CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 44329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24138/22 [OSCURATO:PERSONA] + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso degli imputati, nonché le memorie in data 11 ottobre per Alessi e 17 ottobre 2022 rispettivamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (per entrambi ribaditi anche nelle memorie) quanto alla responsabilità per i reati rispettivamente contestati, sono manifestamente infondati poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori sia quanto alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dei reati che quanto alla responsabilità concorsuale per il reato di cui al capo G); Ritenuto inoltre, quanto alle doglianze di Alessi riproposte anche con la citata memoria e afferenti alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale là dove ha rappresentato -circa la ritenuta sussistenza della recidiva- che i precedenti valutati unitamente alla condotta in esame denotano "una più marcata pericolosità sociale", che il percorso criminale del ricorrente è incompatibile con il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e che, di conseguenza, il trattamento sanzionatorio applicato deve considerarsi congruo; Rilevato infine, con riguardo al terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pure ribadito nella memoria citata -con cui si contesta l'eccessività dell'aumento a titolo di continuazione per i due episodi contestati nel procedimento in esame, superiore a quello stabilito per altre violazioni di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 18 marzo 2015-, che la Corte territoriale ha accolto la richiesta di unificare i reati a titolo di continuazione con quelli definiti con detta sentenza;Ritenuto che va rimarcato il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui l'accertamento del vincolo della continuazione tra il reato giudicato ed altro precedente per il quale è intervenuta condanna con sentenza irrevocabile, richiede ai giudice la sola applicazione dell'aumento dovuto per la continuazione, non potendo incidere sul precedente giudicato penale, cui osta la res iudicata, sicché la Corte territoriale correttamente si è limitata all'applicazione dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., assolvendo all'onere motivazionale mediante il richiamo alla congruità dello stesso in relazione alla gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle