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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17309/2026

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nanza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di tresentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione, pur richiamando la prospettazione difensivaincentrata sulla contiguità cronologica e la omogeneità tipologica dei reati, ha rigettatol’istanza, osservando che [OSCURATO:PERSONA] era specializzato nei furti, ma commessi sempre consoggetti diversi e in luoghi diversi, e poi era entrato a far parte di un’associazione deditaproprio alla commissione di reati predatori, composta tuttavia da persone che non avevanodelinquito con lui nelle occasioni furti precedenti, sicché è da ritenersi che egli abbia agitocon moto autonomo di volta in volta, approfittando di situazioni occasionali;Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a segnalarenuovamente i medesimi indici ritenuti sintomatici di un originario disegno criminoso unico e,quindi, è essenzialmente rivalutativo, perché propone una lettura alternativa di tali elementirispetto a quella già data dal giudice dell’esecuzione, che li ha disattesi adeguatamente,ritenendoli insuscettibili di dimostrare la riconducibilità di tutti i reati ad una previaprogrammazione unitaria;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l’ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione delprincipio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso puòessere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudicedia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n.39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza concui in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati oggetto di tresentenze di condanna irrevocabili;Premesso che il giudice dell’esecuzione, pur richiamando la prospettazione difensivaincentrata sulla contiguità cronologica e la omogeneità tipologica dei reati, ha rigettatol’istanza, osservando che [OSCURATO:PERSONA] era specializzato nei furti, ma commessi sempre consoggetti diversi e in luoghi diversi, e poi era entrato a far parte di un’associazione deditaproprio alla commissione di reati predatori, composta tuttavia da persone che non avevanodelinquito con lui nelle occasioni furti precedenti, sicché è da ritenersi che egli abbia agitocon moto autonomo di volta in volta, approfittando di situazioni occasionali;Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso si limita a segnalarenuovamente i medesimi indici ritenuti sintomatici di un originario disegno criminoso unico e,quindi, è essenzialmente rivalutativo, perché propone una lettura alternativa di tali elementirispetto a quella già data dal giudice dell’esecuzione, che li ha disattesi adeguatamente,ritenendoli insuscettibili di dimostrare la riconducibilità di tutti i reati ad una previaprogrammazione unitaria;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che l’ordinanza abbia fatto corretta e motivata applicazione delprincipio secondo cui, in tema di reato continuato, l'unitarietà del disegno criminoso puòessere esclusa anche sulla base di un singolo elemento fattuale, a condizione che il giudicedia conto, in motivazione, di aver svolto un'adeguata e completa verifica della sussistenzadegli indicatori prospettati dalla difesa o, comunque, emersi nel giudizio (da ultimo, Sez. 4, n.39443 del 06/11/2025, Lupoli, Rv. 288810 - 01);[OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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