CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37595/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/5/181 avverso la sentenza del 19/11/2021 della Corte di assise di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati sul punto dell'eccessività della pena inflitta al ricorrente in relazione ai reati di sequestro di persona e rapina aggravata, decisione assunta dalla Corte di assise di appello di Torino in sede di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 4 marzo 2021. L'imputato è stato riconosciuto colpevole dei reati di sequestro di persona scopo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del delitto di rapina aggravata poiché, in occasione del sequestro, si impossessava del telefono cellulare e di oggetti d'oro e brillanti della vittima. La difesa censura che il giudice di appello non ha praticato la diminuzione, nella massima estensione possibile, delle circostanze attenuanti generiche applicate con regime di ir prevalenza sulle aggravanti del reato di rapina, individuato quale reato più grave ai fini della pena: la diminuzione di un terzo avrebbe comportato una pena inferiore rispetto a quella di anni cinque e mesi nove di reclusione ed euro novecento di multa inflitta al Bavuso. Le censure del ricorrente investono un profilo della regiudicanda rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione nella quale sono stati presi in considerazione plurimi aspetti, anche relativi al giudizio, negativo, sulla personalità del ricorrente in relazione al ruolo che ha avuto in concreto nei fatti. Ed invero, la Corte di merito, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in relazione ai gravi reati ascritti al Bavuso, ne ha limitato la portata evidenziando il ruolo giocato dall'imputato nell'esecuzione del raid che aveva condotto al sequestro del Napoli e alla rapina con argomentazioni del tutto logiche e congruenti rispetto alle quali appaiono recessive le argomentazioni difensive, che sottolineano il positivo comportamento processuale dell'imputato, che ha reso confessione dei fatti nel corso del giudizio di appello. Si tratta, infatti, di un aspetto che la Corte di merito ha valutato in positivo nella determinazione del trattamento sanzionatorio contenuto nel minimo edittale e ai fini della comparazione (con prevalenza) delle circostanze attenuanti generiche senza che possa derivarne la necessità di un'applicazione automatica a tutte le componenti del trattamento punitivo. Il giudizio di bilanciamento e, soprattutto, il suo risultato sono logicamente motivati con argomentazioni di merito, affatto illogiche o contraddittorie, di cui la difesa, in buona sostanza, sollecita una diversa valutazione al giudice di legittimità, operazione non consentita in questa sede, rivalutazione che ripropone con la memoria in atti, reiterativa di argomentazioni manifestamente infondate. Non spostano le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità, le reiterative argomentazioni svolte con la memoria difensiva del 13 settembre 2022. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]