CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 13960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5542/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2005 S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Poesio e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA].; – intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1002/2020, depositata il 15 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato, per mancanza di prova del danno, la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] 2005 S.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al ritardo con qui quest’ultima aveva rimosso, solo nel 2010, la linea telefonica abusivamente installata su terreno per il quale nel 2006 la società istante aveva ottenuto concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato plurifamiliare. Ha ritenuto contraddittoria sul punto la decisione del primo giudice, il quale aveva ritenuto di poter liquidare equitativamente il danno pur avendo affermato che: a) non risultava che la condotta della convenuta avesse avuto incidenza negativa sulla tempistica del lavori; b) non potevano essere addebitate a parte convenuta situazioni di forza maggiore (noto evento calamitoso dell'aprile 2009, sofferenza del mercato immobiliare, ristagno economico e quant'altro); c) non erano stati dedotti elementi per una quantificazione puntuale e precisa del danno. Ha inoltre ritenuto irrilevanti i documenti offerti in produzione e la prova per testi richiesta da parte attrice, sul rilievo che: mai la S.r.l. aveva precisato i termini previsti per la realizzazione del complesso immobiliare, né quale fosse la sua veste contrattuale nella vicenda, sicché il materiale istruttorio offerto «appare inconsistente al fine di poter ravvisare un nesso di causalità tra tardiva rimozione del cavo e danni per come richiesti»; la documentazione fotografica prodotta costituiva piuttosto prova dell'assenza di danno, raffigurando le foto il cantiere nella sua evoluzione e rendendo esse palese il normale avanzamento dei lavori. 2. Avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] 2005 S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimata non ha depositato controricorso.F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la Data pubblicazione 03/05/2022 trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Sia la ricorrente che l’intimata hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevate l’inammissibilità della memoria depositata dalla società intimata, essendo tale facoltà riservata (arg. ex artt. 370, 377 e 378 cod. proc. civ.) solo alle parti che abbiano manifestato l’intenzione di «contraddire», ossia di interloquire attivamente nel giudizio di legittimità, proponendo rituale e tempestivo controricorso (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 3602 del 12/03/2003; Cass. n. 6563 del 14/03/2017; n. 6222 del 20/04/2012; n. 11160 del 11/06/2004; n. 12422 del 19/09/2000). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 cod. civ e 115, comma secondo, cod. proc. civ., per avere la corte d’appello ritenuto insussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa del danno. Rileva che le foto prodotte comprovavano in maniera chiara che il cavo della linea telefonica della [OSCURATO:PERSONA] era stato sempre presente durante l'iter realizzativo dell'immobile ed anche dopo l'ultimazione del compendio immobiliare e con ciò anche la difficoltà con cui le opere procedevano e i conseguenti gravi ritardi nella esecuzione delle stesse. 3. Con il secondo motivo essa denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio» in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e della c.t.u. richiesti al fine di dimostrare l’entità dei danni». Rileva che:F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 — in modo illogico la Corte d’appello ha, da un lato, affermato che il tribunale non poteva dar corso alla liquidazione equitativa del danno per mancanza di prova sull'ammontare dello stesso, dall’altro rifiutato di ammettere i mezzi istruttori a tal fine predisposti; — oltre ad una prova documentale adeguata e ritualmente prodotta in giudizio, essa aveva articolato una consistente prova testimoniale da cui sarebbe emerso in maniera palmare il danno conseguente all'illecito; — non da meno era la richiesta di c.t.u., necessaria ed utile nella quantificazione dell'ammontare del danno patito dalla ricorrente; 4. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ.. 4.1. La decisione impugnata si conforma infatti a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la quale ha da lungo tempo evidenziato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. e pluribus Cass. 30/04/2010, n. 10607; 12/10/2011 n. 20990; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n. 4310). Più precisamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone: a) la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell’esistenza stessa del danno); b) l’impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere «oggettiva», cioè positivamente riscontrata e non meramente F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 supposta, e «incolpevole», cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (v. Cass. 17/11/2020, n. 26051; 01/07/2021, n. 18699). Nella specie, pertanto, del tutto correttamente la corte di merito, avendo escluso la prova dell’esistenza di un danno risarcibile, ha ritenuto precluso l’esercizio del detto potere di liquidazione equitativa. 4.2. Le critiche che poi con il motivo sono svolte proprio con riferimento a detta premessa (della mancanza di prova dell’esistenza stessa del danno), oltre a rivelarsi eccentriche rispetto al vizio denunciato, si appalesano del tutto generiche e apodittiche, in sostanza risolvendosi nella mera sollecitazione di una inammissibile nuova valutazione del materiale istruttorio. La censura si appunta, invero, sulla esistenza di ritardi nella esecuzione delle opere e sulla imputabilità degli stessi alla presenza del cavo telefonico, per dire che sia l’una che l’altra avrebbero dovuto ritenersi comprovati dai documenti prodotti. Essa però, oltre a palesare un contenuto meramente assertivo- oppositivo sulle contrarie considerazioni svolte, almeno quanto a detta imputabilità, nelle sentenze sia di primo che di secondo grado, non si confronta con il nucleo centrale della ragione giustificativa esposta in sentenza, peraltro anch’esso conforme a rilievo già svolto dal primo giudice, secondo cui mancavano comunque elementi che potessero dimostrare se e in che misura a tali ritardi potesse ascriversi efficacia causale rispetto al lamentato danno patrimoniale. 5. È inammissibile anche il secondo motivo. 5.1. La sentenza impugnata motiva ampiamente la valutazione di irrilevanza delle richieste istruttorie (v., in particolare, da pag. 7 quinto cpv. a pag. 8, terzo cpv.). Il motivo in esame ignora totalmente tale parte della motivazione, che nemmeno evoca, e pertanto non si fa carico di essa (lo fa invece la memoria, ma in termini innovativi rispetto alla diversa F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 impostazione censoria del ricorso e comunque inammissibili anche per le ragioni di cui si dirà). Si tratta, dunque, di motivo inidoneo a svolgere la funzione di critica propria di un motivo di impugnazione. Devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741). 5.2. Varrà comunque rammentare che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione, ma in tale secondo caso F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 solo nei ristretti limiti nei quali è oggi deducibile secondo il ristretto paradigma di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. Non può, in via di principio, essere posto in dubbio il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di guisa che la sua violazione, ove per l’appunto si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, è certamente censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.. Una tale violazione è, però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass.05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l’inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite. Ove invece ci si muova in tale seconda prospettiva, ancorché la decisione del giudice di merito si risolva pur sempre nel rifiuto di ammettere il mezzo di prova richiesto, non viene in rilievo una regola processuale rigorosamente prescritta dal legislatore ma piuttosto — come è stato rilevato — «il potere (del giudice) di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta» (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077). In tal caso, «la decisione si riferisce, certo, ad un'attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perché siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito e perché, quindi, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, esse F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 siano suscettibili di essere portate all'attenzione della Corte di Data pubblicazione 03/05/2022 cassazione solo per eventuali vizi della motivazione che le ha giustificate, senza che a detta Corte sia consentito sostituirsi al giudice di merito nel compierle» (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.). La mancata ammissione della prova pone, dunque, in tale ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999). Nel caso di specie si verte, evidentemente, in questa seconda ipotesi. La Corte d’appello ha considerato, come detto, «palesemente irrilevante» l’attività istruttoria richiesta poiché afferente a circostanze che nulla avrebbero potuto comunque dire sulle «tre voci di danno lamentate» (maggiori costi, differimento e sensibile riduzione dei ricavi), anzi smentite da altre emergenze. A fronte di tale motivazione la censura che lamenti la mancata ammissione delle prove non può dunque che muoversi nel rispetto dei presupposti di cui al num. 5 e la sottopone ai relativi limiti di deducibilità. In tale prospettiva, il motivo si appaleserebbe, pur prescindendo dal limite argomentativo già sopra rilevato, inammissibile per la palese inosservanza del paradigma del novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., non essendo individuato il fatto storico che sarebbe stato non considerato in sentenza. 6. La memoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5542/2021 Numero sezionale 3893/2022 Numero di raccolta generale 13960/2022 motivi. Data pubblicazione 03/05/2022 7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Non avendo l’intimata svolto rituali difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A