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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43908/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 26.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Asti aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato furto pluriaggravato in concorso e di falsa denuncia aggravata e lo aveva di conseguenza condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 350 di multa; aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione in concorso e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione;

2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 450 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa confermando nel resto, quanto alla responsabilità, la decisione impugnata;

3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Bledar e [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 erronea applicazione della legge penale quanto ai reati ascrittigli e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva che la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma della condanna in violazione di legge quanto alla identificazione del responsabile avendo fondato il proprio convincimento sulla sola titolarità della autovettura rinvenuta nei pressi del locale preso di mira dai malfattori e di cui il giorno successivo egli aveva denunziato il furto; segnala, inoltre, la non completa affidabilità della individuazione fotografica, pur prova atipica, soprattutto nelle condizioni in cui è stata eseguita nel caso di specie e tale, peraltro, da pregiudicare la eventuale successiva acquisizione della prova tipica; evidenzia il carattere apparente della motivazione della Corte di Appello che si è limitata a recepire il contenuto della sentenza di primo grado quanto alla affidabilità ed attendibilità della individuazione dell'odierno ricorrente ed alla esaustività della prova testimoniale; 3.1.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di Appello, pur avendo opportunamente rivisto il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, non ha motivato in termini adeguati sulla censura difensiva mossa sul diniego delle attenuanti generiche che ha invece riconosciuto soltanto in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea come anche in punto di trattamento sanzionatorio la motivazione della sentenza di appello risulti affidata a mere formule di stile;

3.2. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen.: 3.2.2 erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.: 3.2.3 manifesta illogicità della motivazione: rileva che l'imputazione elevata a carico del ricorrente trae origine dall'episodio delittuoso che aveva visto coinvolto il fratello Bledar e che aveva condotto gli inquirenti ad eseguire una perquisizione - seguita dal sequestro - presso il domicilio di costui in Asti; evidenzia, peraltro, la nullità del decreto di perquisizione e sequestro per assoluto difetto di motivazione e per l'assenza di ogni vincolo di pertinenzialità tra quanto appreso e sequestrato nella occasione e l'episodio di tentato furto per cui si procedeva; evidenzia, anzi, che il sequestro eseguito nei confronti del Florian (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]) non è mai stato oggetto di convalida e che il capo di imputazione risulta formulato con generico rinvio al verbale di perquisizione; sottolinea, quindi, che all'indirizzo ove era stata disposta la perquisizione, gli operanti non rinvennero [OSCURATO:PERSONA] ma il fratello Florian e che era stato per questo che al ricorrente è stato ascritto il delitto di ricettazione non essendo stato egli in grado di fornire spiegazioni sulla origine di quanto ivi rinvenuto; evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata finisce per dare per provato ciò che avrebbe invece dovuto esserlo, a partire dalla origine delittuosa di tutta la merce rinvenuta; sottolinea che è stata contestata la contemporanea ricettazione di tutti gli oggetti rinvenuti laddove, come è noto, il delitto in esame è a carattere istantaneo e rileva come non sarebbe in ogni caso possibile configurare un concorso morale "postumo"; evidenzia, ad ogni modo, che l'unico oggetto di comprovata origine delittuosa era stato un accendino in oro marca Dupont provento di furto puntualmente denunziato dal proprietario non essendo possibile evincere la provenienza delittuosa di tutti gli altri oggetti dalla condotta del ricorrente le cui dichiarazioni, rese a verbale in occasione del sequestro, sono riportate nel corpo del ricorso; segnala che, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], l'elemento fondante la responsabilità del ricorrente è rappresentato dalla sua residenza nel luogo della perquisizione che, tuttavia, non dimostrava affatto la stabile frequentazione dell'appartamento e che, in ogni caso, non era certamente idonea, per il suo carattere meramente formale, a distinguere le due posizioni; 3.2.4 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62bis cod. pen. e difetto di motivazione sul punto: segnala che con l'atto di appello era stata articolata una specifica censura circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, tuttavia, la Corte territoriale ha liquidato cumulativamente con riguardo a tutti gli imputati sul rilievo della assenza di elementi valutabili positivamente; rileva, quindi, come i giudici del gravame avrebbero dovuto procedere ad una valutazione singola e specifica tenendo conto della peculiarità del fatto sul piano oggettivo oltre che della personalità dell'imputato;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità di entrambi i ricorsi: premesso che si verte in una ipotesi di "doppia conforme", rileva che la sentenza impugnata ha diffusamente motivato analizzando i motivi di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto sia per quanto riguarda la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che, anche, di [OSCURATO:PERSONA]; segnala, inoltre, la esaustività della motivazione anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi;

5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur ribadendo di aver inoltrato tempestiva istanza di trattazione orale e prendendo atto della trasmissione delle conclusioni del PG, ha a sua volta trasmesso una memoria di replica rispetto alle considerazioni ivi sviluppate ed alle richieste conclusive; rilevando, in primo luogo, che l'esistenza di una "doppia conforme" non consente di superare le doglianze difensive che erano state articolate con l'atto di appello e che non hanno ricevuto risposta esauriente e logica, ribadisce quindi le censure articolate con il ricorso sia in punto di elemento oggettivo che di elemento soggettivo del delitto di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], coimputato non ricorrente in questa sede) poiché "... compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto custodito all'interno dell'esercizio pubblico [OSCURATO:PERSONA] corrente in Alba, viale Vico n. 16, mediante forzatura della porta di accesso, così esercitando violenza sulle cose, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, consistite nell'inatteso sopraggiungere di militari dell'Arma in occasionale pattugliamento ...".

L'episodio è stato ricostruito nelle due sentenze di merito ove si era dato conto di quanto era emerso nel corso della istruttoria dibattimentale con la acquisizione di atti irripetibili e delle testimonianze degli operanti: era dunque risultato che intorno alle 23,30 del 6 aprile 2014, militari dell'Arma, in servizio di pattugliamento, avevano notato la presenza di una auto in sosta presso un esercizio commerciale a quell'ora chiuso; l'auto aveva il motore acceso ed al suo interno vi era un giovane seduto sul lato passeggero e ben visibile in quanto la !uce di cortesia era accesa mentre un altro giovane stava armeggiando con un grosso cacciavite sulla porta di ingresso del locale e che, altrettanto, era stato possibile vedere con chiarezza.

I due, alla vista dei militari, si erano dati alla fuga ma erano stati identificati grazie ai documenti rinvenuti all'interno del veicolo risultato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] il quale, il giorno successivo, aveva presentato denuncia di furto della propria autovettura.Con l'atto di appello la difesa del Matija aveva svolto considerazioni critiche circa le modalità del riconoscimento dell'imputato in quanto scaturito dal rinvenimento dei suoi documenti all'interno dell'autovettura ed suo avviso non attendibile alla luce della concitazione dell'episodio.

La Corte di Appello ha richiamato le deposizioni dei testi escussi in dibattimento i quali avevano potuto riferire sulle modalità del loro intervento, sulle caratteristiche del luogo, perfettamente illuminato, dando conto, perciò, delle ragioni per le quali i due malviventi avevano potuto essere individuati nelle loro fattezze e nella loro fisionomia corrispondenti alle foto dei documenti trovati all'interno della vettura risultata, incontestatamente, di proprietà dell'odierno ricorrente.

I rilievi formulati in questa sede, perciò, finiscono per riprodurre di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, del tutto esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone).

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di ricettazione "... perché ... al fine di procurarsi un profitto, acquistava ... o comunque riceveva ... materiale vario di provenienza illecita, nella piena consapevolezza della provenienza da delitto, rinvenuto presso l'abitazione di Asti, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, meglio elencato nel verbale di perquisizione datata 16.4.2014 dei Carabinieri di Cortemilia".

Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della responsabilità del ricorrente sulla scorta delle risultanze della perquisizione e del conseguente sequestro che erano stati disposti dalla Procura della Repubblica di Asti presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a séguito dell'episodio di cui sopra ma dove, tuttavia, era stato rinvenuto il fratello Florian, risultato ivi residente, ed al cui interno erano presenti numerosi oggetti in oro e gioielli di cui questi non aveva saputo fornire alcuna giustificazione come altri oggetti preziosi erano stati rinvenuti nella autovettura Fiat 500 intestata a tala [OSCURATO:PERSONA] e le cui chiavi erano stati pure rinvenute nell'abitazione.

Con l'atto di appello la difesa aveva rilevato come non potesse darsi rilievo, ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato, al dato "formale" della sua residenza nell'abitazione; aveva inoltre segnalato come nulla fosse stato trovato indosso all'imputato di cui non poteva presumersi la consapevolezza della origine delittuosa degli oggetti.

La Corte di Appello ha replicato segnalando che i beni rinvenuti sul posto erano nella "pena disponibilità" del ricorrente il quale aveva omesso anche soltanto di tentare di fornire una spiegazione qualsivoglia su tale circostanza.

Con il presente ricorso, la difesa, oltre a riproporre l'argomento già prospettato con l'atto di appello, eccepisce, per un verso, la illegittimità del sequestro in quanto eseguito a seguito della perquisizione disposta in esito all'episodio di furto e, per altro verso, il difetto di prova della provenienza delittuosa della merce e degli oggetti che gli operanti avevano rinvenuto sul posto. (salvo per quanto concerne l'accendino in oro per cui era stato possibile rintracciare il proprietario).

Quanto al primo profilo, e prescindendo da ogni considerazione sulla tempestività della censura, è sufficiente ribadire che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278996 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, M'Nastri, Rv. 248685 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114 - 01).

Per quanto concerne, invece, il profilo della provenienza delittuosa della merce, si deve prendere atto della "novità" della questione che non era stata in alcun modo prospettata con l'atto di appello in cui la difesa si era limitata a contestare la insufficienza degli elementi acquisiti per ascrivere la disponibilità degli oggetti all'odierno ricorrente.

Si tratta, dunque, di una doglianza preclusa in questa sede ai sensi dell'art.609 comma 2 cod. proc. pen. (cfr., i tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Manna ed altro, Rv. 266202 - 01 in cui la Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, poiché non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico).Né può rilevare la genericità della imputazione che, come è noto, integra una ipotesi di nullità che deve essere dedotta entro e non oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 50098 del 24/10/2013, C. Rv. 257910 - 01).

Per il resto, ovvero quanto alla responsabilità del ricorrente, la Corte di Appello ha dato conto degli elementi acquisiti motivando la propria decisione in termini che non possono essere censurati in questa sede dove, naturalmente, non è consentito operare una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 26.5.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Asti aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato furto pluriaggravato in concorso e di falsa denuncia aggravata e lo aveva di conseguenza condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 350 di multa; aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione in concorso e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 450 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa confermando nel resto, quanto alla responsabilità, la decisione impugnata; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Bledar e [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 erronea applicazione della legge penale quanto ai reati ascrittigli e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: rileva che la sentenza impugnata è pervenuta alla conferma della condanna in violazione di legge quanto alla identificazione del responsabile avendo fondato il proprio convincimento sulla sola titolarità della autovettura rinvenuta nei pressi del locale preso di mira dai malfattori e di cui il giorno successivo egli aveva denunziato il furto; segnala, inoltre, la non completa affidabilità della individuazione fotografica, pur prova atipica, soprattutto nelle condizioni in cui è stata eseguita nel caso di specie e tale, peraltro, da pregiudicare la eventuale successiva acquisizione della prova tipica; evidenzia il carattere apparente della motivazione della Corte di Appello che si è limitata a recepire il contenuto della sentenza di primo grado quanto alla affidabilità ed attendibilità della individuazione dell'odierno ricorrente ed alla esaustività della prova testimoniale; 3.1.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di Appello, pur avendo opportunamente rivisto il trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente, non ha motivato in termini adeguati sulla censura difensiva mossa sul diniego delle attenuanti generiche che ha invece riconosciuto soltanto in favore del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; sottolinea come anche in punto di trattamento sanzionatorio la motivazione della sentenza di appello risulti affidata a mere formule di stile; 3.2. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen.: 3.2.2 erronea applicazione della legge penale processuale con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen.: 3.2.3 manifesta illogicità della motivazione: rileva che l'imputazione elevata a carico del ricorrente trae origine dall'episodio delittuoso che aveva visto coinvolto il fratello Bledar e che aveva condotto gli inquirenti ad eseguire una perquisizione - seguita dal sequestro - presso il domicilio di costui in Asti; evidenzia, peraltro, la nullità del decreto di perquisizione e sequestro per assoluto difetto di motivazione e per l'assenza di ogni vincolo di pertinenzialità tra quanto appreso e sequestrato nella occasione e l'episodio di tentato furto per cui si procedeva; evidenzia, anzi, che il sequestro eseguito nei confronti del Florian (oltre che di [OSCURATO:PERSONA]) non è mai stato oggetto di convalida e che il capo di imputazione risulta formulato con generico rinvio al verbale di perquisizione; sottolinea, quindi, che all'indirizzo ove era stata disposta la perquisizione, gli operanti non rinvennero [OSCURATO:PERSONA] ma il fratello Florian e che era stato per questo che al ricorrente è stato ascritto il delitto di ricettazione non essendo stato egli in grado di fornire spiegazioni sulla origine di quanto ivi rinvenuto; evidenzia che la motivazione della sentenza impugnata finisce per dare per provato ciò che avrebbe invece dovuto esserlo, a partire dalla origine delittuosa di tutta la merce rinvenuta; sottolinea che è stata contestata la contemporanea ricettazione di tutti gli oggetti rinvenuti laddove, come è noto, il delitto in esame è a carattere istantaneo e rileva come non sarebbe in ogni caso possibile configurare un concorso morale "postumo"; evidenzia, ad ogni modo, che l'unico oggetto di comprovata origine delittuosa era stato un accendino in oro marca Dupont provento di furto puntualmente denunziato dal proprietario non essendo possibile evincere la provenienza delittuosa di tutti gli altri oggetti dalla condotta del ricorrente le cui dichiarazioni, rese a verbale in occasione del sequestro, sono riportate nel corpo del ricorso; segnala che, rispetto al [OSCURATO:PERSONA], l'elemento fondante la responsabilità del ricorrente è rappresentato dalla sua residenza nel luogo della perquisizione che, tuttavia, non dimostrava affatto la stabile frequentazione dell'appartamento e che, in ogni caso, non era certamente idonea, per il suo carattere meramente formale, a distinguere le due posizioni; 3.2.4 erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62bis cod. pen. e difetto di motivazione sul punto: segnala che con l'atto di appello era stata articolata una specifica censura circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, tuttavia, la Corte territoriale ha liquidato cumulativamente con riguardo a tutti gli imputati sul rilievo della assenza di elementi valutabili positivamente; rileva, quindi, come i giudici del gravame avrebbero dovuto procedere ad una valutazione singola e specifica tenendo conto della peculiarità del fatto sul piano oggettivo oltre che della personalità dell'imputato; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità di entrambi i ricorsi: premesso che si verte in una ipotesi di "doppia conforme", rileva che la sentenza impugnata ha diffusamente motivato analizzando i motivi di gravame in termini esaustivi in fatto e corretti in diritto sia per quanto riguarda la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che, anche, di [OSCURATO:PERSONA]; segnala, inoltre, la esaustività della motivazione anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA], pur ribadendo di aver inoltrato tempestiva istanza di trattazione orale e prendendo atto della trasmissione delle conclusioni del PG, ha a sua volta trasmesso una memoria di replica rispetto alle considerazioni ivi sviluppate ed alle richieste conclusive; rilevando, in primo luogo, che l'esistenza di una "doppia conforme" non consente di superare le doglianze difensive che erano state articolate con l'atto di appello e che non hanno ricevuto risposta esauriente e logica, ribadisce quindi le censure articolate con il ricorso sia in punto di elemento oggettivo che di elemento soggettivo del delitto di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente era stato chiamato a rispondere, ed è stato riconosciuto responsabile nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso (con [OSCURATO:PERSONA], coimputato non ricorrente in questa sede) poiché "... compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di quanto custodito all'interno dell'esercizio pubblico [OSCURATO:PERSONA] corrente in Alba, viale Vico n. 16, mediante forzatura della porta di accesso, così esercitando violenza sulle cose, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, consistite nell'inatteso sopraggiungere di militari dell'Arma in occasionale pattugliamento ...". L'episodio è stato ricostruito nelle due sentenze di merito ove si era dato conto di quanto era emerso nel corso della istruttoria dibattimentale con la acquisizione di atti irripetibili e delle testimonianze degli operanti: era dunque risultato che intorno alle 23,30 del 6 aprile 2014, militari dell'Arma, in servizio di pattugliamento, avevano notato la presenza di una auto in sosta presso un esercizio commerciale a quell'ora chiuso; l'auto aveva il motore acceso ed al suo interno vi era un giovane seduto sul lato passeggero e ben visibile in quanto la !uce di cortesia era accesa mentre un altro giovane stava armeggiando con un grosso cacciavite sulla porta di ingresso del locale e che, altrettanto, era stato possibile vedere con chiarezza. I due, alla vista dei militari, si erano dati alla fuga ma erano stati identificati grazie ai documenti rinvenuti all'interno del veicolo risultato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] il quale, il giorno successivo, aveva presentato denuncia di furto della propria autovettura.Con l'atto di appello la difesa del Matija aveva svolto considerazioni critiche circa le modalità del riconoscimento dell'imputato in quanto scaturito dal rinvenimento dei suoi documenti all'interno dell'autovettura ed suo avviso non attendibile alla luce della concitazione dell'episodio. La Corte di Appello ha richiamato le deposizioni dei testi escussi in dibattimento i quali avevano potuto riferire sulle modalità del loro intervento, sulle caratteristiche del luogo, perfettamente illuminato, dando conto, perciò, delle ragioni per le quali i due malviventi avevano potuto essere individuati nelle loro fattezze e nella loro fisionomia corrispondenti alle foto dei documenti trovati all'interno della vettura risultata, incontestatamente, di proprietà dell'odierno ricorrente. I rilievi formulati in questa sede, perciò, finiscono per riprodurre di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, del tutto esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere ed è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di ricettazione "... perché ... al fine di procurarsi un profitto, acquistava ... o comunque riceveva ... materiale vario di provenienza illecita, nella piena consapevolezza della provenienza da delitto, rinvenuto presso l'abitazione di Asti, via [OSCURATO:PERSONA] n. 47, meglio elencato nel verbale di perquisizione datata 16.4.2014 dei Carabinieri di Cortemilia". Il Tribunale era pervenuto alla affermazione della responsabilità del ricorrente sulla scorta delle risultanze della perquisizione e del conseguente sequestro che erano stati disposti dalla Procura della Repubblica di Asti presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a séguito dell'episodio di cui sopra ma dove, tuttavia, era stato rinvenuto il fratello Florian, risultato ivi residente, ed al cui interno erano presenti numerosi oggetti in oro e gioielli di cui questi non aveva saputo fornire alcuna giustificazione come altri oggetti preziosi erano stati rinvenuti nella autovettura Fiat 500 intestata a tala [OSCURATO:PERSONA] e le cui chiavi erano stati pure rinvenute nell'abitazione. Con l'atto di appello la difesa aveva rilevato come non potesse darsi rilievo, ai fini della affermazione della responsabilità dell'imputato, al dato "formale" della sua residenza nell'abitazione; aveva inoltre segnalato come nulla fosse stato trovato indosso all'imputato di cui non poteva presumersi la consapevolezza della origine delittuosa degli oggetti. La Corte di Appello ha replicato segnalando che i beni rinvenuti sul posto erano nella "pena disponibilità" del ricorrente il quale aveva omesso anche soltanto di tentare di fornire una spiegazione qualsivoglia su tale circostanza. Con il presente ricorso, la difesa, oltre a riproporre l'argomento già prospettato con l'atto di appello, eccepisce, per un verso, la illegittimità del sequestro in quanto eseguito a seguito della perquisizione disposta in esito all'episodio di furto e, per altro verso, il difetto di prova della provenienza delittuosa della merce e degli oggetti che gli operanti avevano rinvenuto sul posto. (salvo per quanto concerne l'accendino in oro per cui era stato possibile rintracciare il proprietario). Quanto al primo profilo, e prescindendo da ogni considerazione sulla tempestività della censura, è sufficiente ribadire che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278996 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, M'Nastri, Rv. 248685 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 10/10/2007, Lonoce, Rv. 238114 - 01). Per quanto concerne, invece, il profilo della provenienza delittuosa della merce, si deve prendere atto della "novità" della questione che non era stata in alcun modo prospettata con l'atto di appello in cui la difesa si era limitata a contestare la insufficienza degli elementi acquisiti per ascrivere la disponibilità degli oggetti all'odierno ricorrente. Si tratta, dunque, di una doglianza preclusa in questa sede ai sensi dell'art.609 comma 2 cod. proc. pen. (cfr., i tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Manna ed altro, Rv. 266202 - 01 in cui la Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, poiché non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, non può contestarsi la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stata dedotta l'insussistenza dell'elemento psicologico).Né può rilevare la genericità della imputazione che, come è noto, integra una ipotesi di nullità che deve essere dedotta entro e non oltre il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , Sentenza n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 50098 del 24/10/2013, C. Rv. 257910 - 01). Per il resto, ovvero quanto alla responsabilità del ricorrente, la Corte di Appello ha dato conto degli elementi acquisiti motivando la propria decisione in termini che non possono essere censurati in questa sede dove, naturalmente, non è consentito operare una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 2. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichi
Sentenza Cassazione n. 43908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris