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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07376/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai distinti delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 20.200,00 euro di multa.

Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha, sia pur parzialmente, accolto la doglianza difensiva di eccessività della pena, riducendola per effetto del diverso e corretto computo dell'aumento a titolo di recidiva.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere lestensore [OSCURATO:PERSONA] illo [OSCURATO:PERSONA]>r-lizo DEPOSTI-[OSCURATO:PERSONA] Ctr - 2 .14M 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai distinti delitti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione e 20.200,00 euro di multa. Rilevato che il motivo dedotto con il ricorso appare manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione con cui la Corte territoriale ha, sia pur parzialmente, accolto la doglianza difensiva di eccessività della pena, riducendola per effetto del diverso e corretto computo dell'aumento a titolo di recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere lestensore [OSCURATO:PERSONA] illo [OSCURATO:PERSONA]>r-lizo DEPOSTI-[OSCURATO:PERSONA] Ctr - 2 .14M 202
Sentenza Cassazione n. 07376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris