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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19282/2026

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1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalla parte civile:

3. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della riabilitazione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della riabilitazione; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e 1della riabilitazione, ha depositato conclusioni scritte e nota spese, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l'accoglimento di esso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia in data 20 dicembre 2022 del Tribunale di Pavia, per quel che qui rileva, appellata dal Pubblico ministero, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della riabilitazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 10, perché il fatto non sussiste, rideterminando in tre anni di reclusione la pena a lui irrogata; e ha confermato la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esclusa per quest'ultima la circostanza di cui all'art. 61-bis cod. pen., per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo

4. per entrambi gli imputati; capo 9 per il solo [OSCURATO:PERSONA]) e, concesse le attenuanti generiche aveva irrogato alla [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione e al [OSCURATO:PERSONA] le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di cinque anni.

La Corte distrettuale ha rigettato, tra l'altro, il gravame della parte civile [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 5., condannandola al pagamento delle spese del giudizio di appello.

In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] (membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a concordato preventivo, e del collegio di sindaci di MDS) e la [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il concorso nella distrazione commessa, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai Giudici di merito, tramite fittizi contratti di lavoro apparentemente intrattenuti dall'imputata (da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con la [OSCURATO:PERSONA] e fittizie consulenze alla MDS sempre apparentemente svolte dall'imputata tra il 1999 e il 2012 (capo 4); il solo [OSCURATO:PERSONA] (membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a concordato preventivo, e del collegio di sindaci di [OSCURATO:SOCIETA].) per il concorso nella 2distrazione commessa, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai Giudici di merito, tramite l'erogazione di denaro (in ragione di operazioni sovrafatturate) in favore della MDS (fittiziamente interposta) che, a propria volta, le faceva confluire nella [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di prestazioni inesistenti almeno parzialmente (capo 9). [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, per aver ricevuto senza giustificazione economica l'importo di euro 150.000, tramite un bonifico disposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] LLC, con provvista proveniente da SIB, a sua volta finanziata senza causa dalla [OSCURATO:PERSONA] (capo 5).

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, cod. proc. pen.) i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il difensore della parte civile rispetto alla conferma della pronuncia liberatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi.

2.1.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, per difetto di correlazione tra i delitti di bancarotta ascritti all'imputato in forma omissiva, quale revisore della [OSCURATO:PERSONA] (capi 4 e 9) e la condanna pronunciata per condotte commissive, quale sindaco di MDS e INCI; ed è stata denunciata altresì la contraddittorietà della motivazione.

Tale violazione avrebbe fatto seguito, peraltro, a quella già denunciata con riguardo alla sentenza di primo grado rispetto alla quale si era evidenziato come gli eventuali contegni omissivi del [OSCURATO:PERSONA] (quale sindaco di questi ultimi enti in bonis) fossero privi di correlazione con le imputazioni elevate nei confronti dell'imputato quale revisore della [OSCURATO:PERSONA].

La decisione di appello, pur assumendo di condividere integralmente quella di primo grado - che aveva connotato in termini omissivi, come in contestazione, i fatti ascritti all'imputato ai capi 4 e 9 -ha viceversa attribuito al [OSCURATO:PERSONA] non un mero concorso omissivo ma un apporto causale attivo e consapevole, modificando a sorpresa i fatti solo nel corpo della motivazione, in maniera inconciliabile con l'editto accusatorio e in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quella costituzionale e sovranazionale, in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza.

La condanna per fatti diversi - espressa solo nella motivazione della sentenza di secondo grado - avrebbe comportato conseguenze deteriori sulle facoltà processuali dell'imputato e, segnatamente, sul suo diritto alla prova.

La nullità della sentenza ricorrerebbe pure facendo applicazione dell'orientamento che esclude la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato abbia avuto la possibilità di apprestare in modo 3completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell'addebito (Sez. 4, n. 53455 del 29/11/2018), ipotesi che pacificamente nella specie non ricorre (a fronte dell'emersione di una responsabilità commissiva solo dalla motivazione della sentenza di appello).

Infine, la sentenza impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria anche perché, da una parte, avrebbe attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un apporto causale attivo e, dall'altra, ne avrebbe stigmatizzato l'inerzia incolpevole; il che determinerebbe anche la fluidità e genericità, e dunque l'indeterminatezza, degli addebiti per cui è condanna.

2.1.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 1, 40, comma 2, 110 cod. pen., 216, comma 1, 223, comma 1, 236, comma 2, legge fall., 25 e 111 Cost., 7 Convenzione EDU, nonché la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità omissiva, quale concorrente extraneus, nei reati propri di bancarotta fraudolenta (capi 4 e 9), così interpretando in malam partem la norma incriminatrice.

Sia il Tribunale sia la Corte di appello ne hanno fondato la responsabilità, secondo quanto esposto in contestazione, per condotte omissive; e il Giudice di secondo grado, in maniera manifestamente contraddittoria, ha attribuito all'imputato un apporto causale attivo; tale contraddittorietà che ricorrerebbe pure rispetto al piano argomentativo posto a sostegno dell'assoluzione, anche del [OSCURATO:PERSONA], per il fatto omissivo a lui ascritto quale revisore della [OSCURATO:PERSONA].

La residua affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la legge penale in quanto, se è vero che in astratto l'extraneus (revisore di una società fallita e sindaco di altre società non dichiarate fallite) può concorrere nella bancarotta posta in essere dal soggetto che riveste la qualifica necessaria (trattandosi di reati propri), tuttavia tale responsabilità non può fondarsi su un contegno omissivo di un soggetto sfornito di poteri impeditivi.

L'extraneus, infatti, come affermato pure dalla dottrina, non può rispondere in forma omissiva di un reato proprio commesso da altri, in virtù di una posizione di garanzia diversa e ulteriore da quelle poste dalla legge in capo ai soggetti indicati nella norma incriminatrice, nella specie l'art. 223 legge fall., che non contempla il revisore.

E l'elaborazione giurisprudenziale ha già chiarito, sia pure in altri ambiti, che il principio di equivalenza causale posto dall'arte. 40, comma 2, cod. pen., non può essere applicato ai reati omissivi propri né ai reati propri tout court, poiché altrimenti il giudice vanificherebbe il carattere proprio del reato estendendo indebitamente in via interpretativa la sfera di applicazione della norma (Sez. 3, n. 3027 del 17/12/1997; Sez. 3, 25/10/2016, n. 5439), in violazione degli artt. 25 Cost. e 7 Convenzione EDU.

In sostanza, il revisore può rispondere per concorso omissivo solo dei reati rispetto ai quali è "soggetto proprio" e, dunque, non per i reati di cui all'art. 223 cit.

Il che determinerebbe la radicale insussistenza dei reati di cui ai capi 4 e 9, come 4contestati, alla luce del fatto che, come chiarito dalla dottrina, la funzione dei revisori non consiste affatto nell'attestare l'assoluta veridicità dei bilanci, a fortiori nel caso in esame (tenuto conto della peculiare posizione dei revisori della [OSCURATO:PERSONA], accertata in giudizio) nonché pure di quanto chiarito dalla giurisprudenza proprio in materia di concorso nei reati fallimentari, che richiedono la partecipazione di almeno un soggetto che rivesta la prescritta qualifica soggettiva (sia a proposito dei revisori sia per i sindaci, per i quali ultimi la posizione di garanzia e la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen. non può estendersi ai fatti di bancarotta di amministratori di società diverse ai quali possono concorrere solo con una condotta attiva).

2.1.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 40, comma 2, 110 cod.

Pen., 216, comma 1, 223, comma 1, 236, comma 2, legge fall., nonché la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del dolo dei delitti di cui ai capi 4 e

9. Fermo restando che all'imputato, revisore della [OSCURATO:PERSONA], non è ascrivibile alcuna posizione di garanzia con riguardo al delitto di cui all'art. 223 legge fall., la sentenza impugnata avrebbe obliterato la disamina della sussistenza del dolo di concorso - a dispetto della menzione nei capi di imputazione dell'art. 110 cod. pen. e della stessa connotazione del fatto come descritto -, che deve abbracciare sia il fatto principale sia il contributo causale recato dalla condotta atipica, come chiarito sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite) e, segnatamente, da quella più sensibile ai princìpi costituzionali (che ha escluso l'equiparazione tra conoscibilità ed effettiva conoscenza e ha escluso il dolo, anche eventuale, in presenza del solo stato di dubbio) e ha attribuito rilievo a perspicui e peculiari segnali di allarme, che nella specie difettano (come si trarrebbe dai dati esposti dal consulente di parte prof.

Perrini e dalla deposizione del teste Rossi, svalutati dal Giudice di appello).

D'altra parte, la stessa sentenza impugnata attribuirebbe all'imputato un agire negligente.

Il che dovrebbe condurre a un esito assolutorio anche a fronte della condanna di primo grado, alla luce del canone del ragionevole dubbio.

2.1.4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione per il travisamento della prova (in particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in parte inutilizzabili, e di [OSCURATO:PERSONA]) e per l'omessa disamina delle prove a discarico indicate nell'atto di appello.

La sentenza impugnata avrebbe espresso condivisione alla statuizione di primo grado in maniera del tutto generica, a fortiori se si considera che l'ha riformata in ordine al delitto di cui al capo

10. in ragione di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe disatteso il secondo motivo di appello in maniera generica, facendo riferimento - sia per il capo

4. sia per il capo

9. - al 5compendio probatorio senza alcuna specificazione, se non per il riferimento alle dichiarazioni di soggetti mai escussi (e non menzionati nella sentenza di primo grado, che il ricorso indicata partitamente per ciascuna imputazione), e comunque non argomentando del tutto o esprimendosi in maniera illogica rispetto alle specifiche allegazioni contenute nell'atto di gravame (che il ricorso indica).

2.1.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 cod. pen., 14 Prel., 216, comma 1, 223, comma 1, 236, comma 2, legge fall. anche in relazione agli artt. 25 Cost. e 7 Convenzione EDU, poiché la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ricompresa nel novero delle società, così interpretando analogicamente in malam partem la legge penale; e la Corte di merito avrebbe omesso di motivare al riguardo. [OSCURATO:PERSONA], pure essendo un ente dotato di personalità giuridica soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art. 1 legge fall.) non rientrerebbe tra i soggetti cui l'art. 223 legge fall. estende il disposto dell'art. 216 legge fall. (relativo al fallito) ai reati commessi da persone diverse dal fallito e, segnatamente, ai soggetti che ricoprono talune cariche (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) - peraltro, non quella di revisore - in seno a società; e lo stesso è a dirsi per l'art. 236 legge fall. che estende tale disciplina, nel caso di concordato preventivo, sempre a chi ricopra tali cariche in seno a società.

D'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di società debba riferirsi, oltre a ogni tipo di società commerciale prevista dal codice civile e dalle leggi speciali, alle società di fatto per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2297 cod. civ. (Sez. 5, n. 16260 del 14/03/2023); ma tale nozione non comprende ogni tipo di ente collettivo e, in particolare, la fondazione (disciplinata dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile).

L'art. 236, comma 2, n. 1), legge fall. estende al concordato preventivo solo la disciplina posta dagli artt. 223 e 224 stessa legge, per i soggetti che abbiano le richiamate cariche in seno alle società, ma non quella posta dall'art. 216 legge fall.: e ciò è frutto di una precisa scelta legislativa che non può essere disattesa tramite un'interpretazione analogica (cfr. pure Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022) in contrasto con l'art. 25 Cost. e l'art. 7 Convenzione EDU.

2.1.6. Con il sesto motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla dedotta erronea qualificazione in termini distrattivi delle erogazioni di cui al capo 4., comunque compiute - secondo la stessa ricostruzione del Giudice di merito (espressa per i pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA], comunque per l'adesione, sia pure con una motivazione lacunosa, alla prospettazione del Pubblico ministero per le rimanenti) - per ragioni estranee all'arricchimento personale degli amministratori e, anzi, per finalità aziendali sia pure perseguite con mezzi illeciti.

In tal senso deporrebbe la giurisprudenza di legittimità relativa all'appropriazione indebita, reato in sostanziale contiguità con la bancarotta fraudolenta distrattiva.

La 6Corte di appello avrebbe travisato la censura difensiva che non sarebbe stata compiutamente disattesa; e, quantunque al riguardo non possa ravvisarsi una doppia conforme, sia il Tribunale che il Giudice distrettuale avrebbero erroneamente applicato la legge penale.

2.1.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 59, comma 2, 61-bis, 62, comma 1, n. 6, 62-bis, 81, 133, comma 2, n. 3, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati in continuazione, al dedotto difetto dei presupposti dell'aggravante della transnazionalità e alla conseguente incidenza pure sul bilanciamento tra le circostanze, comunque giustificato con un'argomentazione sbrigativa ed anzi apparente.

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi.

2.2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento dell'inoffensività dei fatti distrattivi ascritti all'imputata (capo 4).

La difesa ha premesso che al riguardo non ricorrerebbe una c.d. doppia conforme, poiché il Tribunale nulla ha esposto; ed ha richiamato gli approdi giurisprudenziali, secondo cui l'offensività della bancarotta fraudolenta prefallimentare va parametrata alla sua natura di reato di pericolo concreto e non al mero impoverimento del patrimonio, di cui la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo (limitandosi ad affermare, pur a fronte di quanto dedotto con l'atto di appello rispetto alla minima incidenza delle erogazioni in imputazione rispetto al valore della produzione annuale della [OSCURATO:PERSONA], che la sussistenza del reato non richiede una percentuale minima di incidenza perché la condotta sia in concreto pericolosa non si configuri il pericolo concreto) non accertando la qualità della distrazione alla luce anche del tempo in cui hanno avuto luogo le singole condotte (dotate di autonomia ontologica o, quantomeno da raggrupparsi per annualità, con quel che ne consegue sull'apprezzamento del valore di ciascuna) e del fatto che il totale dei pagamenti in contestazione comprende, oltre a quanto erogato alla ricorrente, anche i contributi INAIL e INPS (come rappresentato dal teste di polizia giudiziaria Casillo ed esposto nella sentenza di primo grado).

2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216, 223 e 232 legge fall. e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputata della responsabilità per la distrazione delle somme ricevute da MDS e alla mancata riqualificazione del fatto come ricettazione prefallimentare.

Con l'atto di appello avrebbe disatteso le doglianze difensive, negando erroneamente e in maniera illogica, rilevanza al fatto che MDS non sia stata dichiarata fallita e non dando conto degli elementi dimostrativi del contributo dell'imputata al drenaggio delle risorse finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] verso la 7MDS (profilo rispetto al quale si sarebbe richiamato il dato inconducente della fittizietà dei contratti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata) ed assumendo apoditticamente che le erogazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] provenissero dai fonti illecitamente pervenute a MDS dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (dato che i Giudici di merito hanno ritenuto che la prima sovrafatturasse, ma non ricevesse dalla seconda somme in toto non dovute, e che la MDS ricevesse legittime dazioni da altri).

In ogni caso, il fatto andrebbe qualificato ex art. 232 legge fall.

2.2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte di merito, non argomentando compiutamente sulle deduzioni contenute nell'atto di appello, avrebbe richiamato quanto esposto dal Tribunale al riguardo, così valorizzando elementi dimostrativi della consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] della natura distrattiva delle erogazioni in suo favore ma non della loro pericolosità (come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ragione della natura di pericolo concreto del reato), non considerando neppure il ruolo di extranea dell'imputata.

Infine, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il difetto di chiarimenti al riguardo da parte della stessa imputata, in violazione del diritto al silenzio e comunque senza considerare quanto dalla stessa rassegnato in una memoria scritta inviata al Tribunale.

2.2.4. Con il quarto motivo sono stati assunti la violazione dell'art. 219, commi 1 e 3, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del danno di rilevante gravità e all'esclusione di quello di speciale tenuità.

La Corte di appello avrebbe disatteso il gravame richiamando quanto esposto sulla gravità oggettiva del danno dal Tribunale che, tuttavia, nulla aveva esposto: mancherebbe, dunque, la motivazione.

Peraltro, la sentenza impugnata (come già quella di primo grado) avrebbe dovuto chiarire perché il danno fosse rilevante (ossia superiore a una misura media) per affermare la sussistenza dell'aggravante; ed avrebbe dovuto considerare le condotte in imputazione singolarmente, nella loro autonomia ontologica (in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza); e tale erroneo approccio avrebbe condotto erroneamente a non riconoscere, invece, l'attenuante del danno di speciale tenuità (anche alla luce della condizione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA]).

2.2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione in ragione dell'esclusione dell'attenuante del contributo di minima importanza, fondata su un'argomentazione apodittica e, dunque, mancante, inidonea a disattendere quanto dedotto con l'atto di appello, a fortiori dato che già il Tribunale aveva affermato che la stipula dei contratti non era riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] (poiché [OSCURATO:PERSONA] li ha chiaramente correlati ai propri rapporti con [OSCURATO:PERSONA], marito dell'imputata).

82.2.6. Con il sesto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno, che la Corte di appello ha giustificato con un asserto criptico, ignorando la documentazione in atti relativa a un accordo transattivo (e ai relativi pagamenti) prima dell'apertura del dibattimento tra l'imputata e la [OSCURATO:PERSONA] (la quale, difatti, non si è costituita parte civile nei suoi confronti), dato valorizzato dal Tribunale per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

2.2.7. Con il settimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2.3. Per la [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 43, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, in relazione all'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall., 3 e 4 legge n. 146 del 2006, in quanto la Corte di merito avrebbe fondato la conferma dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, sull'unicità dell'indebita dazione ricevuta dall'imputato e sull'assenza di prova chiara del dolo specifico.

E ciò in contrasto con la consolidata interpretazione giurisprudenziale - espressa anche dalle Sezioni Unite - che qualifica la bancarotta fraudolenta distrattiva come reato di pericolo concreto, punito a titolo di dolo generico.

Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi anche sulla scorta di alcuni arresti secondo i quali il dolo del delitto - comunque generico - dovrebbe accertarsi sulla scorta di indici di fraudolenza tratti da tutti gli elementi relativi della condotta dell'imputato: nel caso in esame tali indici dovrebbero ravvisarsi nella richiesta dello stesso imputato di ricevere la somma (un pagamento corruttivo) per il tramite di un trasferimento bancario "estero su estero" da un conto destinato all'elargizione di fondi neri (come si esporrà pure nel secondo motivo di ricorso), non potendo rilevare in senso contrario l'unicità di esso (valorizzato invece dalla sentenza impugnata), dato giuridicamente irrilevante (e la cui considerazione determinerebbe effetti pratici assurdi).

Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che: - l'elemento soggettivo dell'extraneus del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla loro funzione di garanzia dei creditori, per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile come produttiva del pericolo per l'effettività di tale garanzia; - e, quanto al pagamento corruttivo all'extraneus, le erogazioni effettuate per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della società, costituiscono distrazione ed è sufficiente la consapevolezza che alle somme distratte sia stata data 9una destinazione diversa dalle lecite finalità imprenditoriali, ossia non occorre il dolo specifico. 2.3.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al difetto del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta in capo a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito avrebbe ribadito la motivazione già espressa dal Tribunale (che, tuttavia, ha individuato l'elemento soggettivo nel dolo generico), fondata sull'unicità della dazione indebita che l'imputato ha ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] (e tratta da disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]) e sul difetto di altri elementi, alla luce di tale unico pagamento, dimostrativi della sua consapevolezza dell'illecito fallimentare (segnatamente, secondo il Tribunale della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori).

In tal modo, la Corte di appello non avrebbe argomentato - se non per il tramite di enunciati tautologici - sulle specifiche critiche sollevate con il gravame (che aveva dedotto il contrasto tra la prima decisione e i princìpi posti da Sez.

U Passarelli, pure in essa richiamati, in ordine alla consapevolezza di arrecare danno ai creditori, nonché l'illogica ed erronea valorizzazione dell'unicità dell'operazione distrattiva; ed aveva fatto riferimento alla natura distrattiva dei pagamenti corruttivi, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità).

Inoltre, la Corte di appello avrebbe ritenuto la genericità degli elementi di prova relativi alla qualificazione della dazione ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA], a dispetto delle convergenti risultanze che permettono di ricostruire l'operazione distrattiva e la natura corruttiva del pagamento (acquisite già nel giudizio di primo grado ed esposte pure nella sentenza del Tribunale, e poste dalla difesa a sostegno delle doglianze contenute nell'atto di appello e richiamate pure con una memoria) e, in particolare, le sentenze irrevocabili emesse nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (e relative proprio all'imputazione di corruzione), acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., cui la Corte di appello avrebbe fatto generico riferimento come "pronunce giurisprudenziali" e che avrebbero avuto incidenza sia sulla sussistenza del dolo in capo all'imputato sia al fine di non condividere la decisione del Tribunale sulla genericità dei riferimenti al ruolo illecito dell'imputato.

2.3.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 652 cod. proc. pen., 185 cod. pen., 2043 cod. civ. il vizio di motivazione in ordine all'esclusione di un fatto illecito civilisticamente rilevante.

La Corte di appello, dal ritenuto difetto in capo al [OSCURATO:PERSONA] del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avrebbe tratto l'assenza di una condotta commissiva o omissiva che possa fondarne un'autonoma responsabilità civile, così argomentando in violazione degli artt. 185 e 2043 citt., in forza dei quali la colpa è un coefficiente soggettivo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio e, comunque, in maniera illogica e contraddittoria rispetto all'accertato ricevimento da parte dell'imputato della somma di euro 150.000 (e a quanto esposto al riguardo nella10 6r-stessa sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale).

In tal modo, si sarebbe pure violato l'art. 652 cod. proc. pen., poiché l'esclusione della condotta, a fronte di un'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (in ragione dell'assenza dell'elemento soggettivo del delitto), può incidere sulla possibilità della parte civile di fare valere la propria pretesa innanzi al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti di seguito esposti.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. e nel complesso infondato nel resto.

2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.

Anzitutto, con riferimento alla denunciata violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., fondata sul difetto di correlazione tra i delitti di bancarotta ascritti all'imputato (ai capi 4 e 9) in forma omissiva e la condanna pronunciata per condotte commissive, non rileva la contraddittorietà della motivazione, pure prospettata con il motivo in esame.

La difesa ha dedotto un error in procedendo, la cui sussistenza deve essere vagliata da questa Corte indipendentemente dalle argomentazioni spese al riguardo dai Giudici di merito (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01: «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente»).

Ciò posto, la prospettazione difensiva non merita condivisione alla luce della formulazione dei capi di imputazione.

Nel contestare anche al [OSCURATO:PERSONA] i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (commessa tramite esborsi apparentemente giustificati da contratti di lavoro e di consulenza fittizi, nonché tramite esborsi in favore di altra società giustificati mediante la sovrafatturazione, in particolare mediante l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti - capi 4 e 9), l'editto accusatorio indica, tra le norme violate, anche l'art. 110 cod. pen. (e non l'art. 40, comma 2, cod. pen.); inoltre, pur descrivendo quanto al [OSCURATO:PERSONA] una condotta omissiva (richiamando le qualità rivestite dall'imputato), gli attribuisce i reati anche perché «autorizzava e avallava» i trasferimenti di denaro in discorso.

La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: 11- «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01).

Pur a fronte dell'attribuzione, da parte della Corte di appello, di una responsabilità commissiva al [OSCURATO:PERSONA], e impregiudicato quanto si esporrà oltre (in particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso), non può allora ravvisarsi la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, proprio perché non ricorre nella specie una condanna nei suoi confronti per fatti non riferibili, nei termini appena esposti, alla descrizione contenuta nell'editto accusatorio; tanto che la difesa in maniera generica ha dedotto il pregiudizio al diritto di difesa.

Né a conclusioni diverse potrebbe condurre il fatto, pure prospettato con il ricorso, che la Corte di merito - come detto nei limiti dell'imputazione - abbia qualificato il fatto in termini diversi dal primo Giudice poiché comunque, in tal modo, la Corte distrettuale ha esercitato il proprio potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, che è attribuito al giudice di appello anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato per preservare il principio 12dell'obbligatorietà della legge (purché - come nella specie - la decisione attenga a un punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame e fermo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R., Rv. 280578 - 01; Sez. 2, n. 27460 del 13/06/2014, Manzo, Rv. 259567 - 01).

Basti, allora, aggiungere che «nel quadro di un giusto processo il diritto di difesa è assicurato allorché l'imputato riceva una precisa informazione in ordine alla contestazione mossagli e agli elementi di prova, in modo che possa formulare le sue deduzioni in ordine alla configurabilità del reato e al quadro probatorio e proporre propri mezzi di prova.

Il tema, valutato in relazione alla garanzia convenzionale di cui all'art. 6 C.E.D.U., forma oggetto di note pronunce della Corte di Strasburgo (in primis, Corte EDU, sentenza 11/12/2007, Drassich), dalle quali si evince che deve essere assicurato il contraddittorio in ordine alla qualificazione del fatto, implicante la facoltà dell'imputato di dedurre sul punto»; e «deve ritenersi che la facoltà di interlocuzione sia ravvisabile anche quando l'imputato possa presentare ricorso avverso la sentenza che abbia proceduto alla riqualificazione (così, per tutte, Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 27320 - 01), come ormai esplicitato dall'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. (inserito dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che così recita: «Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza»).

3. Deve poi aversi riguardo al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è infondato.

Con esso si è dedotta l'erronea inclusione, frutto di analogia in malam partem, della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ricompresa nel novero delle società commerciali, i cui organi (specificamente indicati dall'art. 223, comma 1, legge fall.) possono rispondere dei reati previsti dall'art. 216 legge fall.; e si è denunciata pure l'omessa motivazione sul punto.

In primo luogo, neppure sulla quaestio iuris in discorso può utilmente prospettarsi il vizio di motivazione (cfr. Sez.

U, n. 29541/2020, cit.: «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge»).

Inoltre, per quel che qui rileva, non vi è dubbio che l'art. 223 legge fall. - collocato nel capo che prevede i «reati commessi da persone diverse dal fallito» - 13: contempli, al comma 1, la responsabilità per i «fatti di bancarotta fraudolenta» per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di «società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti» nell'art. 216 legge fall., che - come si sa - tra i «reati commessi dal fallito» contempla le ipotesi di «bancarotta fraudolenta».

L'art. 223, comma 2, legge fall. prevede pure che alle medesime persone indicate al comma 1 si applichi la pena prevista dal primo comma dell'art. 216 nei casi di bancarotta fraudolenta da reato societario o da operazioni dolose.

Dunque, la legge fallimentare distingue l'imprenditore individuale (e i soci illimitatamente responsabili, puniti a titolo di "reato commesso dal fallito": cfr. artt. 222 legge fall.) e taluni organi sociali, ai quali estende espressamente la disciplina penale prevista per il primo, nei termini appena richiamati (cfr. per tutte Sez. 5, n. 5364 del 13/01/2026, Castelli, Rv. 289458 - 02) Inoltre, è l'art. 236, comma 1, n. 1, legge fall. a prevedere che, «nel caso di concordato preventivo, si applichino «le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società».

Ebbene, nel caso in esame, non è in contestazione che la [OSCURATO:PERSONA], ammessa a concordato preventivo, pur non avendo la veste giuridica di società, abbia in effetti esercitato attività commerciale (cfr. art. 1, comma 1, legge fall.): il che determina che essa, nella prospettiva propria delle norme appena citate, debba annoverarsi tra le «società», poiché la forma giuridica di fondazione costituisce un mero schermo che non impedisce la qualificazione dell'ente, e di conseguenza dei suoi organi, a mente dell'art. 223 cit. alla luce dell'attività effettivamente svolta.

Il che esclude qualsivoglia applicazione analogica della norma incriminatrice poiché la responsabilità deriva dall'applicazione di una disposizione appositamente prevista dalla legge fallimentare - l'art. 223, la cui portata è estesa dall'art. 236 - che, per l'appunto, prevede i fatti di bancarotta fraudolenta che possono essere commessi da persone diverse dal fallito e, ove ne ricorrano i presupposti, anche dagli estranei (cfr. infra, spec. par. 4).

Tale piano argomentativo collima con quanto già espresso dalla giurisprudenza a proposito della responsabilità soggettiva per i fatti di bancarotta, commessi nell'ambito della gestione di un'associazione non riconosciuta operante come imprenditore commerciale, rispetto alla quale si è fatta applicazione dei princìpi «affermati con riguardo alle società di persone» (Sez. 5, n. 12645 del 03/02/2016, Trucco, Rv. 266877 - 01).

L'ottica del diritto penale, appena tratteggiata, risponde alla consolidata e, può dirsi, fisiologica autonomia di esso rispetto alle categorie civilistiche o, quantomeno, alla non perfetta corrispondenza e sovrapponibilità degli istituti di diritto civile quando vengono traslati nell'ambito del diritto penale.

Si tratta di una prospettiva ermeneutica che collima pure, oltre che con quanto espresso dalla dottrina 14penalistica, anche con la giurisprudenza delle Sezioni Unite penali.

Qui basti osservare che l'Alto consesso, esprimendosi a proposito dei reati contro il patrimonio, ha rilevato che «le categorie civilistiche [...] non possono essere pedissequamente riproposte» ma devono essere «modellat[e] sulle esigenze dogmatiche del diritto penale» (Sez.

U, 18 luglio 2013, n. 40354, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).

4. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Egli è stato ritenuto responsabile in concorso dei fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e, in particolare: - della distrazione commessa tramite fittizi contratti di lavoro apparentemente intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] e fittizie consulenze alla MDS sempre apparentemente (capo 4); - della distrazione commessa tramite l'erogazione di denaro da parte della [OSCURATO:PERSONA] (in ragione di operazioni sovrafatturate) alla MDS (fittiziamente interposta) che, a propria volta, le faceva confluire nella [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di prestazioni inesistenti almeno parzialmente (capo 9). [OSCURATO:PERSONA], come indicato già in imputazione, è stato membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA] (dal 28 ottobre 2009 al 19 settembre 2012); membro del collegio di sindaci di MDS (dal 26 aprile 2001 al 17 aprile 2013, presiedendolo dal giorno 8 aprile 2010 fino alla cessazione della carica), sindaco di [OSCURATO:SOCIETA]. (dal 20 ottobre 1998, con carica di presidente del collegio sindacale dal 22 luglio 2009).

Come pure già esposto, la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a concordato preventivo; le altre società appena menzionate non constano essere state dichiarate fallite né ammesse a concordato preventivo.

4.1. La giurisprudenza ha già chiarito che «il reato di bancarotta fraudolenta - sia per fallimento dell'impresa individuale che per fallimento dell'impresa sociale - è un reato proprio, in quanto non può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallito (art. 216 legge fall.) e dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società dichiarata fallita (art 223 legge fallimentare)» (così, per tutte, Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, Fede, Rv. 277340 - 01).

Tra tali soggetti vi è il sindaco ma non il revisore, che «esula dal novero dei soggetti qualificati ex art. 223 legge fall.» e può essere chiamato a rispondere dei delitti di bancarotta solo quale extraneus (cfr. Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558, sia pure con più diretto riferimento alla bancarotta societaria).

In proposito, si è già rimarcata «la distanza "normativa" che separa amministratori e sindaci, da un lato, e revisori dall'altro», i quali ultimo non possono porsi «sul medesimo piano dei soggetti qualificati» (ivi).

Fermo restando che, «in forza dell'art. 15110 cod. pen. anche l'extraneus (es. dipendente, collaboratore, professionista esterno) può concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale (es. istigazione, determinazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) o materiale [...] alla realizzazione dell'illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva» (ivi).

Difatti, «il concorso di persone nel reato "proprio" di bancarotta fraudolenta è soggetto alle regole generali stabilite dagli artt. 110 e ss. cod. pen.

L'extraneus è chiamato a rispondere ex art. 110 cod. pen., in concorso con il soggetto qualificato, in presenza dei seguenti presupposti: l'attività tipica di almeno un intraneus; il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus; la consapevolezza dell'extraneus circa la qualifica del soggetto intraneus.

L'ultimo requisito è necessario al pari degli altri, come risulta anche dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui a configurare la responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio di bancarotta fallimentare occorre che la persona non qualificata sia consapevole della qualifica del soggetto attivo primario» (per tutte Sez. 5, n. 37194/2019, cit.).

Infine, quanto al sindaco, deve ribadirsi che, «in tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società diversa dalla fallita, la responsabilità nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., la quale, integrata dalla posizione di garanzia che essi ricoprono esclusivamente a tutela della società presso cui operano, è invocabile solo con riferimento all'obbligo di controllo dell'operato degli amministratori di tale società e non può invece estendersi ad atti di bancarotta compiuti da amministratori di società terze, in relazione ai quali possono concorrere solo attraverso una condotta attiva» (Sez. 5, n. 11936 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278985 - 02, che condivisibilmente fa discendere «dagli artt. 2403 e ss. cod. civ. [...] l'obbligo dei sindaci di controllare l'operato degli amministratori della società in seno alla quale essi rivestono la posizione di sindaco e di attivarsi per evitare che gli amministratori arrechino danno al patrimonio della società da essi gestita, anche attraverso condotte integranti il delitto di bancarotta, ma poiché essi rivestono una posizione di garanzia esclusivamente a tutela della società alla quale sono legati in virtù del contratto di prestazione d'opera, essi non sono tenuti ad impedire la commissione di delitti di bancarotta da parte degli amministratori di altre società»).

Il che rende superfluo dilungarsi sui parametri, pure già tratteggiati dalla giurisprudenza, cui è subordinata la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale (che «non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del 16reato stesso»: Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273 - 01; occorrendo in tale prospettiva «la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato»: Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281260 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 - 01).

4.2. Nel caso in esame, in relazione sia al capo

4. sia al capo 9., il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è stato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] (in concorso, tra l'altro con gli organi amministrativi), richiamando indistintamente le sue qualità di sindaco e revisore sopra indicate, e attribuendogli per esse la consapevolezza della fittizietà dei contratti di lavoro e dalla sovrafatturazione e, dunque, il concorso nei fatti depauperativi della [OSCURATO:PERSONA].

E la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, argomentando per l'appunto in maniera indistinta, per entrambi i capi alla luce della qualità del [OSCURATO:PERSONA] di «membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA] e del collegio sindacale di MDS» (e per il capo

9. anche per la qualità di sindaco di INCI), valorizzandone il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva designato come sindaca di MDS e che era gestore di fatto pure di INCI, e traendo da tale consapevolezza il contributo alla commissione dei reati, per aver «omesso di riscontrare la falsità dei contratti» posti a sostegno degli esborsi e per la consapevolezza della sovrafatturazione, senza argomentare ulteriormente.

La Corte distrettuale, infatti, ha fatto riferimento a una «condotta attiva e consapevole» del [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale egli avrebbe «contribuito in modo determinante al depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], violando gravemente i doveri connessi ai molteplici incarichi ricoperti», in particolare per avere «tollerato e agevolato le operazioni distrattive» aderendo consapevolmente al «meccanismo distrattivo orchestrato dal [OSCURATO:PERSONA]»; salvo poi fare riferimento pure all'omissione colposa della vigilanza e, al contempo, a una «inerzia consapevole» e «colpevole», sulla scorta dalla falsità dei contratti e delle operazioni (quanto meno in parte).

È dirimente osservare che la Corte di merito: - non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non rientrava, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (di cui è stato revisore), tra i soggetti contemplati dall'art. 223 legge fall.; - e non ha dato conto neppure della sussistenza degli elementi a suo carico, per ricostruirne il contributo come extraneus, in conformità ai princìpi giurisprudenziali sopra ribaditi.

Il che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. con assorbimento delle residue censure del ricorrente (segnatamente, di quelle contenute nei motivi tre, quattro, sei e sette).

175. I primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondati.

5.1. La giurisprudenza è costante nell'affermare che «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01), «a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto» (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01).

Inoltre, «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 - dep. 2021, Rv. 281031 - 01, che ha preso le mosse dai parametri ermeneutici posti da Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665, Loy, e ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza).

D'altra parte, si è pure già chiarito che «le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 01).

Inoltre: - «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01); - in particolare, «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione 18patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); - «in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (così, tra le altre, Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Abate, Rv. 281555 - 01; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02).

5.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale - dando pure conto di quanto già ritenuto dal Tribunale- ha evidenziato come l'imputata abbia ottenuto, tra il 1999 e il 2012, (U5Sfa, ttirg somme elevate (superiori a euro 460.000) in forza di più contratti di collaborazione continuata e coordinativa fittizi (traendo tale dato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché rimarcando come ella risultasse aver lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] pure quando era detenuta); e ciò solo perché la [OSCURATO:PERSONA] era la moglie di [OSCURATO:PERSONA], «politico vicino alla [OSCURATO:PERSONA]»; in tal modo, l'imputatq ha ricevuto emolumenti senza alcuna giustificazione (cfr. parr.

1.4. e 6 della sentenza impugnata).

E proprio valorizzando l'ammontare della somma distratta, tramite un agire reiterato nel tempo, il Giudice di appello ha rigetto il gravame, che già aveva dedotto il difetto di un pericolo concreto nel fatto della [OSCURATO:PERSONA], in maniera conforme ai princìpi sopra esposti, rispetto ai quali si palesa anche l'infondatezza nel complesso anche del primo motivo di ricorso, che per vero non contiene compiute censure a tale ricostruzione e a tale piano argomentativo, senza che possa giovare la circostanza che la contestazione comprenderebbe anche i contributi INAIL e INPS, comunque indebitamente sottratti alla società proprio in ragione della falsa stipula dei contratti di collaborazione con l'imputata.

La motivazione è parimenti congrua e logica, e non compiutamente censurata, nella parte in cui ritiene sussistente il delitto anche in relazione alla porzione della somma (circa euro 24.000) che l'imputata non avrebbe ricevuto direttamente dalla fallita ma da MDS, non dichiarata fallita.

Al riguardo, la Corte di appello ha 19evidenziato - e tale profilo non è stato oggetto di effettiva critica - che consti documentalmente che la provvista anche di tali trasferimenti provenisse dalla [OSCURATO:PERSONA] e sia stata erogata alla [OSCURATO:PERSONA] sempre in virtù di alcuni dei detti contratti fittizi e per le medesime ragioni indebite.

Le medesime conclusioni valgono a proposito dell'esclusione della sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva e dell'esclusione della ricettazione fallimentare.

A quanto appena sopra esposto con riguardo al dolo generico del delitto in contestazione, deve aggiungersi che «il delitto di ricettazione prefallinnentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01).

E deve osservarsi che la Corte di appello, come già il Tribunale, ha valorizzato al riguardo la natura fittizia dei contratti e la reiterazione delle elargizioni per un lasso di tempo ampio, a fronte della ovvia consapevolezza dell'imputata di non rendere prestazioni effettive che giustificassero i pagamenti, profilo rispetto al quale è stato rimarcato il difetto di elementi atti a revocare in dubbio la capacità rappresentativa del compendio a carico, tra cui - come esposto - le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla falsità dei contratti e alla reale ragione delle erogazioni.

6. Il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.; e inammissibile nel resto.

Quanto all'aggravante, infatti, la Corte di merito non ha in alcun modo argomentato, a fronte delle censure contenute nel settimo motivo di appello (che assumevano quanto meno la ridotta incidenza della distrazione sulle ragioni creditorie, alla luce delle sostanze dell'ente fallito), limitandosi a richiamare assertivamente la pluralità delle condotte distrattive e «la gravità oggettiva del danno» già ritenuti dal Tribunale e, nel resto, escludendo un risarcimento del danno, datà di per sé insufficiente - così come la ripetizione nel tempo delle erogazioni in favore della ricorrente - a fondare l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" che «si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave» (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01).

La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla detta aggravante.

È, invece, inammissibile la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.

Per costante giurisprudenza, «il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere 20posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663), ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676)» (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01).

Ciò posto, è dirimente osservare che sul punto l'appello era generico e manifestamente infondato, poiché assumeva la sussistenza dei presupposti per concedere l'attenuante richiamando l'unicità della condotta e l'attivo patrimoniale dell'ente (di per sé non dimostrativi del tenue pregiudizio per i creditori) e, senza alcuna specificazione, la percentuale di soddisfo dei creditori in sede di concordato; il che non consentiva di avere riguardo alla diminuzione della garanzia dei creditori determinata dal fatto in imputazione.

7. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché l'atto di appello, in relazione alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., era manifestamente infondato.

Invero, «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso» (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01).

E l'atto di appello fondava il minimo contributo causale sulla circostanza che l'imputata avesse soltanto accettato le somme a lei indebitamente erogate, condotta nella quale non può con evidenza ravvisarsi un ruolo di rilevanza del tutto marginale nella determinazione del fatto distrattivo.

Il che esime dal dilungarsi sugli asserti ipotetici pure contenuti nel motivo in esame.

8. Il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA], che censura l'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno, è infondato.

L'attenuante del risarcimento del danno postula «che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante» (cfr. Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, Abate, Rv. 278684 - 01; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048).

Dunque, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non può venire in rilievo al riguardo ex se una transazione, che - per l'appunto - non ha contenuto 21pienamente satisfattivo (cfr. Sez. 5, n. 26109 del 05/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), che il ricorso neppure deduce.

9. Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale, è assorbito in ragione del disposto annullamento in ordine all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall-

10. Il primo e il secondo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono.

10.1. A [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto il concorso, quale extraneus, nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, nella prospettazione accusatoria, quale beneficiario di un'erogazione tramite bonifico bancario (di euro 150.000), da parte della [OSCURATO:PERSONA], priva di giustificazione economica veicolate a suo favore tramite le società SIB e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in particolare, con sede in Svizzera (capo

5. della rubrica).

La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato, rigettando il gravame della parte civile e, in particolare, ribadendo anche in ordine ad esso le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'appello del Pubblico ministero.

La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto che già il primo Giudice aveva accertato che il bonifico in favore del [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di giustificazione economica, valorizzando, al riguardo, l'esecuzione di esso su conto estero, la genericità della causale e il contesto corruttivo in cui esso ha avuto luogo (richiamando al riguardo quanto accertato nella sentenza resa dal Tribunale di Torino e acquisita agli atti).

Purtuttavia, ha concordato con il Tribunale sul difetto dell'elemento soggettivo del delitto, poiché non sarebbe stata «dimostrata la consapevolezza» del [OSCURATO:PERSONA] «di aver contribuito al depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]», poiché egli avrebbe ricevuto una sola dazione indebita e non vi sarebbero elementi dimostrativi del «suo coinvolgimento abituale o consapevole in un meccanismo sistematico di distrazione di fondi, non potendo trarsi al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza del «dolo specifico», ossia la prova della «finalità fraudolenta» («la volontà di sottrare quei fondi ai creditori») dal solo ricevimento del denaro all'estero in difetto di «un'indagine idonea a chiarire lo scopo effettivo dell'operazione» (cfr. sentenza impugnata); né rilevando di per sé la qualità dell'imputato presso la Regione Piemonte.

10.2. Si è già osservato retro (cfr. spec. par. 5.1): - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che 22precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081/2017, cit.), «a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto» (Sez. 5, n. 533/2016 - dep. 2017, cit.); - «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico» (per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte: Sez.

U, n. 22474/2016, cit.), dovendosi valorizzare anche al riguardo la ricerca di indici di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); e il dolo dell'extraneus deve individuarsi nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, senza che occorra la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

10.3. I princìpi appena esposti palesano l'erroneità in diritto della motivazione che, al di là del mero e generico richiamo all'esclusione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], da parte del Tribunale, anche «a titolo di dolo eventuale o di concorso consapevole» (cfr. sentenza impugnata), ha fatto riferimento a parametri difformi da quelli appena esposti, individuando l'elemento soggettivo del reato nel dolo specifico e avendo riguardo al difetto di prova dello «scopo effettivo dell'operazione».

Inoltre, la motivazione è viziata poiché, in maniera manifestamente illogica, ha valorizzato il difetto di più condotte distrattive attribuibili all'imputato, dato ex se non conducente rispetto a un delitto che può essere commesso anche con un solo fatto distrattivo, senza argomentare compiutamente, a fronte di una dazione non esigua di euro 150.000, che lo stesso Collegio di secondo grado ha ritenuto indebita e correlata a un contesto corruttivo - e, dunque, non riferibile a un fisiologico impiego delle disponibilità dell'ente (cfr. Sez. 5, n. 32740 del 09/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261654 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta, le erogazioni effettuate dall'impresa per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono "distrazione", in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all'oggetto sociale, e, dall'altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento», Fattispecie di utilizzo delle risorse della società per finalità corruttive) -, sulla consapevolezza o meno che essa avesse determinato un depauperamento del patrimonio sociale, nei termini chiariti appena sopra. 23Ne deriva l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, agli effetti civili.

Rimane assorbito il terzo motivo.

11. In ragione dell'annullamento della sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, nei termini sopra esposti, «il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali» (Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 2242 del 22/10/2019 - dep. 2020, D., Rv. 278029 - 02).

P.Q.M.

Annulla la sent P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dalla parte civile: 3. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della riabilitazione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi: - il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della riabilitazione; l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e 1della riabilitazione, ha depositato conclusioni scritte e nota spese, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; - l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l'accoglimento di esso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia in data 20 dicembre 2022 del Tribunale di Pavia, per quel che qui rileva, appellata dal Pubblico ministero, dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] del lavoro e della riabilitazione (di seguito [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]) e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 10, perché il fatto non sussiste, rideterminando in tre anni di reclusione la pena a lui irrogata; e ha confermato la decisione di primo grado, segnatamente nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], esclusa per quest'ultima la circostanza di cui all'art. 61-bis cod. pen., per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 4. per entrambi gli imputati; capo 9 per il solo [OSCURATO:PERSONA]) e, concesse le attenuanti generiche aveva irrogato alla [OSCURATO:PERSONA] la pena di due anni di reclusione e al [OSCURATO:PERSONA] le sanzioni accessorie fallimentari per la durata di cinque anni. La Corte distrettuale ha rigettato, tra l'altro, il gravame della parte civile [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato, dall'imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 5., condannandola al pagamento delle spese del giudizio di appello. In particolare, il [OSCURATO:PERSONA] (membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a concordato preventivo, e del collegio di sindaci di MDS) e la [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il concorso nella distrazione commessa, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai Giudici di merito, tramite fittizi contratti di lavoro apparentemente intrattenuti dall'imputata (da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) con la [OSCURATO:PERSONA] e fittizie consulenze alla MDS sempre apparentemente svolte dall'imputata tra il 1999 e il 2012 (capo 4); il solo [OSCURATO:PERSONA] (membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA], sottoposta a concordato preventivo, e del collegio di sindaci di [OSCURATO:SOCIETA].) per il concorso nella 2distrazione commessa, secondo la prospettazione accusatoria accolta dai Giudici di merito, tramite l'erogazione di denaro (in ragione di operazioni sovrafatturate) in favore della MDS (fittiziamente interposta) che, a propria volta, le faceva confluire nella [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di prestazioni inesistenti almeno parzialmente (capo 9). [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione di risorse della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, per aver ricevuto senza giustificazione economica l'importo di euro 150.000, tramite un bonifico disposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] LLC, con provvista proveniente da SIB, a sua volta finanziata senza causa dalla [OSCURATO:PERSONA] (capo 5). 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione (per i motivi di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, cod. proc. pen.) i difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché il difensore della parte civile rispetto alla conferma della pronuncia liberatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi. 2.1.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, per difetto di correlazione tra i delitti di bancarotta ascritti all'imputato in forma omissiva, quale revisore della [OSCURATO:PERSONA] (capi 4 e 9) e la condanna pronunciata per condotte commissive, quale sindaco di MDS e INCI; ed è stata denunciata altresì la contraddittorietà della motivazione. Tale violazione avrebbe fatto seguito, peraltro, a quella già denunciata con riguardo alla sentenza di primo grado rispetto alla quale si era evidenziato come gli eventuali contegni omissivi del [OSCURATO:PERSONA] (quale sindaco di questi ultimi enti in bonis) fossero privi di correlazione con le imputazioni elevate nei confronti dell'imputato quale revisore della [OSCURATO:PERSONA]. La decisione di appello, pur assumendo di condividere integralmente quella di primo grado - che aveva connotato in termini omissivi, come in contestazione, i fatti ascritti all'imputato ai capi 4 e 9 -ha viceversa attribuito al [OSCURATO:PERSONA] non un mero concorso omissivo ma un apporto causale attivo e consapevole, modificando a sorpresa i fatti solo nel corpo della motivazione, in maniera inconciliabile con l'editto accusatorio e in contrasto con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quella costituzionale e sovranazionale, in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza. La condanna per fatti diversi - espressa solo nella motivazione della sentenza di secondo grado - avrebbe comportato conseguenze deteriori sulle facoltà processuali dell'imputato e, segnatamente, sul suo diritto alla prova. La nullità della sentenza ricorrerebbe pure facendo applicazione dell'orientamento che esclude la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato abbia avuto la possibilità di apprestare in modo 3completo la sua difesa in relazione a ogni possibile profilo dell'addebito (Sez. 4, n. 53455 del 29/11/2018), ipotesi che pacificamente nella specie non ricorre (a fronte dell'emersione di una responsabilità commissiva solo dalla motivazione della sentenza di appello). Infine, la sentenza impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria anche perché, da una parte, avrebbe attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un apporto causale attivo e, dall'altra, ne avrebbe stigmatizzato l'inerzia incolpevole; il che determinerebbe anche la fluidità e genericità, e dunque l'indeterminatezza, degli addebiti per cui è condanna. 2.1.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 1, 40, comma 2, 110 cod. pen., 216, comma 1, 223, comma 1, 236, comma 2, legge fall., 25 e 111 Cost., 7 Convenzione EDU, nonché la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità omissiva, quale concorrente extraneus, nei reati propri di bancarotta fraudolenta (capi 4 e 9), così interpretando in malam partem la norma incriminatrice. Sia il Tribunale sia la Corte di appello ne hanno fondato la responsabilità, secondo quanto esposto in contestazione, per condotte omissive; e il Giudice di secondo grado, in maniera manifestamente contraddittoria, ha attribuito all'imputato un apporto causale attivo; tale contraddittorietà che ricorrerebbe pure rispetto al piano argomentativo posto a sostegno dell'assoluzione, anche del [OSCURATO:PERSONA], per il fatto omissivo a lui ascritto quale revisore della [OSCURATO:PERSONA]. La residua affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato la legge penale in quanto, se è vero che in astratto l'extraneus (revisore di una società fallita e sindaco di altre società non dichiarate fallite) può concorrere nella bancarotta posta in essere dal soggetto che riveste la qualifica necessaria (trattandosi di reati propri), tuttavia tale responsabilità non può fondarsi su un contegno omissivo di un soggetto sfornito di poteri impeditivi. L'extraneus, infatti, come affermato pure dalla dottrina, non può rispondere in forma omissiva di un reato proprio commesso da altri, in virtù di una posizione di garanzia diversa e ulteriore da quelle poste dalla legge in capo ai soggetti indicati nella norma incriminatrice, nella specie l'art. 223 legge fall., che non contempla il revisore. E l'elaborazione giurisprudenziale ha già chiarito, sia pure in altri ambiti, che il principio di equivalenza causale posto dall'arte. 40, comma 2, cod. pen., non può essere applicato ai reati omissivi propri né ai reati propri tout court, poiché altrimenti il giudice vanificherebbe il carattere proprio del reato estendendo indebitamente in via interpretativa la sfera di applicazione della norma (Sez. 3, n. 3027 del 17/12/1997; Sez. 3, 25/10/2016, n. 5439), in violazione degli artt. 25 Cost. e 7 Convenzione EDU. In sostanza, il revisore può rispondere per concorso omissivo solo dei reati rispetto ai quali è "soggetto proprio" e, dunque, non per i reati di cui all'art. 223 cit. Il che determinerebbe la radicale insussistenza dei reati di cui ai capi 4 e 9, come 4contestati, alla luce del fatto che, come chiarito dalla dottrina, la funzione dei revisori non consiste affatto nell'attestare l'assoluta veridicità dei bilanci, a fortiori nel caso in esame (tenuto conto della peculiare posizione dei revisori della [OSCURATO:PERSONA], accertata in giudizio) nonché pure di quanto chiarito dalla giurisprudenza proprio in materia di concorso nei reati fallimentari, che richiedono la partecipazione di almeno un soggetto che rivesta la prescritta qualifica soggettiva (sia a proposito dei revisori sia per i sindaci, per i quali ultimi la posizione di garanzia e la responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen. non può estendersi ai fatti di bancarotta di amministratori di società diverse ai quali possono concorrere solo con una condotta attiva). 2.1.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 40, comma 2, 110 cod. Pen., 216, comma 1, 223, comma 1, 236, comma 2, legge fall., nonché la contraddittorietà della motivazione, in ordine all'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] del dolo dei delitti di cui ai capi 4 e 9. Fermo restando che all'imputato, revisore della [OSCURATO:PERSONA], non è ascrivibile alcuna posizione di garanzia con riguardo al delitto di cui all'art. 223 legge fall., la sentenza impugnata avrebbe obliterato la disamina della sussistenza del dolo di concorso - a dispetto della menzione nei capi di imputazione dell'art. 110 cod. pen. e della stessa connotazione del fatto come descritto -, che deve abbracciare sia il fatto principale sia il contributo causale recato dalla condotta atipica, come chiarito sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza (anche delle Sezioni Unite) e, segnatamente, da quella più sensibile ai princìpi costituzionali (che ha escluso l'equiparazione tra conoscibilità ed effettiva conoscenza e ha escluso il dolo, anche eventuale, in presenza del solo stato di dubbio) e ha attribuito rilievo a perspicui e peculiari segnali di allarme, che nella specie difettano (come si trarrebbe dai dati esposti dal consulente di parte prof. Perrini e dalla deposizione del teste Rossi, svalutati dal Giudice di appello). D'altra parte, la stessa sentenza impugnata attribuirebbe all'imputato un agire negligente. Il che dovrebbe condurre a un esito assolutorio anche a fronte della condanna di primo grado, alla luce del canone del ragionevole dubbio. 2.1.4. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione per il travisamento della prova (in particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in parte inutilizzabili, e di [OSCURATO:PERSONA]) e per l'omessa disamina delle prove a discarico indicate nell'atto di appello. La sentenza impugnata avrebbe espresso condivisione alla statuizione di primo grado in maniera del tutto generica, a fortiori se si considera che l'ha riformata in ordine al delitto di cui al capo 10. in ragione di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe disatteso il secondo motivo di appello in maniera generica, facendo riferimento - sia per il capo 4. sia per il capo 9. - al 5compendio probatorio senza alcuna specificazione, se non per il riferimento alle dichiarazioni di soggetti mai escussi (e non menzionati nella sentenza di primo grado, che il ricorso indicata partitamente per ciascuna imputazione), e comunque non argomentando del tutto o esprimendosi in maniera illogica rispetto alle specifiche allegazioni contenute nell'atto di gravame (che il ricorso indica). 2.1.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 cod. pen., 14 Prel., 216, comma 1, 223, comma 1, 236, comma 2, legge fall. anche in relazione agli artt. 25 Cost. e 7 Convenzione EDU, poiché la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ricompresa nel novero delle società, così interpretando analogicamente in malam partem la legge penale; e la Corte di merito avrebbe omesso di motivare al riguardo. [OSCURATO:PERSONA], pure essendo un ente dotato di personalità giuridica soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (art. 1 legge fall.) non rientrerebbe tra i soggetti cui l'art. 223 legge fall. estende il disposto dell'art. 216 legge fall. (relativo al fallito) ai reati commessi da persone diverse dal fallito e, segnatamente, ai soggetti che ricoprono talune cariche (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori) - peraltro, non quella di revisore - in seno a società; e lo stesso è a dirsi per l'art. 236 legge fall. che estende tale disciplina, nel caso di concordato preventivo, sempre a chi ricopra tali cariche in seno a società. D'altra parte, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di società debba riferirsi, oltre a ogni tipo di società commerciale prevista dal codice civile e dalle leggi speciali, alle società di fatto per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2297 cod. civ. (Sez. 5, n. 16260 del 14/03/2023); ma tale nozione non comprende ogni tipo di ente collettivo e, in particolare, la fondazione (disciplinata dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile). L'art. 236, comma 2, n. 1), legge fall. estende al concordato preventivo solo la disciplina posta dagli artt. 223 e 224 stessa legge, per i soggetti che abbiano le richiamate cariche in seno alle società, ma non quella posta dall'art. 216 legge fall.: e ciò è frutto di una precisa scelta legislativa che non può essere disattesa tramite un'interpretazione analogica (cfr. pure Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022) in contrasto con l'art. 25 Cost. e l'art. 7 Convenzione EDU. 2.1.6. Con il sesto motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla dedotta erronea qualificazione in termini distrattivi delle erogazioni di cui al capo 4., comunque compiute - secondo la stessa ricostruzione del Giudice di merito (espressa per i pagamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA], comunque per l'adesione, sia pure con una motivazione lacunosa, alla prospettazione del Pubblico ministero per le rimanenti) - per ragioni estranee all'arricchimento personale degli amministratori e, anzi, per finalità aziendali sia pure perseguite con mezzi illeciti. In tal senso deporrebbe la giurisprudenza di legittimità relativa all'appropriazione indebita, reato in sostanziale contiguità con la bancarotta fraudolenta distrattiva. La 6Corte di appello avrebbe travisato la censura difensiva che non sarebbe stata compiutamente disattesa; e, quantunque al riguardo non possa ravvisarsi una doppia conforme, sia il Tribunale che il Giudice distrettuale avrebbero erroneamente applicato la legge penale. 2.1.7. Con il settimo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 59, comma 2, 61-bis, 62, comma 1, n. 6, 62-bis, 81, 133, comma 2, n. 3, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i reati in continuazione, al dedotto difetto dei presupposti dell'aggravante della transnazionalità e alla conseguente incidenza pure sul bilanciamento tra le circostanze, comunque giustificato con un'argomentazione sbrigativa ed anzi apparente. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi. 2.2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in ragione del mancato riconoscimento dell'inoffensività dei fatti distrattivi ascritti all'imputata (capo 4). La difesa ha premesso che al riguardo non ricorrerebbe una c.d. doppia conforme, poiché il Tribunale nulla ha esposto; ed ha richiamato gli approdi giurisprudenziali, secondo cui l'offensività della bancarotta fraudolenta prefallimentare va parametrata alla sua natura di reato di pericolo concreto e non al mero impoverimento del patrimonio, di cui la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo (limitandosi ad affermare, pur a fronte di quanto dedotto con l'atto di appello rispetto alla minima incidenza delle erogazioni in imputazione rispetto al valore della produzione annuale della [OSCURATO:PERSONA], che la sussistenza del reato non richiede una percentuale minima di incidenza perché la condotta sia in concreto pericolosa non si configuri il pericolo concreto) non accertando la qualità della distrazione alla luce anche del tempo in cui hanno avuto luogo le singole condotte (dotate di autonomia ontologica o, quantomeno da raggrupparsi per annualità, con quel che ne consegue sull'apprezzamento del valore di ciascuna) e del fatto che il totale dei pagamenti in contestazione comprende, oltre a quanto erogato alla ricorrente, anche i contributi INAIL e INPS (come rappresentato dal teste di polizia giudiziaria Casillo ed esposto nella sentenza di primo grado). 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 110 cod. pen., 216, 223 e 232 legge fall. e il vizio di motivazione in ordine all'attribuzione all'imputata della responsabilità per la distrazione delle somme ricevute da MDS e alla mancata riqualificazione del fatto come ricettazione prefallimentare. Con l'atto di appello avrebbe disatteso le doglianze difensive, negando erroneamente e in maniera illogica, rilevanza al fatto che MDS non sia stata dichiarata fallita e non dando conto degli elementi dimostrativi del contributo dell'imputata al drenaggio delle risorse finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] verso la 7MDS (profilo rispetto al quale si sarebbe richiamato il dato inconducente della fittizietà dei contratti tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'imputata) ed assumendo apoditticamente che le erogazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] provenissero dai fonti illecitamente pervenute a MDS dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (dato che i Giudici di merito hanno ritenuto che la prima sovrafatturasse, ma non ricevesse dalla seconda somme in toto non dovute, e che la MDS ricevesse legittime dazioni da altri). In ogni caso, il fatto andrebbe qualificato ex art. 232 legge fall. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216 e 223 legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di merito, non argomentando compiutamente sulle deduzioni contenute nell'atto di appello, avrebbe richiamato quanto esposto dal Tribunale al riguardo, così valorizzando elementi dimostrativi della consapevolezza da parte della [OSCURATO:PERSONA] della natura distrattiva delle erogazioni in suo favore ma non della loro pericolosità (come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in ragione della natura di pericolo concreto del reato), non considerando neppure il ruolo di extranea dell'imputata. Infine, la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il difetto di chiarimenti al riguardo da parte della stessa imputata, in violazione del diritto al silenzio e comunque senza considerare quanto dalla stessa rassegnato in una memoria scritta inviata al Tribunale. 2.2.4. Con il quarto motivo sono stati assunti la violazione dell'art. 219, commi 1 e 3, legge fall. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del danno di rilevante gravità e all'esclusione di quello di speciale tenuità. La Corte di appello avrebbe disatteso il gravame richiamando quanto esposto sulla gravità oggettiva del danno dal Tribunale che, tuttavia, nulla aveva esposto: mancherebbe, dunque, la motivazione. Peraltro, la sentenza impugnata (come già quella di primo grado) avrebbe dovuto chiarire perché il danno fosse rilevante (ossia superiore a una misura media) per affermare la sussistenza dell'aggravante; ed avrebbe dovuto considerare le condotte in imputazione singolarmente, nella loro autonomia ontologica (in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza); e tale erroneo approccio avrebbe condotto erroneamente a non riconoscere, invece, l'attenuante del danno di speciale tenuità (anche alla luce della condizione patrimoniale della [OSCURATO:PERSONA]). 2.2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione dell'art. 114 cod. pen. e il vizio di motivazione in ragione dell'esclusione dell'attenuante del contributo di minima importanza, fondata su un'argomentazione apodittica e, dunque, mancante, inidonea a disattendere quanto dedotto con l'atto di appello, a fortiori dato che già il Tribunale aveva affermato che la stipula dei contratti non era riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] (poiché [OSCURATO:PERSONA] li ha chiaramente correlati ai propri rapporti con [OSCURATO:PERSONA], marito dell'imputata). 82.2.6. Con il sesto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno, che la Corte di appello ha giustificato con un asserto criptico, ignorando la documentazione in atti relativa a un accordo transattivo (e ai relativi pagamenti) prima dell'apertura del dibattimento tra l'imputata e la [OSCURATO:PERSONA] (la quale, difatti, non si è costituita parte civile nei suoi confronti), dato valorizzato dal Tribunale per il riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.2.7. Con il settimo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2.3. Per la [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 2.3.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 43, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223, comma 1, in relazione all'art. 236, comma 2, n. 1, legge fall., 3 e 4 legge n. 146 del 2006, in quanto la Corte di merito avrebbe fondato la conferma dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], dall'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione, sull'unicità dell'indebita dazione ricevuta dall'imputato e sull'assenza di prova chiara del dolo specifico. E ciò in contrasto con la consolidata interpretazione giurisprudenziale - espressa anche dalle Sezioni Unite - che qualifica la bancarotta fraudolenta distrattiva come reato di pericolo concreto, punito a titolo di dolo generico. Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi anche sulla scorta di alcuni arresti secondo i quali il dolo del delitto - comunque generico - dovrebbe accertarsi sulla scorta di indici di fraudolenza tratti da tutti gli elementi relativi della condotta dell'imputato: nel caso in esame tali indici dovrebbero ravvisarsi nella richiesta dello stesso imputato di ricevere la somma (un pagamento corruttivo) per il tramite di un trasferimento bancario "estero su estero" da un conto destinato all'elargizione di fondi neri (come si esporrà pure nel secondo motivo di ricorso), non potendo rilevare in senso contrario l'unicità di esso (valorizzato invece dalla sentenza impugnata), dato giuridicamente irrilevante (e la cui considerazione determinerebbe effetti pratici assurdi). Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che: - l'elemento soggettivo dell'extraneus del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva si risolve nella consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla loro funzione di garanzia dei creditori, per scopi diversi da quelli inerenti all'attività di impresa, immediatamente percepibile come produttiva del pericolo per l'effettività di tale garanzia; - e, quanto al pagamento corruttivo all'extraneus, le erogazioni effettuate per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della società, costituiscono distrazione ed è sufficiente la consapevolezza che alle somme distratte sia stata data 9una destinazione diversa dalle lecite finalità imprenditoriali, ossia non occorre il dolo specifico. 2.3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine al difetto del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta in capo a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito avrebbe ribadito la motivazione già espressa dal Tribunale (che, tuttavia, ha individuato l'elemento soggettivo nel dolo generico), fondata sull'unicità della dazione indebita che l'imputato ha ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] (e tratta da disponibilità della [OSCURATO:PERSONA]) e sul difetto di altri elementi, alla luce di tale unico pagamento, dimostrativi della sua consapevolezza dell'illecito fallimentare (segnatamente, secondo il Tribunale della consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori). In tal modo, la Corte di appello non avrebbe argomentato - se non per il tramite di enunciati tautologici - sulle specifiche critiche sollevate con il gravame (che aveva dedotto il contrasto tra la prima decisione e i princìpi posti da Sez. U Passarelli, pure in essa richiamati, in ordine alla consapevolezza di arrecare danno ai creditori, nonché l'illogica ed erronea valorizzazione dell'unicità dell'operazione distrattiva; ed aveva fatto riferimento alla natura distrattiva dei pagamenti corruttivi, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità). Inoltre, la Corte di appello avrebbe ritenuto la genericità degli elementi di prova relativi alla qualificazione della dazione ricevuta dal [OSCURATO:PERSONA], a dispetto delle convergenti risultanze che permettono di ricostruire l'operazione distrattiva e la natura corruttiva del pagamento (acquisite già nel giudizio di primo grado ed esposte pure nella sentenza del Tribunale, e poste dalla difesa a sostegno delle doglianze contenute nell'atto di appello e richiamate pure con una memoria) e, in particolare, le sentenze irrevocabili emesse nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (e relative proprio all'imputazione di corruzione), acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., cui la Corte di appello avrebbe fatto generico riferimento come "pronunce giurisprudenziali" e che avrebbero avuto incidenza sia sulla sussistenza del dolo in capo all'imputato sia al fine di non condividere la decisione del Tribunale sulla genericità dei riferimenti al ruolo illecito dell'imputato. 2.3.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 652 cod. proc. pen., 185 cod. pen., 2043 cod. civ. il vizio di motivazione in ordine all'esclusione di un fatto illecito civilisticamente rilevante. La Corte di appello, dal ritenuto difetto in capo al [OSCURATO:PERSONA] del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, avrebbe tratto l'assenza di una condotta commissiva o omissiva che possa fondarne un'autonoma responsabilità civile, così argomentando in violazione degli artt. 185 e 2043 citt., in forza dei quali la colpa è un coefficiente soggettivo sufficiente a fondare l'obbligo risarcitorio e, comunque, in maniera illogica e contraddittoria rispetto all'accertato ricevimento da parte dell'imputato della somma di euro 150.000 (e a quanto esposto al riguardo nella10 6r-stessa sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha condiviso quanto ritenuto dal Tribunale). In tal modo, si sarebbe pure violato l'art. 652 cod. proc. pen., poiché l'esclusione della condotta, a fronte di un'assoluzione perché il fatto non costituisce reato (in ragione dell'assenza dell'elemento soggettivo del delitto), può incidere sulla possibilità della parte civile di fare valere la propria pretesa innanzi al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sono fondati, nei limiti di seguito esposti. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. e nel complesso infondato nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato. Anzitutto, con riferimento alla denunciata violazione degli art. 521 e 522 cod. proc. pen., fondata sul difetto di correlazione tra i delitti di bancarotta ascritti all'imputato (ai capi 4 e 9) in forma omissiva e la condanna pronunciata per condotte commissive, non rileva la contraddittorietà della motivazione, pure prospettata con il motivo in esame. La difesa ha dedotto un error in procedendo, la cui sussistenza deve essere vagliata da questa Corte indipendentemente dalle argomentazioni spese al riguardo dai Giudici di merito (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01: «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente»). Ciò posto, la prospettazione difensiva non merita condivisione alla luce della formulazione dei capi di imputazione. Nel contestare anche al [OSCURATO:PERSONA] i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (commessa tramite esborsi apparentemente giustificati da contratti di lavoro e di consulenza fittizi, nonché tramite esborsi in favore di altra società giustificati mediante la sovrafatturazione, in particolare mediante l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti - capi 4 e 9), l'editto accusatorio indica, tra le norme violate, anche l'art. 110 cod. pen. (e non l'art. 40, comma 2, cod. pen.); inoltre, pur descrivendo quanto al [OSCURATO:PERSONA] una condotta omissiva (richiamando le qualità rivestite dall'imputato), gli attribuisce i reati anche perché «autorizzava e avallava» i trasferimenti di denaro in discorso. La giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza: 11- «per "fatto diverso" [...] deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria» purché si renda necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020 - dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01; Sez. 3, n. 8965 del 16/01/2019, Mattaboni, Rv. 275928); - difatti, «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 - 01); - con la conseguenza che «il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01). Pur a fronte dell'attribuzione, da parte della Corte di appello, di una responsabilità commissiva al [OSCURATO:PERSONA], e impregiudicato quanto si esporrà oltre (in particolare, in relazione al secondo motivo di ricorso), non può allora ravvisarsi la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, proprio perché non ricorre nella specie una condanna nei suoi confronti per fatti non riferibili, nei termini appena esposti, alla descrizione contenuta nell'editto accusatorio; tanto che la difesa in maniera generica ha dedotto il pregiudizio al diritto di difesa. Né a conclusioni diverse potrebbe condurre il fatto, pure prospettato con il ricorso, che la Corte di merito - come detto nei limiti dell'imputazione - abbia qualificato il fatto in termini diversi dal primo Giudice poiché comunque, in tal modo, la Corte distrettuale ha esercitato il proprio potere-dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, che è attribuito al giudice di appello anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato per preservare il principio 12dell'obbligatorietà della legge (purché - come nella specie - la decisione attenga a un punto della decisione al quale si riferiscono i motivi di gravame e fermo il divieto di reformatio in peius con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità (Sez. 3, n. 1275 del 09/10/2020 - dep. 2021, R., Rv. 280578 - 01; Sez. 2, n. 27460 del 13/06/2014, Manzo, Rv. 259567 - 01). Basti, allora, aggiungere che «nel quadro di un giusto processo il diritto di difesa è assicurato allorché l'imputato riceva una precisa informazione in ordine alla contestazione mossagli e agli elementi di prova, in modo che possa formulare le sue deduzioni in ordine alla configurabilità del reato e al quadro probatorio e proporre propri mezzi di prova. Il tema, valutato in relazione alla garanzia convenzionale di cui all'art. 6 C.E.D.U., forma oggetto di note pronunce della Corte di Strasburgo (in primis, Corte EDU, sentenza 11/12/2007, Drassich), dalle quali si evince che deve essere assicurato il contraddittorio in ordine alla qualificazione del fatto, implicante la facoltà dell'imputato di dedurre sul punto»; e «deve ritenersi che la facoltà di interlocuzione sia ravvisabile anche quando l'imputato possa presentare ricorso avverso la sentenza che abbia proceduto alla riqualificazione (così, per tutte, Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796 - 01; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 27320 - 01), come ormai esplicitato dall'art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. (inserito dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che così recita: «Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza»). 3. Deve poi aversi riguardo al quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è infondato. Con esso si è dedotta l'erronea inclusione, frutto di analogia in malam partem, della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata ricompresa nel novero delle società commerciali, i cui organi (specificamente indicati dall'art. 223, comma 1, legge fall.) possono rispondere dei reati previsti dall'art. 216 legge fall.; e si è denunciata pure l'omessa motivazione sul punto. In primo luogo, neppure sulla quaestio iuris in discorso può utilmente prospettarsi il vizio di motivazione (cfr. Sez. U, n. 29541/2020, cit.: «In tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge»). Inoltre, per quel che qui rileva, non vi è dubbio che l'art. 223 legge fall. - collocato nel capo che prevede i «reati commessi da persone diverse dal fallito» - 13: contempli, al comma 1, la responsabilità per i «fatti di bancarotta fraudolenta» per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di «società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti» nell'art. 216 legge fall., che - come si sa - tra i «reati commessi dal fallito» contempla le ipotesi di «bancarotta fraudolenta». L'art. 223, comma 2, legge fall. prevede pure che alle medesime persone indicate al comma 1 si applichi la pena prevista dal primo comma dell'art. 216 nei casi di bancarotta fraudolenta da reato societario o da operazioni dolose. Dunque, la legge fallimentare distingue l'imprenditore individuale (e i soci illimitatamente responsabili, puniti a titolo di "reato commesso dal fallito": cfr. artt. 222 legge fall.) e taluni organi sociali, ai quali estende espressamente la disciplina penale prevista per il primo, nei termini appena richiamati (cfr. per tutte Sez. 5, n. 5364 del 13/01/2026, Castelli, Rv. 289458 - 02) Inoltre, è l'art. 236, comma 1, n. 1, legge fall. a prevedere che, «nel caso di concordato preventivo, si applichino «le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società». Ebbene, nel caso in esame, non è in contestazione che la [OSCURATO:PERSONA], ammessa a concordato preventivo, pur non avendo la veste giuridica di società, abbia in effetti esercitato attività commerciale (cfr. art. 1, comma 1, legge fall.): il che determina che essa, nella prospettiva propria delle norme appena citate, debba annoverarsi tra le «società», poiché la forma giuridica di fondazione costituisce un mero schermo che non impedisce la qualificazione dell'ente, e di conseguenza dei suoi organi, a mente dell'art. 223 cit. alla luce dell'attività effettivamente svolta. Il che esclude qualsivoglia applicazione analogica della norma incriminatrice poiché la responsabilità deriva dall'applicazione di una disposizione appositamente prevista dalla legge fallimentare - l'art. 223, la cui portata è estesa dall'art. 236 - che, per l'appunto, prevede i fatti di bancarotta fraudolenta che possono essere commessi da persone diverse dal fallito e, ove ne ricorrano i presupposti, anche dagli estranei (cfr. infra, spec. par. 4). Tale piano argomentativo collima con quanto già espresso dalla giurisprudenza a proposito della responsabilità soggettiva per i fatti di bancarotta, commessi nell'ambito della gestione di un'associazione non riconosciuta operante come imprenditore commerciale, rispetto alla quale si è fatta applicazione dei princìpi «affermati con riguardo alle società di persone» (Sez. 5, n. 12645 del 03/02/2016, Trucco, Rv. 266877 - 01). L'ottica del diritto penale, appena tratteggiata, risponde alla consolidata e, può dirsi, fisiologica autonomia di esso rispetto alle categorie civilistiche o, quantomeno, alla non perfetta corrispondenza e sovrapponibilità degli istituti di diritto civile quando vengono traslati nell'ambito del diritto penale. Si tratta di una prospettiva ermeneutica che collima pure, oltre che con quanto espresso dalla dottrina 14penalistica, anche con la giurisprudenza delle Sezioni Unite penali. Qui basti osservare che l'Alto consesso, esprimendosi a proposito dei reati contro il patrimonio, ha rilevato che «le categorie civilistiche [...] non possono essere pedissequamente riproposte» ma devono essere «modellat[e] sulle esigenze dogmatiche del diritto penale» (Sez. U, 18 luglio 2013, n. 40354, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). 4. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Egli è stato ritenuto responsabile in concorso dei fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva e, in particolare: - della distrazione commessa tramite fittizi contratti di lavoro apparentemente intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] e fittizie consulenze alla MDS sempre apparentemente (capo 4); - della distrazione commessa tramite l'erogazione di denaro da parte della [OSCURATO:PERSONA] (in ragione di operazioni sovrafatturate) alla MDS (fittiziamente interposta) che, a propria volta, le faceva confluire nella [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte di prestazioni inesistenti almeno parzialmente (capo 9). [OSCURATO:PERSONA], come indicato già in imputazione, è stato membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA] (dal 28 ottobre 2009 al 19 settembre 2012); membro del collegio di sindaci di MDS (dal 26 aprile 2001 al 17 aprile 2013, presiedendolo dal giorno 8 aprile 2010 fino alla cessazione della carica), sindaco di [OSCURATO:SOCIETA]. (dal 20 ottobre 1998, con carica di presidente del collegio sindacale dal 22 luglio 2009). Come pure già esposto, la sola [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a concordato preventivo; le altre società appena menzionate non constano essere state dichiarate fallite né ammesse a concordato preventivo. 4.1. La giurisprudenza ha già chiarito che «il reato di bancarotta fraudolenta - sia per fallimento dell'impresa individuale che per fallimento dell'impresa sociale - è un reato proprio, in quanto non può essere commesso che, rispettivamente, dall'imprenditore dichiarato fallito (art. 216 legge fall.) e dagli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori della società dichiarata fallita (art 223 legge fallimentare)» (così, per tutte, Sez. 5, n. 37194 del 11/07/2019, Fede, Rv. 277340 - 01). Tra tali soggetti vi è il sindaco ma non il revisore, che «esula dal novero dei soggetti qualificati ex art. 223 legge fall.» e può essere chiamato a rispondere dei delitti di bancarotta solo quale extraneus (cfr. Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558, sia pure con più diretto riferimento alla bancarotta societaria). In proposito, si è già rimarcata «la distanza "normativa" che separa amministratori e sindaci, da un lato, e revisori dall'altro», i quali ultimo non possono porsi «sul medesimo piano dei soggetti qualificati» (ivi). Fermo restando che, «in forza dell'art. 15110 cod. pen. anche l'extraneus (es. dipendente, collaboratore, professionista esterno) può concorrere nel reato con il soggetto qualificato fornendo un consapevole contributo morale (es. istigazione, determinazione, rafforzamento dell'altrui proposito criminoso) o materiale [...] alla realizzazione dell'illecito, in presenza della necessaria componente soggettiva» (ivi). Difatti, «il concorso di persone nel reato "proprio" di bancarotta fraudolenta è soggetto alle regole generali stabilite dagli artt. 110 e ss. cod. pen. L'extraneus è chiamato a rispondere ex art. 110 cod. pen., in concorso con il soggetto qualificato, in presenza dei seguenti presupposti: l'attività tipica di almeno un intraneus; il contributo causale sul verificarsi del fatto da parte dell'extraneus; la consapevolezza dell'extraneus circa la qualifica del soggetto intraneus. L'ultimo requisito è necessario al pari degli altri, come risulta anche dal consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui a configurare la responsabilità dell'extraneus per concorso nel reato proprio di bancarotta fallimentare occorre che la persona non qualificata sia consapevole della qualifica del soggetto attivo primario» (per tutte Sez. 5, n. 37194/2019, cit.). Infine, quanto al sindaco, deve ribadirsi che, «in tema di bancarotta per distrazione, non è configurabile nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società diversa dalla fallita, la responsabilità nel reato proprio, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., la quale, integrata dalla posizione di garanzia che essi ricoprono esclusivamente a tutela della società presso cui operano, è invocabile solo con riferimento all'obbligo di controllo dell'operato degli amministratori di tale società e non può invece estendersi ad atti di bancarotta compiuti da amministratori di società terze, in relazione ai quali possono concorrere solo attraverso una condotta attiva» (Sez. 5, n. 11936 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278985 - 02, che condivisibilmente fa discendere «dagli artt. 2403 e ss. cod. civ. [...] l'obbligo dei sindaci di controllare l'operato degli amministratori della società in seno alla quale essi rivestono la posizione di sindaco e di attivarsi per evitare che gli amministratori arrechino danno al patrimonio della società da essi gestita, anche attraverso condotte integranti il delitto di bancarotta, ma poiché essi rivestono una posizione di garanzia esclusivamente a tutela della società alla quale sono legati in virtù del contratto di prestazione d'opera, essi non sono tenuti ad impedire la commissione di delitti di bancarotta da parte degli amministratori di altre società»). Il che rende superfluo dilungarsi sui parametri, pure già tratteggiati dalla giurisprudenza, cui è subordinata la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale (che «non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell'esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del 16reato stesso»: Sez. 5, n. 23175 del 28/05/2025, Quaglia, Rv. 288273 - 01; occorrendo in tale prospettiva «la verifica dell'esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione, causalmente libera dei sindaci stessi all'attività degli amministratori ovvero dell'effettiva incidenza causale dell'omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato»: Sez. 5, n. 20867 del 17/03/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 281260 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014, Zandano, Rv. 260215 - 01). 4.2. Nel caso in esame, in relazione sia al capo 4. sia al capo 9., il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è stato ascritto al [OSCURATO:PERSONA] (in concorso, tra l'altro con gli organi amministrativi), richiamando indistintamente le sue qualità di sindaco e revisore sopra indicate, e attribuendogli per esse la consapevolezza della fittizietà dei contratti di lavoro e dalla sovrafatturazione e, dunque, il concorso nei fatti depauperativi della [OSCURATO:PERSONA]. E la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, argomentando per l'appunto in maniera indistinta, per entrambi i capi alla luce della qualità del [OSCURATO:PERSONA] di «membro del collegio dei revisori della [OSCURATO:PERSONA] e del collegio sindacale di MDS» (e per il capo 9. anche per la qualità di sindaco di INCI), valorizzandone il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva designato come sindaca di MDS e che era gestore di fatto pure di INCI, e traendo da tale consapevolezza il contributo alla commissione dei reati, per aver «omesso di riscontrare la falsità dei contratti» posti a sostegno degli esborsi e per la consapevolezza della sovrafatturazione, senza argomentare ulteriormente. La Corte distrettuale, infatti, ha fatto riferimento a una «condotta attiva e consapevole» del [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale egli avrebbe «contribuito in modo determinante al depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], violando gravemente i doveri connessi ai molteplici incarichi ricoperti», in particolare per avere «tollerato e agevolato le operazioni distrattive» aderendo consapevolmente al «meccanismo distrattivo orchestrato dal [OSCURATO:PERSONA]»; salvo poi fare riferimento pure all'omissione colposa della vigilanza e, al contempo, a una «inerzia consapevole» e «colpevole», sulla scorta dalla falsità dei contratti e delle operazioni (quanto meno in parte). È dirimente osservare che la Corte di merito: - non ha considerato che il [OSCURATO:PERSONA] non rientrava, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (di cui è stato revisore), tra i soggetti contemplati dall'art. 223 legge fall.; - e non ha dato conto neppure della sussistenza degli elementi a suo carico, per ricostruirne il contributo come extraneus, in conformità ai princìpi giurisprudenziali sopra ribaditi. Il che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. con assorbimento delle residue censure del ricorrente (segnatamente, di quelle contenute nei motivi tre, quattro, sei e sette). 175. I primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono nel complesso infondati. 5.1. La giurisprudenza è costante nell'affermare che «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01), «a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto» (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016 - dep. 2017, Zaccaria, Rv. 269019 - 01). Inoltre, «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue» (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020 - dep. 2021, Rv. 281031 - 01, che ha preso le mosse dai parametri ermeneutici posti da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665, Loy, e ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza). D'altra parte, si è pure già chiarito che «le singole condotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario» (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 01). Inoltre: - «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01); - in particolare, «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione 18patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa» (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01); - «in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (così, tra le altre, Sez. 5, n. 26501 del 31/03/2021, Abate, Rv. 281555 - 01; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019 - dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). 5.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale - dando pure conto di quanto già ritenuto dal Tribunale- ha evidenziato come l'imputata abbia ottenuto, tra il 1999 e il 2012, (U5Sfa, ttirg somme elevate (superiori a euro 460.000) in forza di più contratti di collaborazione continuata e coordinativa fittizi (traendo tale dato dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché rimarcando come ella risultasse aver lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] pure quando era detenuta); e ciò solo perché la [OSCURATO:PERSONA] era la moglie di [OSCURATO:PERSONA], «politico vicino alla [OSCURATO:PERSONA]»; in tal modo, l'imputatq ha ricevuto emolumenti senza alcuna giustificazione (cfr. parr. 1.4. e 6 della sentenza impugnata). E proprio valorizzando l'ammontare della somma distratta, tramite un agire reiterato nel tempo, il Giudice di appello ha rigetto il gravame, che già aveva dedotto il difetto di un pericolo concreto nel fatto della [OSCURATO:PERSONA], in maniera conforme ai princìpi sopra esposti, rispetto ai quali si palesa anche l'infondatezza nel complesso anche del primo motivo di ricorso, che per vero non contiene compiute censure a tale ricostruzione e a tale piano argomentativo, senza che possa giovare la circostanza che la contestazione comprenderebbe anche i contributi INAIL e INPS, comunque indebitamente sottratti alla società proprio in ragione della falsa stipula dei contratti di collaborazione con l'imputata. La motivazione è parimenti congrua e logica, e non compiutamente censurata, nella parte in cui ritiene sussistente il delitto anche in relazione alla porzione della somma (circa euro 24.000) che l'imputata non avrebbe ricevuto direttamente dalla fallita ma da MDS, non dichiarata fallita. Al riguardo, la Corte di appello ha 19evidenziato - e tale profilo non è stato oggetto di effettiva critica - che consti documentalmente che la provvista anche di tali trasferimenti provenisse dalla [OSCURATO:PERSONA] e sia stata erogata alla [OSCURATO:PERSONA] sempre in virtù di alcuni dei detti contratti fittizi e per le medesime ragioni indebite. Le medesime conclusioni valgono a proposito dell'esclusione della sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva e dell'esclusione della ricettazione fallimentare. A quanto appena sopra esposto con riguardo al dolo generico del delitto in contestazione, deve aggiungersi che «il delitto di ricettazione prefallinnentare si configura solo nel caso in cui difetti l'accordo con l'imprenditore dichiarato fallito, sicché il fatto del terzo estraneo non fallito che, in accordo con l'imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale» (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, Bosio, Rv. 283757 - 01). E deve osservarsi che la Corte di appello, come già il Tribunale, ha valorizzato al riguardo la natura fittizia dei contratti e la reiterazione delle elargizioni per un lasso di tempo ampio, a fronte della ovvia consapevolezza dell'imputata di non rendere prestazioni effettive che giustificassero i pagamenti, profilo rispetto al quale è stato rimarcato il difetto di elementi atti a revocare in dubbio la capacità rappresentativa del compendio a carico, tra cui - come esposto - le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla falsità dei contratti e alla reale ragione delle erogazioni. 6. Il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.; e inammissibile nel resto. Quanto all'aggravante, infatti, la Corte di merito non ha in alcun modo argomentato, a fronte delle censure contenute nel settimo motivo di appello (che assumevano quanto meno la ridotta incidenza della distrazione sulle ragioni creditorie, alla luce delle sostanze dell'ente fallito), limitandosi a richiamare assertivamente la pluralità delle condotte distrattive e «la gravità oggettiva del danno» già ritenuti dal Tribunale e, nel resto, escludendo un risarcimento del danno, datà di per sé insufficiente - così come la ripetizione nel tempo delle erogazioni in favore della ricorrente - a fondare l'aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" che «si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave» (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01). La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla detta aggravante. È, invece, inammissibile la censura relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. Per costante giurisprudenza, «il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere 20posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272663), ed è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147; Sez. 5, n. 17351 del 02/03/2015, Pierini, Rv. 263676)» (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01). Ciò posto, è dirimente osservare che sul punto l'appello era generico e manifestamente infondato, poiché assumeva la sussistenza dei presupposti per concedere l'attenuante richiamando l'unicità della condotta e l'attivo patrimoniale dell'ente (di per sé non dimostrativi del tenue pregiudizio per i creditori) e, senza alcuna specificazione, la percentuale di soddisfo dei creditori in sede di concordato; il che non consentiva di avere riguardo alla diminuzione della garanzia dei creditori determinata dal fatto in imputazione. 7. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché l'atto di appello, in relazione alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., era manifestamente infondato. Invero, «in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso» (Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01). E l'atto di appello fondava il minimo contributo causale sulla circostanza che l'imputata avesse soltanto accettato le somme a lei indebitamente erogate, condotta nella quale non può con evidenza ravvisarsi un ruolo di rilevanza del tutto marginale nella determinazione del fatto distrattivo. Il che esime dal dilungarsi sugli asserti ipotetici pure contenuti nel motivo in esame. 8. Il sesto motivo di [OSCURATO:PERSONA], che censura l'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno, è infondato. L'attenuante del risarcimento del danno postula «che il danneggiato sia stato completamente integrato nella posizione qua ante» (cfr. Sez. 5, n. 8445 del 04/02/2020, Abate, Rv. 278684 - 01; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005, Bazzoli, Rv. 233048). Dunque, contrariamente a quanto assunto nel ricorso, non può venire in rilievo al riguardo ex se una transazione, che - per l'appunto - non ha contenuto 21pienamente satisfattivo (cfr. Sez. 5, n. 26109 del 05/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.), che il ricorso neppure deduce. 9. Il settimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale, è assorbito in ragione del disposto annullamento in ordine all'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall- 10. Il primo e il secondo motivo di impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, nei termini che seguono. 10.1. A [OSCURATO:PERSONA] è stato ascritto il concorso, quale extraneus, nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, nella prospettazione accusatoria, quale beneficiario di un'erogazione tramite bonifico bancario (di euro 150.000), da parte della [OSCURATO:PERSONA], priva di giustificazione economica veicolate a suo favore tramite le società SIB e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima in particolare, con sede in Svizzera (capo 5. della rubrica). La Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non costituisce reato, rigettando il gravame della parte civile e, in particolare, ribadendo anche in ordine ad esso le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'appello del Pubblico ministero. La sentenza impugnata, infatti, ha dato conto che già il primo Giudice aveva accertato che il bonifico in favore del [OSCURATO:PERSONA] fosse privo di giustificazione economica, valorizzando, al riguardo, l'esecuzione di esso su conto estero, la genericità della causale e il contesto corruttivo in cui esso ha avuto luogo (richiamando al riguardo quanto accertato nella sentenza resa dal Tribunale di Torino e acquisita agli atti). Purtuttavia, ha concordato con il Tribunale sul difetto dell'elemento soggettivo del delitto, poiché non sarebbe stata «dimostrata la consapevolezza» del [OSCURATO:PERSONA] «di aver contribuito al depauperamento del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA]», poiché egli avrebbe ricevuto una sola dazione indebita e non vi sarebbero elementi dimostrativi del «suo coinvolgimento abituale o consapevole in un meccanismo sistematico di distrazione di fondi, non potendo trarsi al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza del «dolo specifico», ossia la prova della «finalità fraudolenta» («la volontà di sottrare quei fondi ai creditori») dal solo ricevimento del denaro all'estero in difetto di «un'indagine idonea a chiarire lo scopo effettivo dell'operazione» (cfr. sentenza impugnata); né rilevando di per sé la qualità dell'imputato presso la Regione Piemonte. 10.2. Si è già osservato retro (cfr. spec. par. 5.1): - «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che 22precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 50081/2017, cit.), «a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto» (Sez. 5, n. 533/2016 - dep. 2017, cit.); - «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico» (per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte: Sez. U, n. 22474/2016, cit.), dovendosi valorizzare anche al riguardo la ricerca di indici di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396/2017, cit.); e il dolo dell'extraneus deve individuarsi nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, senza che occorra la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. 10.3. I princìpi appena esposti palesano l'erroneità in diritto della motivazione che, al di là del mero e generico richiamo all'esclusione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA], da parte del Tribunale, anche «a titolo di dolo eventuale o di concorso consapevole» (cfr. sentenza impugnata), ha fatto riferimento a parametri difformi da quelli appena esposti, individuando l'elemento soggettivo del reato nel dolo specifico e avendo riguardo al difetto di prova dello «scopo effettivo dell'operazione». Inoltre, la motivazione è viziata poiché, in maniera manifestamente illogica, ha valorizzato il difetto di più condotte distrattive attribuibili all'imputato, dato ex se non conducente rispetto a un delitto che può essere commesso anche con un solo fatto distrattivo, senza argomentare compiutamente, a fronte di una dazione non esigua di euro 150.000, che lo stesso Collegio di secondo grado ha ritenuto indebita e correlata a un contesto corruttivo - e, dunque, non riferibile a un fisiologico impiego delle disponibilità dell'ente (cfr. Sez. 5, n. 32740 del 09/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261654 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta, le erogazioni effettuate dall'impresa per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono "distrazione", in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all'oggetto sociale, e, dall'altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento», Fattispecie di utilizzo delle risorse della società per finalità corruttive) -, sulla consapevolezza o meno che essa avesse determinato un depauperamento del patrimonio sociale, nei termini chiariti appena sopra. 23Ne deriva l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, agli effetti civili. Rimane assorbito il terzo motivo. 11. In ragione dell'annullamento della sentenza sia agli effetti penali sia agli effetti civili, nei termini sopra esposti, «il rinvio deve essere disposto unitariamente davanti al giudice penale, posto che il rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell'art. 622 cod. proc. pen., è limitato alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso della parte civile proposto ai soli effetti civili e di contestuale mancata presentazione o rigetto di ricorsi rilevanti agli effetti penali» (Sez. 5, n. 25509 del 11/04/2025, P., Rv. 288327 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 2242 del 22/10/2019 - dep. 2020, D., Rv. 278029 - 02). P.Q.M. Annulla la sent P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris