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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 24533/2022

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L-e,W53-5 SEg7»1434 IORDINANZ/4Z sul ricorso 5919/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentate di VILLE@[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1686/2018, depositata il 12 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Firenze, nella lite fra il mediatore immobiliare Ville@[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il diritto del mediatore alla provvigione per l'opera di mediazione svolta in relazione a un contratto di affitto di ramo d'azienda.

La Corte d'Appello ha riconosciuto che la scrittura del 10 marzo 2016, qualificata come "lettera di intenti", costituiva un contratto preliminare.

Essa ha così disatteso la diversa tesi del mediatore, per il quale la prescrizione cominciava a decorrere dal successivo 6 aprile 2016, allorché fu stipulato il contratto di affitto.

La Corte di merito ha escluso inoltre che potesse costituire atto interruttivo della prescrizione l'invio, da parte del mediatore, della nota di debito n. 3 del 3 dicembre 2015.

In proposito, il giudice del gravame - dopo avere posto in luce che l'appellante non aveva contestato la specifica statuizione del tribunale secondo cui tale documento non contiene alcuna esplicita richiesta di pagamento, né una concreta costituzione in mora - ha rilevato che non era stata data la prova né dell'invio, né della ricezione della suddetta nota di debito.

Per la cassazione della sentenza Ville@[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi: il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione della scrittura del 6 marzo 2016 e la mancata applicazione dell'art. 1757 c.c.

Si sostiene che la scrittura non aveva carattere vincolante, essendo condizionata alla stipulazione del contratto di affitto.

Quindi, avendo la scrittura efficacia solo preparatoria del futuro accordo, la prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione non decorreva da essa, ma dal successivo contratto, che segnava la conclusione dell'affare. 11 2 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 secondo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., nella quale la Corte d'Appello sarebbe incorsa allorché ha riconosciuto che non ci fosse la prova della ricezione della nota di debito.

Si rappresenta che la controparte aveva esaminato e contestato nel merito il documento, senza mai disconoscere di averlo ricevuto. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso sfugge alle eccezioni di inammissibilità formulate nel controricorso.

Esso non denuncia un vizio motivazionale, né un omesso esame di un fatto decisivo in violazione della regola della c.d. doppia conforme.

La censura, riguardante l'interpretazione della scrittura data dalla Corte d'Appello, costituisce denuncia di una supposta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte della Corte d'Appello.

Secondo la ricorrente, l'intesa, in conformità alla sua qualificazione come "lettera di intenti", era subordinata all'esito positivo delle trattative, essendo pertanto ciascuna parte libera di ripensarci fino a quando il contratto non fosse concluso.

Si trattava, in definitiva, di una "puntuazione" o minuta di contratto, che aveva carattere interlocutorio e preparatoria della futura stipulazione, senza impegnare le parti alla sua conclusione: in quanto tale insufficiente per attribuire al mediatore il diritto alla provvigione.

1.1. Il motivo, seppure ammissibile, è tuttavia infondato.

Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole) (Cass. n. 2204/2020).

Pertanto, anche in 3 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 presenza del completo ordinamento di _un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto (Cass. n. 910/2005; n. 14267/2006).

Nel valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negoziale, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del nomen iuris e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre.

Il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. n. 2720/2009; n. 14006/2017).

1.2. Risulta dai principi sopra indicati che il carattere preparatorio e provvisorio di una scrittura può concernere sia il contenuto dell'accordo, sia la conclusione del contratto.

Precisamente, quando la minuta contiene un testo ancora da integrare, essa non è vincolante poiché esprime solo un accordo parziale e, quindi, provvisorio.

La minuta può consistere poi in un progetto contrattuale: le parti, cioè, elaborano un testo completo, ma si riservano di decidere l'accettazione.

Le due categorie presentano una diversità di regime probatorio, in quanto, nel secondo caso, la 4 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 parte (la quale intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole) deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale.

Il relativo accertamento, che si traduce nella ricostruzione effettiva delle parti interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici (Cass. n. 7857/1997; n. 2204/2020).

1.3. La Corte d'Appello, nell'indagine interpretativa sulla natura dell'accordo, ha posto l'accento sul fatto che la scrittura prevedeva tutti gli elementi essenziali del contratto d'affitto, avendo le parti inoltre stabilito la data in cui avrebbero concordato il testo finale dell'accordo.

In considerazione di tale complessivo contenuto negoziale, essa ha riconosciuto che l'accordo vincolasse i contraenti alla conclusione dell'accordo finale, secondo lo schema del contratto preliminare.

A tale ricostruzione, già sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità a fondare la presunzione di avvenuto perfezionamento del contratto, la ricorrente oppone considerazioni astratte, essenzialmente fondate sulla denominazione della scrittura e sul fatto che le parti avessero previsto una futura stipulazione, che, secondo la ricorrente, si atteggerebbe quale condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo nel frattempo raggiunto.

Questi rilievi, tuttavia, non sono minimamente incompatibili, dal punto di vista J 5 — RG. n. 5919/2019 — ud. 11-05-2022 logico e giuridico, con l'interpretazione della scrittura data dalla Corte d'Appello, risolvendosi pertanto la censura nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: ciò in cassazione non è consentito, perché l'interpretazione data dal giudice di merito non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. n. 28319/2017; n. 16987/2018).

D'altra parte, è principio acquisito che il nomen iuris, anche quando sia stata utilizzata un'espressione apparentemente univoca quale "lettera di intenti" (conf.

Cass. n. 2720/2009), non è mai vincolante per l'interprete, dovendo il giudice accertare, al di là del nomen iuris e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (Cass. n. 30851/2018).

A questi fini, si deve sottolineare che la Corte di merito, in aggiunta al rilievo della completezza del testo contrattuale e della previsione della data di firma del contratto d'affitto, corredato dagli inventari, ha valorizzato la previsione del versamento di una caparra confirmatoria, la cui funzione è notoriamente quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio (Cass. n. 7935/1997; n. 12768/1999).

Come correttamente riconosciuto dalla Corte d'Appello, il significato di tale previsione, ai fini dell'interpretazione della scrittura, non è minimamente inficiato dal fatto che la somma non fu versata, attenendo il mancato versamento «semmai all'inottemperanza di un obbligo contrattuale dell'affittuaria e non certo alla definizione di "affare" ai sensi degli arti. 1654, 1755 c.c. della scrittura in esame».

Si osserva ancora, per completezza di esame, che la caparra confirmatoria, per questa sua funzione, di spingere le parti 6 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 all'adempimento, è strumento del tutto congeniale rispetto al contratto preliminare (Cass. n. 17041/2014).

1.4. In conclusione, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui la conclusione dell'affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell'atto che dà all'intermediato il diritto di agire per l'adempimento o il risarcimento.

La provvigione, pertanto, spetta al mediatore anche quando sia intervenuto la stipula tra le parti di un contratto preliminare (Cass. n. 13260/2009; n. 30083/2019).

Questa è l'ipotesi riscontrata in fatto dalla Corte d'Appello, il cui apprezzamento, in quanto immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede.

2. È infondato anche il secondo motivo.

La mancanza di contestazioni sulla ricezione della nota di debito costituisce petizione di principio, già sulla base della sola esposizione operata con il ricorso.

Risulta infatti dalla trascrizione dello scritto difensivo avversario che le contestazioni di merito sono precedute dall'avverbio, "comunque", che persino letteralmente introduce un'argomentazione aggiuntiva.

La difesa nel merito, così come articolata, non comportava alcuna ammissione implicita della ricezione del documento.

Si deve ancora osservare che, nel controricorso, sono riportate le frasi con le quali [OSCURATO:SOCIETA] aveva esplicitamente evidenziato la mancanza di prove della ricezione del documento.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un 7- RG n 5919/2019 - id.

I 1-05-2022 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L-e,W53-5 SEg7»1434 IORDINANZ/4Z sul ricorso 5919/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentate di VILLE@[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1686/2018, depositata il 12 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Firenze, nella lite fra il mediatore immobiliare Ville@[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il diritto del mediatore alla provvigione per l'opera di mediazione svolta in relazione a un contratto di affitto di ramo d'azienda. La Corte d'Appello ha riconosciuto che la scrittura del 10 marzo 2016, qualificata come "lettera di intenti", costituiva un contratto preliminare. Essa ha così disatteso la diversa tesi del mediatore, per il quale la prescrizione cominciava a decorrere dal successivo 6 aprile 2016, allorché fu stipulato il contratto di affitto. La Corte di merito ha escluso inoltre che potesse costituire atto interruttivo della prescrizione l'invio, da parte del mediatore, della nota di debito n. 3 del 3 dicembre 2015. In proposito, il giudice del gravame - dopo avere posto in luce che l'appellante non aveva contestato la specifica statuizione del tribunale secondo cui tale documento non contiene alcuna esplicita richiesta di pagamento, né una concreta costituzione in mora - ha rilevato che non era stata data la prova né dell'invio, né della ricezione della suddetta nota di debito. Per la cassazione della sentenza Ville@[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso affidato a due motivi: il primo motivo denuncia l'erronea interpretazione della scrittura del 6 marzo 2016 e la mancata applicazione dell'art. 1757 c.c. Si sostiene che la scrittura non aveva carattere vincolante, essendo condizionata alla stipulazione del contratto di affitto. Quindi, avendo la scrittura efficacia solo preparatoria del futuro accordo, la prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione non decorreva da essa, ma dal successivo contratto, che segnava la conclusione dell'affare. 11 2 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 secondo motivo denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., nella quale la Corte d'Appello sarebbe incorsa allorché ha riconosciuto che non ci fosse la prova della ricezione della nota di debito. Si rappresenta che la controparte aveva esaminato e contestato nel merito il documento, senza mai disconoscere di averlo ricevuto. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso sfugge alle eccezioni di inammissibilità formulate nel controricorso. Esso non denuncia un vizio motivazionale, né un omesso esame di un fatto decisivo in violazione della regola della c.d. doppia conforme. La censura, riguardante l'interpretazione della scrittura data dalla Corte d'Appello, costituisce denuncia di una supposta violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte della Corte d'Appello. Secondo la ricorrente, l'intesa, in conformità alla sua qualificazione come "lettera di intenti", era subordinata all'esito positivo delle trattative, essendo pertanto ciascuna parte libera di ripensarci fino a quando il contratto non fosse concluso. Si trattava, in definitiva, di una "puntuazione" o minuta di contratto, che aveva carattere interlocutorio e preparatoria della futura stipulazione, senza impegnare le parti alla sua conclusione: in quanto tale insufficiente per attribuire al mediatore il diritto alla provvigione. 1.1. Il motivo, seppure ammissibile, è tuttavia infondato. Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole) (Cass. n. 2204/2020). Pertanto, anche in 3 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 presenza del completo ordinamento di _un determinato assetto negoziale può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto (Cass. n. 910/2005; n. 14267/2006). Nel valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negoziale, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del nomen iuris e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre. Il relativo accertamento è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. n. 2720/2009; n. 14006/2017). 1.2. Risulta dai principi sopra indicati che il carattere preparatorio e provvisorio di una scrittura può concernere sia il contenuto dell'accordo, sia la conclusione del contratto. Precisamente, quando la minuta contiene un testo ancora da integrare, essa non è vincolante poiché esprime solo un accordo parziale e, quindi, provvisorio. La minuta può consistere poi in un progetto contrattuale: le parti, cioè, elaborano un testo completo, ma si riservano di decidere l'accettazione. Le due categorie presentano una diversità di regime probatorio, in quanto, nel secondo caso, la 4 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 parte (la quale intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole) deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento contrattuale, in virtù del principio secondo cui anche un documento dimostrante con completezza un assetto negoziale può essere soltanto preparatorio di un futuro accordo, una volta dimostrata l'insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale. Il relativo accertamento, che si traduce nella ricostruzione effettiva delle parti interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.., implica un apprezzamento demandato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici (Cass. n. 7857/1997; n. 2204/2020). 1.3. La Corte d'Appello, nell'indagine interpretativa sulla natura dell'accordo, ha posto l'accento sul fatto che la scrittura prevedeva tutti gli elementi essenziali del contratto d'affitto, avendo le parti inoltre stabilito la data in cui avrebbero concordato il testo finale dell'accordo. In considerazione di tale complessivo contenuto negoziale, essa ha riconosciuto che l'accordo vincolasse i contraenti alla conclusione dell'accordo finale, secondo lo schema del contratto preliminare. A tale ricostruzione, già sufficiente secondo la giurisprudenza di legittimità a fondare la presunzione di avvenuto perfezionamento del contratto, la ricorrente oppone considerazioni astratte, essenzialmente fondate sulla denominazione della scrittura e sul fatto che le parti avessero previsto una futura stipulazione, che, secondo la ricorrente, si atteggerebbe quale condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo nel frattempo raggiunto. Questi rilievi, tuttavia, non sono minimamente incompatibili, dal punto di vista J 5 — RG. n. 5919/2019 — ud. 11-05-2022 logico e giuridico, con l'interpretazione della scrittura data dalla Corte d'Appello, risolvendosi pertanto la censura nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata: ciò in cassazione non è consentito, perché l'interpretazione data dal giudice di merito non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. n. 28319/2017; n. 16987/2018). D'altra parte, è principio acquisito che il nomen iuris, anche quando sia stata utilizzata un'espressione apparentemente univoca quale "lettera di intenti" (conf. Cass. n. 2720/2009), non è mai vincolante per l'interprete, dovendo il giudice accertare, al di là del nomen iuris e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (Cass. n. 30851/2018). A questi fini, si deve sottolineare che la Corte di merito, in aggiunta al rilievo della completezza del testo contrattuale e della previsione della data di firma del contratto d'affitto, corredato dagli inventari, ha valorizzato la previsione del versamento di una caparra confirmatoria, la cui funzione è notoriamente quella di rafforzamento e di garanzia del vincolo obbligatorio (Cass. n. 7935/1997; n. 12768/1999). Come correttamente riconosciuto dalla Corte d'Appello, il significato di tale previsione, ai fini dell'interpretazione della scrittura, non è minimamente inficiato dal fatto che la somma non fu versata, attenendo il mancato versamento «semmai all'inottemperanza di un obbligo contrattuale dell'affittuaria e non certo alla definizione di "affare" ai sensi degli arti. 1654, 1755 c.c. della scrittura in esame». Si osserva ancora, per completezza di esame, che la caparra confirmatoria, per questa sua funzione, di spingere le parti 6 — RG n 5919/2019 — ud 11-05-2022 all'adempimento, è strumento del tutto congeniale rispetto al contratto preliminare (Cass. n. 17041/2014). 1.4. In conclusione, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione della regola secondo cui la conclusione dell'affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell'atto che dà all'intermediato il diritto di agire per l'adempimento o il risarcimento. La provvigione, pertanto, spetta al mediatore anche quando sia intervenuto la stipula tra le parti di un contratto preliminare (Cass. n. 13260/2009; n. 30083/2019). Questa è l'ipotesi riscontrata in fatto dalla Corte d'Appello, il cui apprezzamento, in quanto immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in questa sede. 2. È infondato anche il secondo motivo. La mancanza di contestazioni sulla ricezione della nota di debito costituisce petizione di principio, già sulla base della sola esposizione operata con il ricorso. Risulta infatti dalla trascrizione dello scritto difensivo avversario che le contestazioni di merito sono precedute dall'avverbio, "comunque", che persino letteralmente introduce un'argomentazione aggiuntiva. La difesa nel merito, così come articolata, non comportava alcuna ammissione implicita della ricezione del documento. Si deve ancora osservare che, nel controricorso, sono riportate le frasi con le quali [OSCURATO:SOCIETA] aveva esplicitamente evidenziato la mancanza di prove della ricezione del documento. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un 7- RG n 5919/2019 - id. I 1-05-2022 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto". P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
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