 29.11.2016 (annotazione n. 7738 del 16.12.2016). Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il giorno CANCELL11,[OSCURATO:PERSONA] Dott. M911-kUr DE
Decreto Cassazione n. 37839/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris