CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 34823/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23413/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ; –intimata – Oggetto:decadenza– eccezioneinsenso stretto –riproposizionein appello avversola sentenza n. 2026 / 2/ 20 23 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del l a Calabria depositata il 19 . 7 .20 23 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria veniva dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigetta to l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro n. 826/1/2022. C on tale sentenza era stato accolto il ricorso della contribuenteavverso l’ atto di contestazione emesso dall’Ufficio con cui veniva applicata la sanzione di cui all’art 59 commi 1 e 3 del d.lgs. n. 504/1995 (T.U.A.), per sottrazione di energia elettrica al regolareaccertamento dell’imposta attuata mediante manomissione delcontatore. Inricorso si legge che l ’atto veniva emesso a seguito di un verbale diverifica del 24 febbraio 2015 degli ispettori di ENEL Distribuzione e sulla base della comunicazione dei consumi in frode (c.d. valorizzazione)del 8.6.2016 trasmessa all’Ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice di prime cure acco glieva il ricorso introduttivo rilevando cheil credito dell’Amministrazione finanziarie per le accise, ai sensi dell’art. 15 del TUA, si era prescritto perché tra il momento della scopertadel fatto illecito e l’atto emesso erano decorsi più di 5 anni. L’Agenziaproponeva appello deducendo che nel caso di specie non siverteva di tributi ma di sanzioni , che era stato impugnato non un avviso di pagamento ma un atto di contestazione e che per l’irrogazionedella sanzione vigevano termini di decadenza e non di prescrizione.Il giudice d’appello dichiarava inammissibile il gravame dell’Agenzia in quanto la questione della decadenza non sarebbe statatempestivamente introdotta dall’Agenzia in sede di costituzione in primo grado . I motivi incidentali proposti dalla contribuente venivano in motivazione dichiarati assorbiti, ma in dispositivo il ricorsoincidentale era rigettato. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per c assazione l’Agenzia delledogane, affidato a due motiv i , mentre la contribuente è rimasta intimata. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 , per aver erroneamente dichiarato inammissibile il gravame dell’Agenzia ritenendoche la difesa erariale relativa al termine decadenziale per l’irrogazionedi una sanzione tributaria fosse questione nuova. 2.Il motivo è fondato. 2.1.L’Agenzia ha proposto appello contestando che la fattispecie non riguardal’accisa come tributo ma le relative sanzioni, precisando che è stato impugnato non un avviso di pagamento bensì un atto di contestazione e che, conseguentemente, dal momento che per l’irrogazione della sanzione vigono termini di decadenza e non di prescrizione,è errata la sentenza di primo grado. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado ha erroneamente applicato la disposizione dell’art.57 cit., secondo la quale nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono esseredichiarate inammissibili d'ufficio. La CGT ha infatti confuso la posizione processuale dell’Ufficio con quelladel contribuente , poiché è quest’ultimo che , eventualmente, non avrebbe potuto eccepire per la prima volta in appello la decadenza dall’Ufficio dal potere di esercitare il proprio potere impositivo, non essendo tale eccezione rilevabile d’ufficio , e non l’Agenziache logicamente non può far valere un fatto estintivo della propriapretesa. E, del resto, la deduzione in appello costituiva, in evidenza, mera difesain relazione alle ragioni per quali non potesse essere invocata lanorma sulla prescrizione dei tributi in materia sanzionatoria , come, invece, incomprensibilmente statuito dal giudice di primo grado, sicchéin alcun modo sussisteva la rilevata novità. 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo,con il quale viene lamentata , in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., la v iolazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 472 del 1997 , per non aver il giudice considerato che il termine di decadenza per la irrogazione delle sanzioni in tema di accisepari al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui all'ufficio è stato comunicato il fatto sanzionabile è stato rispettato nelcaso di specie . L’ accertamento è demandato al giudice del rinvio. 4.La sentenza impugnata è in ultima analisi cassata e, per l’effetto, lacontroversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Ca labria , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profil o e per la liquidazione delle spese di lite . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondogrado del l a Calabria , i