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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16283/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6995/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 23C, Roma; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via F. Corridoni n.19, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5677/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 5/08/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,11 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6995/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 23C, Roma; - ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via F. Corridoni n.19, Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5677/21 della Corte di Appello di Roma pubblicata il 5/08/2021; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazione della controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla deve essere statuito sulle spese stante l’accettazione della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,11 giugno 20
Decreto Cassazione n. 16283/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris