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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46404/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 ottobre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha riformato, condannando l'imputato alla pena di giustizia, la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12 dicembre 2019, con la quale il Pullara era stato assolto per non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza, ex art. 186, commi 2, lettera B) e 2-sexies del codice della strada, contestato come commesso in Agrigento il 27 giugno 2015.

La Corte palermitana ha ritenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado e alla luce della sentenza a Sezioni Unite Tushaj, la completa caratterizzazione del fatto - di per sé già contrassegnato da un tasso alcolemico non minimale riscontrato sull"imputato - inducesse ad escludere che la violazione fosse da considerare particolarmente tenue, trattandosi di fatto commesso dall'imputato conducendo un motociclo a bordo del quale si trovava un'altra persona ed in pendenza di sospensione della patente di guida.

2. Due i motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: avversando le contrarie ed acritiche affermazioni della Corte di merito sul punto, secondo le quali la causa di non punibilità non può essere riconosciuta in relazione alle circostanze del fatto concreto, il deducente sostiene che, nella fattispecie, il modesto disvalore della condotta sarebbe stato correttamente ritenuto dal Tribunale come meritevole di inquadramento ex art. 131-bis cod.pen., anche in relazione al modesto superamento della soglia di punibilità penale.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte di merito non ha concesso per la presenza di un unico precedente a carico dell'imputato (in occasione del quale fu riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.), senza considerare l'esiguità del danno, il buon comportamento processuale dell'imputato, l'assenza di un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile in ambo i motivi in cui esso é articolato.1.1.

In primo luogo, quanto al primo motivo di lagnanza, teso a denunciare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esso é manifestamente infondato e per certi versi generico: ed invero, al contrario di quanto é dato rilevare 'nella sentenza di primo grado, la Corte palermitana valuta ampiamente ed adeguatamente le circostanze del fatto e le modalità della condotta dell'imputato (per esse dovendosi, all'evidenza, intendere le condizioni di particolare pericolosità della condotta di guida, con modalità irregolari e trasportando sul motociclo un'altra persona) e il grado di colpevolezza dello stesso, che ha commesso la violazione dopo che la sua patente era stata sospesa per analoga violazione: elementi, questi, che del resto hanno trovato corrispondenza in un trattamento sanzionatorio non minimale rispetto agli estremi .edittali, in quanto commisurato al concreto disvalore del fatto.

In tal modo risulta perfettamente osservato il principio affermato dalle Sezioni Unite in base al quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

1.2. Quanto al secondo motivo, a sua volta manifestamente infondato, il percorso argomentativo della Corte palermitana rende evidente che il trattamento sanzionatorio é stato complessivamente commisurato in relazione alla gravità della violazione e, più in generale, ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., tra cui vi é anche il precedente a suo carico, sia pure definito con sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

In tale quadro il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione al predetto precedente, appare in linea con la giurisprudenza di legittimità e non risulta sindacabile in questa sede: al riguardo si rammenta che, in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

1.3. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante il decorso del termine di prescrizione.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 21 ottobre 2020, la Corte d'appello di Palermo ha riformato, condannando l'imputato alla pena di giustizia, la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in data 12 dicembre 2019, con la quale il Pullara era stato assolto per non punibilità del fatto ex art. 131-bis cod.pen., in relazione al reato di guida in stato d'ebbrezza, ex art. 186, commi 2, lettera B) e 2-sexies del codice della strada, contestato come commesso in Agrigento il 27 giugno 2015. La Corte palermitana ha ritenuto che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado e alla luce della sentenza a Sezioni Unite Tushaj, la completa caratterizzazione del fatto - di per sé già contrassegnato da un tasso alcolemico non minimale riscontrato sull"imputato - inducesse ad escludere che la violazione fosse da considerare particolarmente tenue, trattandosi di fatto commesso dall'imputato conducendo un motociclo a bordo del quale si trovava un'altra persona ed in pendenza di sospensione della patente di guida. 2. Due i motivi di lagnanza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: avversando le contrarie ed acritiche affermazioni della Corte di merito sul punto, secondo le quali la causa di non punibilità non può essere riconosciuta in relazione alle circostanze del fatto concreto, il deducente sostiene che, nella fattispecie, il modesto disvalore della condotta sarebbe stato correttamente ritenuto dal Tribunale come meritevole di inquadramento ex art. 131-bis cod.pen., anche in relazione al modesto superamento della soglia di punibilità penale. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte di merito non ha concesso per la presenza di un unico precedente a carico dell'imputato (in occasione del quale fu riconosciuta la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.), senza considerare l'esiguità del danno, il buon comportamento processuale dell'imputato, l'assenza di un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile in ambo i motivi in cui esso é articolato.1.1. In primo luogo, quanto al primo motivo di lagnanza, teso a denunciare il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, esso é manifestamente infondato e per certi versi generico: ed invero, al contrario di quanto é dato rilevare 'nella sentenza di primo grado, la Corte palermitana valuta ampiamente ed adeguatamente le circostanze del fatto e le modalità della condotta dell'imputato (per esse dovendosi, all'evidenza, intendere le condizioni di particolare pericolosità della condotta di guida, con modalità irregolari e trasportando sul motociclo un'altra persona) e il grado di colpevolezza dello stesso, che ha commesso la violazione dopo che la sua patente era stata sospesa per analoga violazione: elementi, questi, che del resto hanno trovato corrispondenza in un trattamento sanzionatorio non minimale rispetto agli estremi .edittali, in quanto commisurato al concreto disvalore del fatto. In tal modo risulta perfettamente osservato il principio affermato dalle Sezioni Unite in base al quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). 1.2. Quanto al secondo motivo, a sua volta manifestamente infondato, il percorso argomentativo della Corte palermitana rende evidente che il trattamento sanzionatorio é stato complessivamente commisurato in relazione alla gravità della violazione e, più in generale, ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen., tra cui vi é anche il precedente a suo carico, sia pure definito con sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. In tale quadro il diniego delle attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione al predetto precedente, appare in linea con la giurisprudenza di legittimità e non risulta sindacabile in questa sede: al riguardo si rammenta che, in ordine alla concessione o al diniego delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione é insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 1.3. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante il decorso del termine di prescrizione. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle am
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