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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 25987/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 11 aprile 2025, appellata, tra l'altro, da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena complessiva inflitta all'imputato in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione legale ed applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in luogo dell'interdizione temporanea, e con conferma nel resto.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], detenu 1illegalmente e portato in luogo pubblico una pistola Beretta calibro 9 e cagionato a [OSCURATO:PERSONA], esplodendo almeno quattro colpi di pistola, lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta e aggravate dalla premeditazione e dal metodo mafioso (capo 1: artt. 110, 416-bis.1, 582 e 585, comma secondo, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.; capo 2: 110, 61, primo comma, n. 2, e 416-bis.1 cod. pen. e 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497) ed aveva condannato gli imputati alla pena (principale) di anni cinque di reclusione (pena base per il capo 2: anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata per l'aggravante mafiosa ad anni sei di reclusione ed euro 4.500 di multa, ridotta per l'attenuante del risarcimento danni ad anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata per la continuazione per il capo 1 ad anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa; infine ridotta per il rito.

1.2. La Corte d'appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio del reato, ha ritenuto più rispondente all'entità delle lesioni subite dalla parte offesa la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa («pena che comunque tiene in considerazione le modalità esecutive dell'agguato, le aggravanti contestate e il movente»: pag. 7 sent. imp.) ed ha conseguentemente rimodulato la pena principale (e quella accessoria) nei seguenti nei seguenti termini: pena base anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. ad anni sei di reclusione ed euro 4.500 di multa; ridotta per l'attenuante del risarcimento del danno ad anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata per la continuazione con il delitto di lesioni ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 3.300 di multa; infine ridotta per il rito ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa.

2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, affidato a due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si denunciano, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv, 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale adottato una motivazione apparente, mancante ovvero manifestamente illogica sulla pena-base e sulla graduazione degli aumenti in continuazione, essendosi limitata a recepire sul punto la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli usando espressioni stereotipate circa la "gravità complessiva dei fatti" e la "congruità degli aumenti per la continuazione".

22.2. Con il secondo motivo si denunciano, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge in riferimento agli artt. 62-bis, 62, primo comma, n. 6, 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale negato immotivatamente le richieste circostanze attenuanti generiche nonostante la giovane età dell'imputato, l'assenza di significativi precedenti penali, la condotta collaborativa tenuta nel corso delle indagini (anche attraverso l'opzione per il rito alternativo prescelto) e l'integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa.

3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso deduce censure generiche e meramente contestative, non consentite in questa sede processuale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e, in ogni caso, manifestamente infondate.

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di reato continuato, secondo i quali: «il giudice, riconosciuta la continuazione tra reati ai sensi dell'art. 81 cpv cod. pen nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); «al fini della determinazione della pena relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione (tra le altre, Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 4413 del 13/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266154 - 01).

Ad onta dei rilievi difensivi, che non si emancipano da un approccio ispirato alla generica confutazione, la Corte territoriale, nel determinare la pena complessiva, ha dapprima confermato la pena base (di anni quattro di reclusione) per il reato più grave di porto in luogo pubblico di armi di cui al capo 2 irrogata dal 3 itjGiudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; poi ha calcolato in modo del tutto adeguato l'aumento sanzionatorio per la continuazione (interna) con il delitto di lesioni di cui al capo 1, avendo anzi proprio su tale punto parzialmente accolto il motivo di gravame dell'appellante riducendo la pena per il reato-satellite ad anni uno e mesi sei di reclusione (in luogo di due anni e sei mesi di reclusione) ed euro 300 di multa, pena che - ha spiegato - «tiene in considerazione le modalità esecutive dell'agguato, le aggravanti contestate e il movente» (pag. 7 sent. imp.).

Si tratta di motivazione sintetica ma conforme a diritto e ben commisurata al grado di impegno richiesto in rapporto all'entità dell'aumento praticato, tale da rendere concretamente possibile di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e, più in generale, il controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito dal giudice della cognizione nella determinazione della quota di aumento di pena.

3. Anche il secondo motivo di ricorso si risolve in censure generiche, reiterative e, in ogni caso, manifestamente infondate.

Premettendosi che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motiv; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 - 01), la Corte territoriale - in risposta all'identico motivo di gravame in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 4 sent. imp.) - dopo aver ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'imputato dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., ha dato adeguatamente conto delle ragioni che, tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita contestata, l'hanno portata ad escludere, nel caso concreto, la concedibilità delle invocate attenuanti generiche, rilevando che «"i precedenti penali anche specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA] ostano al riconoscimento delle attenuanti innominate» ed ha escluso altresì «ulteriori elementi positivi che consentano l'accoglimento della richiesta difensiva» (pag. 6 sent. imp.).

Trattasi di motivazione esaustiva, non contraddittoria né manifestamente illogica, come tale insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 3, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271270 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche 4considerato il correlato principio - costantemente affermato da questa Corte - secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez.

U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252 - 01), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01).

La Corte territoriale si è esattamente conformata al costante indirizzo di legittimità secondo il quale «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 39566 del 0'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01).

D'altra parte, le doglianze difensive propongono ragioni tutt'altro che spendibili per il riconoscimento delle attenuanti generiche perché duplicano - inammissibilmente - profili (quali il risarcimento del danno ovvero la condotta collaborativa tenuta «anche attraverso l'opzione per un rito alternativo (abbreviato)» (pag. 4 ricorso), già valorizzati ad altro titolo circostanziale (ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen.) o premiale), ovvero profili (quali l'assenza di "significativi precedenti penali": pag. 4 ricorso) del tutto smentiti dalla sentenza impugnata (pag. 6).

In ogni caso, giova ribadire che l'attenuazione della pena scaturente dal riconoscimento delle generiche deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda, considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale e storico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendano concretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi dal divenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo (Sez. 1, n. 16892 del 06/03/2026, Khalifa e altri, non mass.).

54. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 11 aprile 2025, appellata, tra l'altro, da [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena complessiva inflitta all'imputato in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione legale ed applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in luogo dell'interdizione temporanea, e con conferma nel resto. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per avere, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], detenu 1illegalmente e portato in luogo pubblico una pistola Beretta calibro 9 e cagionato a [OSCURATO:PERSONA], esplodendo almeno quattro colpi di pistola, lesioni personali giudicate guaribili in giorni trenta e aggravate dalla premeditazione e dal metodo mafioso (capo 1: artt. 110, 416-bis.1, 582 e 585, comma secondo, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.; capo 2: 110, 61, primo comma, n. 2, e 416-bis.1 cod. pen. e 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497) ed aveva condannato gli imputati alla pena (principale) di anni cinque di reclusione (pena base per il capo 2: anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata per l'aggravante mafiosa ad anni sei di reclusione ed euro 4.500 di multa, ridotta per l'attenuante del risarcimento danni ad anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata per la continuazione per il capo 1 ad anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa; infine ridotta per il rito. 1.2. La Corte d'appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio del reato, ha ritenuto più rispondente all'entità delle lesioni subite dalla parte offesa la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa («pena che comunque tiene in considerazione le modalità esecutive dell'agguato, le aggravanti contestate e il movente»: pag. 7 sent. imp.) ed ha conseguentemente rimodulato la pena principale (e quella accessoria) nei seguenti nei seguenti termini: pena base anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata ex art. 416-bis.1 cod. pen. ad anni sei di reclusione ed euro 4.500 di multa; ridotta per l'attenuante del risarcimento del danno ad anni quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa; aumentata per la continuazione con il delitto di lesioni ad anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 3.300 di multa; infine ridotta per il rito ad anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 2.200 di multa. 2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, affidato a due motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo si denunciano, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv, 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale adottato una motivazione apparente, mancante ovvero manifestamente illogica sulla pena-base e sulla graduazione degli aumenti in continuazione, essendosi limitata a recepire sul punto la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli usando espressioni stereotipate circa la "gravità complessiva dei fatti" e la "congruità degli aumenti per la continuazione". 22.2. Con il secondo motivo si denunciano, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di legge in riferimento agli artt. 62-bis, 62, primo comma, n. 6, 132 e 133 cod. pen. e correlato vizio motivazionale, per avere la Corte territoriale negato immotivatamente le richieste circostanze attenuanti generiche nonostante la giovane età dell'imputato, l'assenza di significativi precedenti penali, la condotta collaborativa tenuta nel corso delle indagini (anche attraverso l'opzione per il rito alternativo prescelto) e l'integrale risarcimento del danno in favore della persona offesa. 3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 10 giugno 2026, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso deduce censure generiche e meramente contestative, non consentite in questa sede processuale (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e, in ogni caso, manifestamente infondate. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Corte in tema di reato continuato, secondo i quali: «il giudice, riconosciuta la continuazione tra reati ai sensi dell'art. 81 cpv cod. pen nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01); «al fini della determinazione della pena relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi, innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare per ciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o di attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la pena per il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione (tra le altre, Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 4413 del 13/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266154 - 01). Ad onta dei rilievi difensivi, che non si emancipano da un approccio ispirato alla generica confutazione, la Corte territoriale, nel determinare la pena complessiva, ha dapprima confermato la pena base (di anni quattro di reclusione) per il reato più grave di porto in luogo pubblico di armi di cui al capo 2 irrogata dal 3 itjGiudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; poi ha calcolato in modo del tutto adeguato l'aumento sanzionatorio per la continuazione (interna) con il delitto di lesioni di cui al capo 1, avendo anzi proprio su tale punto parzialmente accolto il motivo di gravame dell'appellante riducendo la pena per il reato-satellite ad anni uno e mesi sei di reclusione (in luogo di due anni e sei mesi di reclusione) ed euro 300 di multa, pena che - ha spiegato - «tiene in considerazione le modalità esecutive dell'agguato, le aggravanti contestate e il movente» (pag. 7 sent. imp.). Si tratta di motivazione sintetica ma conforme a diritto e ben commisurata al grado di impegno richiesto in rapporto all'entità dell'aumento praticato, tale da rendere concretamente possibile di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e, più in generale, il controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito dal giudice della cognizione nella determinazione della quota di aumento di pena. 3. Anche il secondo motivo di ricorso si risolve in censure generiche, reiterative e, in ogni caso, manifestamente infondate. Premettendosi che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motiv; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825 - 01), la Corte territoriale - in risposta all'identico motivo di gravame in punto di trattamento sanzionatorio (pag. 4 sent. imp.) - dopo aver ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento all'imputato dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., ha dato adeguatamente conto delle ragioni che, tenuto conto dell'elevato disvalore della condotta illecita contestata, l'hanno portata ad escludere, nel caso concreto, la concedibilità delle invocate attenuanti generiche, rilevando che «"i precedenti penali anche specifici a carico di [OSCURATO:PERSONA] ostano al riconoscimento delle attenuanti innominate» ed ha escluso altresì «ulteriori elementi positivi che consentano l'accoglimento della richiesta difensiva» (pag. 6 sent. imp.). Trattasi di motivazione esaustiva, non contraddittoria né manifestamente illogica, come tale insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 3, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271270 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01), anche 4considerato il correlato principio - costantemente affermato da questa Corte - secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento, tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252 - 01), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01). La Corte territoriale si è esattamente conformata al costante indirizzo di legittimità secondo il quale «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 39566 del 0'8/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01). D'altra parte, le doglianze difensive propongono ragioni tutt'altro che spendibili per il riconoscimento delle attenuanti generiche perché duplicano - inammissibilmente - profili (quali il risarcimento del danno ovvero la condotta collaborativa tenuta «anche attraverso l'opzione per un rito alternativo (abbreviato)» (pag. 4 ricorso), già valorizzati ad altro titolo circostanziale (ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen.) o premiale), ovvero profili (quali l'assenza di "significativi precedenti penali": pag. 4 ricorso) del tutto smentiti dalla sentenza impugnata (pag. 6). In ogni caso, giova ribadire che l'attenuazione della pena scaturente dal riconoscimento delle generiche deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda, considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico, spaziale e storico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendano concretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi dal divenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevere adeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, che militino in senso favorevole al reo (Sez. 1, n. 16892 del 06/03/2026, Khalifa e altri, non mass.). 54. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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