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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13928/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2020 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che, per quanto rileva in questa Sede, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 81, 336 e 582 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione.

Secondo la concorde ricostruzione delle due sentenze di merito, le condotte ascritte ai due imputati sono avvenute in occasione degli scontri tra i manifestanti aderenti al movimento NO-TAV e le Forze dell'ordine in occasione della "passeggiata notturna", non autorizzata dal Questore, dal Comune di Giaglione al cantiere dell'opera TAV sito nel Comune di Chionnonte.

I primi incidenti si verificavano intorno alle ore 22 con un incendio appiccato sul tratto autostradale A32 all'ingresso della galleria Giaglione, la realizzazione di una sorta di barricata nel senso opposto di marcia e l'apposizione di un lucchetto ad un cancelletto da cui parte il sentiero che conduce in prossimità del ponte Clarea dove si trovava uno dei contingenti posti a presidio del cantiere.

Intorno alle ore 24 si verificavano due contemporanei attacchi ai presidi delle Forze dell'ordine, uno nella zona del c.d. polo museale e l'altro nella zona del ponte Clarea.

I due imputati venivano tratti in arresto in occasione di tale secondo attacco nel corso della prima carica di alleggerimento attuata dalle Forze dell'ordine quale reazione al lancio di pietre da parte dei manifestanti.

Botte e Donato sono stati ritenuti responsabili, oltre che del reato di cui all'art. 336 cod. pen., anche delle lesioni subite dagli operanti nel corso di tale fase degli scontri, mentre, in considerazione dell'assenza di prove concernenti una previa concertazione tra i manifestanti di tutti gli attacchi ai presidi predisposti a protezione del cantiere, sono stati assolti sia dalle lesioni riportate dagli operanti negli scontri successivi al loro arresto che dal reato di cui agli artt. 10 e 12

I. n. 497 del 1974, contestato in relazione alle armi impiegate in altre fasi degli scontri.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Con il primo motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in quanto la Corte territoriale ha omesso di visionare i filmati realizzati in occasione degli scontri, specialmente il DVD n. 2, dal cui esame potrebbe emergere l'inattendibilità delle deposizioni rese dai testi Sertorio, Lavezzaro e Creaco.

In particolare, si deduce che dalla visione dei filmati non risulta che vi sia stato alcun lancio di oggetti o bombe antecedente la prima carica, "salvo un possibile oggetto in contemporanea con la carica", e che la valutazione di tale circostanza, omessa dalla Corte territoriale, rileva ai fini della affermazione della responsabilità degli imputati che sono stati tratti in arresto circa 13-15 secondi dopo la partenza della prima carica.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., stante sia l'arbitrarietà della prima carica, avvenuta in assenza di alcun tentativo di sfondamento o di avanzamento da parte dei manifestanti, che il mancato rispetto delle norme contenute nel TULPS e nel successivo regolamento di attuazione sullo scioglimento degli assembramenti sediziosi.

In particolare, non vi è stata alcuna intimazione di scioglimento da parte del Responsabile per l'Ordine pubblico con indosso la prescritta fascia tricolore.

Nel corpo del motivo si sollecita nuovamente la visione dei filmati agli atti al fine di verificare il duplice profilo di arbitrarietà della condotta tenuta dalle Forze dell'ordine.

Con il terzo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'accertata responsabilità degli imputati a titolo di concorso.

Dalla visione dei filmati agli atti emergono i seguenti elementi: il fronteggiamento tra i due schieramenti, la scarsa illuminazione, la carica delle Forze dell'ordine ed il successivo lancio di oggetti da parte dei manifestanti.

I due imputati non hanno fornito alcun contributo alle condotte violente poste in essere dopo il loro arresto, non essendovi alcuna prova di un "previo concerto" né del compimento da parte dei due ricorrenti di specifici atti violenti o di un incitamento rivolto agli altri partecipanti.

La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste Cannata, che risulta sottoposto ad un procedimento penale per le lesioni riportate in occasione degli scontri da Donato.

In particolare, il teste Cannata ha reso dichiarazioni contraddittorie in relazione alla caduta del Donato (avvenuta, secondo il teste, nel tentativo di scappare), dichiarazioni che la Corte territoriale avrebbe "forzato" affermando che il Donato sarebbe caduto a terra sferrando uno o più fendenti con lo scudo.

Inoltre, la sentenza attribuisce al Donato il possesso di pietre, circostanza, questa, non veritiera e non risultante da alcun atto processuale.

3. Il difensore degli imputati ha depositato una memoria difensiva reiterando le argomentazioni già esposte in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e complessiva manifesta infondatezza dei motivi dedotti.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e formulato in termini dubitativi.

I ricorrenti omettono, infatti, di indicare con precisione quale elemento fattuale, emergente dalla visione del DVD n. 2, sarebbe stato trascurato o omesso dalle due sentenze di merito, da considerarsi alla stregua di un unico complesso argomentativo in quanto "doppia conforme", (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), limitandosi a prospettare, in termini meramente esplorativi, la possibilità che da tale filmato emerga una diversa ricostruzione dei fatti e, in particolare, l'assenza di alcuna condotta aggressiva da parte dei manifestanti antecedente l'inizio della prima carica.

Va, al riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).

Peraltro, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155).

Va, in ogni caso rimarcato che, nella fattispecie in esame, dall'esame delle due sentenze di merito, risulta che sia la fase antecedente la carica che le condotte concretamente ascrivibili ai due imputati sono state ricostruite sulla base di un percorso argomentativo adeguato ed immune da vizi logici o giuridici.

In particolare, sulla base delle deposizioni dei testi Sertorio e Lavezzaro, i momenti antecedenti la prima carica sono stati così ricostruiti: il gruppo dei manifestanti era composto da una prima linea dove si trovavano soggetti travisati, con maschere antigas e scudi, seguiti da un folto gruppo di persone; quelli che si trovavano dietro, dopo avere raccolto da terra pietre e bastoni, hanno iniziato a pronunciare slogan ed a fare rumore battendo le pietre; quindi, poco dopo la mezzanotte, vi sono stati i primi tre lanci di pietre cui ha fatto seguito la prima carica di alleggerimento nel corso della quale sono stati tratti in arresto i due ricorrenti.

Entrambi si trovavano nella prima linea. [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé tre pietre mentre il Donato indossava la maschera antigas.

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, entrambe le sentenze di merito hanno ricostruito il contenuto del DVD n. 2 ponendo, in particolare, l'accento sul momento in cui si vede un grosso oggetto scagliato dai manifestanti all'indirizzo degli operanti.

La sentenza impugnata, rispondendo alle specifiche censure dei ricorrenti, ha chiarito, con motivazione ineccepibile sul piano logico, ma completamente trascurata dai ricorrenti nell'articolazione del motivo di ricorso in esame, che i filmati realizzati offrono, comunque, una panoramica limitata al raggio di osservazione della telecamera; da tali filmati non risulta alcuna evidenza contraria alle dichiarazioni degli operanti; anzi, le loro dichiarazioni sul lancio di oggetti che ha preceduto la prima carica hanno trovato riscontro nelle immagini del DVD n. 2 che documentano, alle ore 00:07:52, il lancio contro gli operanti di un oggetto di "rilevanti apparenti dimensioni".

Risulta, inoltre, che il Botte è stato indicato dal teste [OSCURATO:PERSONA] come uno di quelli che tirava pietre; il Donato, invece, è stato indicato dal teste [OSCURATO:PERSONA] come uno di quelli che, con lo scudo, colpiva le Forze dell'ordine cercando, così, di aprire un varco verso il cantiere; all'esito delle perquisizioni personali, il Botte è stato trovato in possesso, tra l'altro, di due tappi per maschere antigas e di tre sassi, mentre il Donato aveva con sé una maschera antigas ed un filtro antifumo.

3. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo di ricorso.

Oltre a richiamarsi le considerazioni sopra esposte con riferimento alla ricostruzione della condotta dei manifestanti che ha determinato la prima carica di alleggerimento da parte degli operanti, con riferimento all'ulteriore profilo di censura relativo al mancato rispetto delle formalità previste per le cariche delle Forze dell'ordine, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, in forza del quale l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 22 e 23 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, non determina "ex se" l'illegittimità dell'ordine di scioglimento di un assembramento in luogo pubblico, né scrimina, ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., la violenta reazione al suddetto ordine posta in essere dai partecipanti alla manifestazione nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 47004 del 25/07/2017, Lucchetto, Rv. 271494).

D'altra parte, l'art. 24 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevede espressamente che gli ufficiali di pubblica sicurezza possano ordinare lo scioglimento della riunione con la forza, quanto le intimazioni "non possano essere fatte per rivolta od opposizione", e la sentenza impugnata ha ritenuto integrata proprio tale condizione, in ragione delle convulse condizioni del caso concreto che non consentivano un dialogo tra le Forze dell'ordine ed i manifestanti.

3. E', infine, inammissibile anche il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, infatti, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nei reati commessi in occasione delle manifestazioni collettive, ha legittimamente e con motivazione immune da vizi logici o giuridici, affermato la responsabilità degli imputati a titolo di concorso nei reati avvenuti nella sola fase degli scontri cui gli stessi hanno preso parte, assolvendoli, invece, proprio per l'omessa dimostrazione della sussistenza di un previo concerto, da tutti i reati avvenuti successivamente al loro arresto, ivi comprese le lesioni riportate dagli operanti nelle successive fasi di scontro.

Va, al riguardo ribadito che, sebbene ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820), allorchè si tratti di reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato - come avvenuto nel caso in esame - nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018 , Calabrò, Rv. 274680 - 04).

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 ottobre 2020 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che, per quanto rileva in questa Sede, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui agli artt. 81, 336 e 582 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione. Secondo la concorde ricostruzione delle due sentenze di merito, le condotte ascritte ai due imputati sono avvenute in occasione degli scontri tra i manifestanti aderenti al movimento NO-TAV e le Forze dell'ordine in occasione della "passeggiata notturna", non autorizzata dal Questore, dal Comune di Giaglione al cantiere dell'opera TAV sito nel Comune di Chionnonte. I primi incidenti si verificavano intorno alle ore 22 con un incendio appiccato sul tratto autostradale A32 all'ingresso della galleria Giaglione, la realizzazione di una sorta di barricata nel senso opposto di marcia e l'apposizione di un lucchetto ad un cancelletto da cui parte il sentiero che conduce in prossimità del ponte Clarea dove si trovava uno dei contingenti posti a presidio del cantiere. Intorno alle ore 24 si verificavano due contemporanei attacchi ai presidi delle Forze dell'ordine, uno nella zona del c.d. polo museale e l'altro nella zona del ponte Clarea. I due imputati venivano tratti in arresto in occasione di tale secondo attacco nel corso della prima carica di alleggerimento attuata dalle Forze dell'ordine quale reazione al lancio di pietre da parte dei manifestanti. Botte e Donato sono stati ritenuti responsabili, oltre che del reato di cui all'art. 336 cod. pen., anche delle lesioni subite dagli operanti nel corso di tale fase degli scontri, mentre, in considerazione dell'assenza di prove concernenti una previa concertazione tra i manifestanti di tutti gli attacchi ai presidi predisposti a protezione del cantiere, sono stati assolti sia dalle lesioni riportate dagli operanti negli scontri successivi al loro arresto che dal reato di cui agli artt. 10 e 12 I. n. 497 del 1974, contestato in relazione alle armi impiegate in altre fasi degli scontri. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari alla motivazione. Con il primo motivo deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in quanto la Corte territoriale ha omesso di visionare i filmati realizzati in occasione degli scontri, specialmente il DVD n. 2, dal cui esame potrebbe emergere l'inattendibilità delle deposizioni rese dai testi Sertorio, Lavezzaro e Creaco. In particolare, si deduce che dalla visione dei filmati non risulta che vi sia stato alcun lancio di oggetti o bombe antecedente la prima carica, "salvo un possibile oggetto in contemporanea con la carica", e che la valutazione di tale circostanza, omessa dalla Corte territoriale, rileva ai fini della affermazione della responsabilità degli imputati che sono stati tratti in arresto circa 13-15 secondi dopo la partenza della prima carica. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., stante sia l'arbitrarietà della prima carica, avvenuta in assenza di alcun tentativo di sfondamento o di avanzamento da parte dei manifestanti, che il mancato rispetto delle norme contenute nel TULPS e nel successivo regolamento di attuazione sullo scioglimento degli assembramenti sediziosi. In particolare, non vi è stata alcuna intimazione di scioglimento da parte del Responsabile per l'Ordine pubblico con indosso la prescritta fascia tricolore. Nel corpo del motivo si sollecita nuovamente la visione dei filmati agli atti al fine di verificare il duplice profilo di arbitrarietà della condotta tenuta dalle Forze dell'ordine. Con il terzo motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione e di violazione di legge in relazione all'accertata responsabilità degli imputati a titolo di concorso. Dalla visione dei filmati agli atti emergono i seguenti elementi: il fronteggiamento tra i due schieramenti, la scarsa illuminazione, la carica delle Forze dell'ordine ed il successivo lancio di oggetti da parte dei manifestanti. I due imputati non hanno fornito alcun contributo alle condotte violente poste in essere dopo il loro arresto, non essendovi alcuna prova di un "previo concerto" né del compimento da parte dei due ricorrenti di specifici atti violenti o di un incitamento rivolto agli altri partecipanti. La sentenza impugnata ha, inoltre, omesso di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del teste Cannata, che risulta sottoposto ad un procedimento penale per le lesioni riportate in occasione degli scontri da Donato. In particolare, il teste Cannata ha reso dichiarazioni contraddittorie in relazione alla caduta del Donato (avvenuta, secondo il teste, nel tentativo di scappare), dichiarazioni che la Corte territoriale avrebbe "forzato" affermando che il Donato sarebbe caduto a terra sferrando uno o più fendenti con lo scudo. Inoltre, la sentenza attribuisce al Donato il possesso di pietre, circostanza, questa, non veritiera e non risultante da alcun atto processuale. 3. Il difensore degli imputati ha depositato una memoria difensiva reiterando le argomentazioni già esposte in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e complessiva manifesta infondatezza dei motivi dedotti.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e formulato in termini dubitativi. I ricorrenti omettono, infatti, di indicare con precisione quale elemento fattuale, emergente dalla visione del DVD n. 2, sarebbe stato trascurato o omesso dalle due sentenze di merito, da considerarsi alla stregua di un unico complesso argomentativo in quanto "doppia conforme", (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), limitandosi a prospettare, in termini meramente esplorativi, la possibilità che da tale filmato emerga una diversa ricostruzione dei fatti e, in particolare, l'assenza di alcuna condotta aggressiva da parte dei manifestanti antecedente l'inizio della prima carica. Va, al riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085). Peraltro, in caso di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155). Va, in ogni caso rimarcato che, nella fattispecie in esame, dall'esame delle due sentenze di merito, risulta che sia la fase antecedente la carica che le condotte concretamente ascrivibili ai due imputati sono state ricostruite sulla base di un percorso argomentativo adeguato ed immune da vizi logici o giuridici. In particolare, sulla base delle deposizioni dei testi Sertorio e Lavezzaro, i momenti antecedenti la prima carica sono stati così ricostruiti: il gruppo dei manifestanti era composto da una prima linea dove si trovavano soggetti travisati, con maschere antigas e scudi, seguiti da un folto gruppo di persone; quelli che si trovavano dietro, dopo avere raccolto da terra pietre e bastoni, hanno iniziato a pronunciare slogan ed a fare rumore battendo le pietre; quindi, poco dopo la mezzanotte, vi sono stati i primi tre lanci di pietre cui ha fatto seguito la prima carica di alleggerimento nel corso della quale sono stati tratti in arresto i due ricorrenti. Entrambi si trovavano nella prima linea. [OSCURATO:PERSONA] aveva con sé tre pietre mentre il Donato indossava la maschera antigas. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, entrambe le sentenze di merito hanno ricostruito il contenuto del DVD n. 2 ponendo, in particolare, l'accento sul momento in cui si vede un grosso oggetto scagliato dai manifestanti all'indirizzo degli operanti. La sentenza impugnata, rispondendo alle specifiche censure dei ricorrenti, ha chiarito, con motivazione ineccepibile sul piano logico, ma completamente trascurata dai ricorrenti nell'articolazione del motivo di ricorso in esame, che i filmati realizzati offrono, comunque, una panoramica limitata al raggio di osservazione della telecamera; da tali filmati non risulta alcuna evidenza contraria alle dichiarazioni degli operanti; anzi, le loro dichiarazioni sul lancio di oggetti che ha preceduto la prima carica hanno trovato riscontro nelle immagini del DVD n. 2 che documentano, alle ore 00:07:52, il lancio contro gli operanti di un oggetto di "rilevanti apparenti dimensioni". Risulta, inoltre, che il Botte è stato indicato dal teste [OSCURATO:PERSONA] come uno di quelli che tirava pietre; il Donato, invece, è stato indicato dal teste [OSCURATO:PERSONA] come uno di quelli che, con lo scudo, colpiva le Forze dell'ordine cercando, così, di aprire un varco verso il cantiere; all'esito delle perquisizioni personali, il Botte è stato trovato in possesso, tra l'altro, di due tappi per maschere antigas e di tre sassi, mentre il Donato aveva con sé una maschera antigas ed un filtro antifumo. 3. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo di ricorso. Oltre a richiamarsi le considerazioni sopra esposte con riferimento alla ricostruzione della condotta dei manifestanti che ha determinato la prima carica di alleggerimento da parte degli operanti, con riferimento all'ulteriore profilo di censura relativo al mancato rispetto delle formalità previste per le cariche delle Forze dell'ordine, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto affermato da questa Corte, dal Collegio pienamente condiviso, in forza del quale l'inosservanza delle formalità previste dagli artt. 22 e 23 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, non determina "ex se" l'illegittimità dell'ordine di scioglimento di un assembramento in luogo pubblico, né scrimina, ai sensi dell'art. 393-bis cod. pen., la violenta reazione al suddetto ordine posta in essere dai partecipanti alla manifestazione nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 6, n. 47004 del 25/07/2017, Lucchetto, Rv. 271494). D'altra parte, l'art. 24 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevede espressamente che gli ufficiali di pubblica sicurezza possano ordinare lo scioglimento della riunione con la forza, quanto le intimazioni "non possano essere fatte per rivolta od opposizione", e la sentenza impugnata ha ritenuto integrata proprio tale condizione, in ragione delle convulse condizioni del caso concreto che non consentivano un dialogo tra le Forze dell'ordine ed i manifestanti. 3. E', infine, inammissibile anche il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte in tema di concorso di persone nei reati commessi in occasione delle manifestazioni collettive, ha legittimamente e con motivazione immune da vizi logici o giuridici, affermato la responsabilità degli imputati a titolo di concorso nei reati avvenuti nella sola fase degli scontri cui gli stessi hanno preso parte, assolvendoli, invece, proprio per l'omessa dimostrazione della sussistenza di un previo concerto, da tutti i reati avvenuti successivamente al loro arresto, ivi comprese le lesioni riportate dagli operanti nelle successive fasi di scontro. Va, al riguardo ribadito che, sebbene ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820), allorchè si tratti di reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, presuppone l'accertamento della presenza del singolo imputato - come avvenuto nel caso in esame - nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018 , Calabrò, Rv. 274680 - 04). 4. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i ricorrenti vanno condannati al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 13928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris