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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2024

Cassazione n. 33746/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di false attestazioni sui suoi profili reddituali e patrimoniali in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento ai redditi maturati nel corso degli anni 2013 e 2014.

I giudici di merito, considerato che il SOLIPANO aveva dismesso la propria residenza anagrafica e dichiarato di essere temporaneamente ospitato da [OSCURATO:PERSONA] presso la di lei abitazione, avevano affermato, a seguito di accertamenti della Guardia di Finanze, che non solo la SOMMA era titolare di rilevanti fonti di redito derivanti da locazioni immobiliari, ma che fin dal 2012 il SOLIPANO unitamente alla SOMMA avevano acquistato partecipazioni azionarie per oltre 90.000 euro e che il SOLIPANO risultava intestatario di un consistente parco macchine e motociclette.

2. Il ricorrente con i primi tre motivi deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità penale assumendo, sotto un primo profilo che il rapporto con la SOMMA non era inquadrabile in nessuna delle ipotesi previste dall'art.76 D.Lgs.vo 115/2002, in quanto la convivenza era giustificata da mere ragioni di ospitalità; che non era onere del ricorrente dimostrare che i veicoli di cui risultava intestatario fossero del tutto inutilizzabili e, sotto diverso profilo, che la prova logica utilizzata dal giudice di appello per ravvisare un rapporto more uxorio tra la SOMMA e il SOLIPANO era del tutto congetturale e che comunque l'investimento in azioni non era risultato fruttifero negli anni di interesse, trattandosi di acquisto risalente all'anno 2012 e quindi estraneo al periodo di rilevanza fiscale.

L'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con memoria via PEC pervenuta in data 6 luglio 2024 ha allegato note difensive a sostegno del ricorso per l'accoglimento del quale insiste richiedendo la definizione dinanzi alla sezione designata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e con la giurisprudenza di legittimità.

Il primo motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che, ai fini della individuazione del limite di reddito familiare, che consente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, concorrono tutti gli elementi reddituali, anche non continuativi compresi i redditi illeciti e i redditi esentati dal computo dell'Irpef, nonché le ulteriori componenti patrimoniali, indicate dal richiedente quali manifestazioni di capacità contributiva e in relazione alle quali siano risultate falsità ed omissioni anche parziali (come gli assegni familiari cfr. sez.4, n.39067 del 5/07/2012, PG in proc.Maiorana, Rv. 253726; n.8302 del 23/11/2021, Colombo, Rv.282716).

Nella specie il ricorrente ha dichiarato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere redditi pari a zero e ometteva di indicare le ulteriori componenti patrimoniali e finanziarie di cui era titolare.

La dichiarazione era pertanto obiettivamente falsa e parziale in quanto, all'esito degli accertamenti di PG, il ricorrente è risultato titolare, al momento in cui ha presentato la richiesta di ammissione, e anche nei due anni precedenti, di ben dieci veicoli a motore e di quasi centomila euro di valori mobiliari (azioni di società).

In termini poi del tutto logici i giudici di merito hanno riconosciuto natura simulatoria alla dichiarazione del SOLIPANO di essere ospitato a titolo gratuito da altro contribuente, SOMMA Veronica, laddove il rapporto di convivenza, in uno al coacervo di interessi economici e patrimoniali rilevati dalla Guardia di Finanza, consentivano di ricondurre il rapporto (di coabitazione e cioè di convivenza) in una relazione domestica, assimilabile alla convivenza rilevante ai sensi dell'art.76 D.Lgs. 115/2002, da cui derivava l'obbligo, in capo al Solipano, dii indicare tutti i cespiti immobiliari, le rendite e i redditi di cui la SOMMA è stata riconosciuta titolare.

Le valutazioni espresse dai giudici di merito al riguardo risultano prive di illogicità manifeste e di contraddittorietà e non sono suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede.

Quanto al motivo concernente il trattamento sanzionatorio, del tutto corretta è la valutazione espressa dal giudice distrettuale per la esclusione, mediante la valutazione dei precedenti penali, del comportamento simulatorio onde eludere la disciplina normativa sul gratuito patrocinio e per l'assenza di profili di meritevolezza.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di false attestazioni sui suoi profili reddituali e patrimoniali in relazione alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riferimento ai redditi maturati nel corso degli anni 2013 e 2014. I giudici di merito, considerato che il SOLIPANO aveva dismesso la propria residenza anagrafica e dichiarato di essere temporaneamente ospitato da [OSCURATO:PERSONA] presso la di lei abitazione, avevano affermato, a seguito di accertamenti della Guardia di Finanze, che non solo la SOMMA era titolare di rilevanti fonti di redito derivanti da locazioni immobiliari, ma che fin dal 2012 il SOLIPANO unitamente alla SOMMA avevano acquistato partecipazioni azionarie per oltre 90.000 euro e che il SOLIPANO risultava intestatario di un consistente parco macchine e motociclette. 2. Il ricorrente con i primi tre motivi deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all'affermazione di responsabilità penale assumendo, sotto un primo profilo che il rapporto con la SOMMA non era inquadrabile in nessuna delle ipotesi previste dall'art.76 D.Lgs.vo 115/2002, in quanto la convivenza era giustificata da mere ragioni di ospitalità; che non era onere del ricorrente dimostrare che i veicoli di cui risultava intestatario fossero del tutto inutilizzabili e, sotto diverso profilo, che la prova logica utilizzata dal giudice di appello per ravvisare un rapporto more uxorio tra la SOMMA e il SOLIPANO era del tutto congetturale e che comunque l'investimento in azioni non era risultato fruttifero negli anni di interesse, trattandosi di acquisto risalente all'anno 2012 e quindi estraneo al periodo di rilevanza fiscale. L'avv.to [OSCURATO:PERSONA], con memoria via PEC pervenuta in data 6 luglio 2024 ha allegato note difensive a sostegno del ricorso per l'accoglimento del quale insiste richiedendo la definizione dinanzi alla sezione designata. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e con la giurisprudenza di legittimità. Il primo motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che, ai fini della individuazione del limite di reddito familiare, che consente l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, concorrono tutti gli elementi reddituali, anche non continuativi compresi i redditi illeciti e i redditi esentati dal computo dell'Irpef, nonché le ulteriori componenti patrimoniali, indicate dal richiedente quali manifestazioni di capacità contributiva e in relazione alle quali siano risultate falsità ed omissioni anche parziali (come gli assegni familiari cfr. sez.4, n.39067 del 5/07/2012, PG in proc.Maiorana, Rv. 253726; n.8302 del 23/11/2021, Colombo, Rv.282716). Nella specie il ricorrente ha dichiarato, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di avere redditi pari a zero e ometteva di indicare le ulteriori componenti patrimoniali e finanziarie di cui era titolare. La dichiarazione era pertanto obiettivamente falsa e parziale in quanto, all'esito degli accertamenti di PG, il ricorrente è risultato titolare, al momento in cui ha presentato la richiesta di ammissione, e anche nei due anni precedenti, di ben dieci veicoli a motore e di quasi centomila euro di valori mobiliari (azioni di società). In termini poi del tutto logici i giudici di merito hanno riconosciuto natura simulatoria alla dichiarazione del SOLIPANO di essere ospitato a titolo gratuito da altro contribuente, SOMMA Veronica, laddove il rapporto di convivenza, in uno al coacervo di interessi economici e patrimoniali rilevati dalla Guardia di Finanza, consentivano di ricondurre il rapporto (di coabitazione e cioè di convivenza) in una relazione domestica, assimilabile alla convivenza rilevante ai sensi dell'art.76 D.Lgs. 115/2002, da cui derivava l'obbligo, in capo al Solipano, dii indicare tutti i cespiti immobiliari, le rendite e i redditi di cui la SOMMA è stata riconosciuta titolare. Le valutazioni espresse dai giudici di merito al riguardo risultano prive di illogicità manifeste e di contraddittorietà e non sono suscettibili di ulteriore sindacato in questa sede. Quanto al motivo concernente il trattamento sanzionatorio, del tutto corretta è la valutazione espressa dal giudice distrettuale per la esclusione, mediante la valutazione dei precedenti penali, del comportamento simulatorio onde eludere la disciplina normativa sul gratuito patrocinio e per l'assenza di profili di meritevolezza. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 lugli
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