CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, eventualmente con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello, come concluso dal Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona del 29 aprile 2024, con la qualeWalter Castelluzzo era stato condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di un anno di reclusione. 2. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in due motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione. Deduce che: la difesa aveva articolato tesi specifica, supportata da dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame, da estratto conto della carta Postepay e dal manuale didattico "Il matematico", documentante l'attività formativa da lui svolta; la motivazione della Corte territoriale di appello con la quale non è stata accolta la tesi difensiva è apparente e manifestamente illogica; la sentenza non specifica quale parte della documentazione sarebbe non rilevante, non motiva sul perché i bonifici con causale "prestito personale" e "restituzione prestito personale" non costituirebbero riscontro della tesi difensiva e non considera l'attività didattica documentata dal manuale; la Corte di appello ha estrapolato singoli elementi (le vincite lorde) dal contesto probatorio complessivo, senza valutare la documentazione bancaria che mostra prestiti e restituzioni, e ha omesso di confrontarsi con elementi probatori decisivi, che sono idonei a disarticolare l'interno ragionamento probatorio; gli indizi a suo carico mancano della gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen.; gli argomenti dell'accreditamento delle vincite sul suo conto gioco e la mancata prova documentale della restituzione delle somme ai corsisti utilizzati dai giudici di merito sono del tutto "slegati" tra loro rispetto alla documentazione bancaria prodotta e non sono in grado di provare che le somme fossero effettivamente nella sua disponibilità per finalità personali; le sentenze di merito nell'utilizzare i dati relativi alle "vincite lorde" omettono del tutto ogni valutazione con riguardo alla differenza tra le vincite lorde, le ricariche effettuate e il saldo netto effettivamente conseguito; la Corte ha affermato che le vincite devono essere considerate al lordo "a prescindere dai costi sostenuti per ottenerle" senza, tuttavia, motivare sul perché nel caso specifico, in cui le ricariche provenivano da terzi, tale principio dovrebbe comunque applicarsi; il manuale didattico costituisce prova documentale dell'attività formativa da lui svolta. 2.2 Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione. Deduce che i! delitto contestato richiede il dolo specifico, consistente nella finalità di ottenere indebitamente il reddito dicittadinanza e che la Corte di appello ha omesso la motivazione sull'elemento soggettivo. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale: non ha accertato se egli fosse consapevole dell'obbligo di comunicare le vincite lorde; non ha valutato la sua percezione soggettiva circa la rilevanza delle somme giacenti sul conto, che non venivano mai prelevate; non ha considerato che egli riteneva di non aver conseguito alcun reddito, in quanto le somme erano di terzi e venivano restituite. Deduce, inoltre, che la Corte di appello ha omesso di motivare sulle dichiarazioni da lui rese, dalle quali emerge che egli non riteneva di aver conseguito vincita, non era consapevole dell'obbligo di comunicare le vincite lorde, ritenendo rilevante solo il saldo netto, e aveva una percezione soggettiva incompatibile con il dolo specifico. Deduce, poi, che la Corte di appello non ha motivato sulle dichiarazioni da lui rese e che tali dichiarazioni trovano pieno riscontro nel contenuto del manuale didattico "Il metodo matematico". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. I due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente, stante la connessione tra le censure proposte e devono ritenersi infondati. Occorre, in primo luogo, rilevare che il ricorrente, richiamando le dichiarazioni da lui rese nel corso dell'esame e la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, sostiene, in sintesi, che: le somme utilizzate per le giocate provenivano da prestiti di soggetti cui insegnava tecniche di investimento/gioco; le giocate avevano finalità dimostrative; al termine delle sessioni di gioco le somme venivano restituite ai discenti; non ha mai prelevato le vincite, che rimanevano giacenti sul conto di gioco (tale affermazione, presente a pag. 3 del ricorso, viene ripetuta alla successiva pag. 15 del ricorso e nelle conclusioni scritte). Ciò premesso, deve rilevarsi che non è mancante né illogica la motivazione della Corte territoriale relativa alla rilevanza, ai fini del reddito di cittadinanza, delle sole vincite lorde né la Corte territoriale ha erroneamente applicato la legge penale. Infatti, questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che "[i]ntegra il delitto previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del sussidio statale del reddito di cittadinanza, di somme derivanti da vincite al gioco "on line", che devono essere computate al lordo e non al netto di quelle rigiocate o utilizzate per compensare perdite pregresse, posto che l'accreditamento dei 3relativi importi sul conto del vincitore costituisce, "ex se", acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della corrispondente provvista" (Sez. 3, n. 32172 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288572 - 01; analogamente, Sez. 3, n. 15690 del 22/04/2026, Bannò, non mass. e Sez. 3, n. 27994 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baglioni, Rv. 288378 - 01). In particolare, con la sentenza da ultimo richiamata, è stato osservato che «la disposizione incriminatrice sanziona la mancata indicazione, ai fini della verifica dei presupposti per l'ottenimento del beneficio del reddito di cittadinanza, degli elementi relativi a qualsiasi fonte di reddito soggetta a tassazione, come, appunto, anche le vincite al gioco, a prescindere dai costi sostenuti per ottenerle, del loro eventuale reimpiego in attività ludiche e del regime della loro tassazione. Tali redditi, infatti, per quanto non debbano essere indicati nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette (in quanto la tassazione si verifica a monte, mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta, essendo soggette a tassazione quali redditi diversi ex art. 67 TUIR, cfr. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 3879 del 15/02/2025, Rv. 673704 - 01), sono rilevanti ai fini della concessione o meno del reddito di cittadinanza, atteso che il valore del reddito familiare è determinato, secondo quanto prevede il comma 6 dell'art. 2 del d.l. n. 4/2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 159 del 2013, la cui lett. b) contempla i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, come appunto, le vincite di gioco, quale elemento del reddito di ciascun componente del nucleo familiare (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 5309 del 24/09/2021, dep. 2022, non mass.), con la conseguente rilevanza, ai fini della integrazione del reato, della loro omessa indicazione o comunicazione». Tali considerazioni devono ritenersi valide anche per la fattispecie contestata al Castelluzzo prevista dal comma 2 dell'art. 7 cit. L'ulteriore prospettazione del ricorrente, finalizzata a escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo la quale egli riteneva di non aver conseguito alcuna vincita in quanto le somme impiegate per le scommesse provenivano da terzi a cui venivano restituite non ha pregio. Al riguardo deve rilevarsi, con considerazioni in diritto possibili in questa sede, che le somme utilizzate per le giocate, per effetto della consegna da parte di terzi del denaro, sono comunque entrate nella disponibilità del ricorrente e, dunque, nel suo patrimonio. L'impiego di tali somme ha generato un reddito direttamente in favore del ricorrente. L'obbligo di restituzione del denaro scaturito dal prestito è indipendente dalla percezione del reddito, tanto che, in ipotesi, poteva non essere adempiuto. Non rileva, ai fini della qualificazione in termini di reddito delle vincite, il mancato prelievo materiale delle somme. L'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepire l'erogazione del reddito di cittadinanza 4si risolve in un errore sulla legge penale che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413 - 01). Pertanto, la percezione di un reddito derivante dalle giocate imponeva al ricorrente di comunicare all'INPS le variazioni del reddito dovute alle vincite. In conclusione, sulla base di tali considerazioni non rileva che la Corte territoriale non abbia compiuto l'esame di tutte le specifiche deduzioni del ricorrente. 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.Moggi, 29 LUG, 2026 no 5