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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 12958/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. peri. (fatto commesso in Francavilla al Mare il 19 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 1 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità dell'imputato sotto il profilo del vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che rilevasse il fatto che gli operanti di [OSCURATO:PERSONA] si fossero serviti di effigi fotografiche risalenti a momenti temporali diversi, in quanto i tratti fisionomici del ricorrente e del fratello, come verificati sulla base dei documenti acquisiti in atti, risultavano diversi e non avrebbero potuto condurre a differenti valutazioni anche se vi fossero stati mutamenti somatici dovuti al trascorrere del tempo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto valorizzando il dato della mancanza di elementi positivamente valutabili e la presenza a carico del prevenuto di precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. peri. (fatto commesso in Francavilla al Mare il 19 giugno 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 1 marzo 2024, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta il giudizio di responsabilità dell'imputato sotto il profilo del vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che rilevasse il fatto che gli operanti di [OSCURATO:PERSONA] si fossero serviti di effigi fotografiche risalenti a momenti temporali diversi, in quanto i tratti fisionomici del ricorrente e del fratello, come verificati sulla base dei documenti acquisiti in atti, risultavano diversi e non avrebbero potuto condurre a differenti valutazioni anche se vi fossero stati mutamenti somatici dovuti al trascorrere del tempo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha giustificato il diniego del beneficio richiesto valorizzando il dato della mancanza di elementi positivamente valutabili e la presenza a carico del prevenuto di precedenti penali); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere e
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