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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01803/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., per essersi impossessato dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva lasciata in sosta sulla pubblica via, senza chiuderla e con le chiavi inserite nel cruscotto; fatto commesso in Grottammare il 22 luglio 2010.

2. Ricorre il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo - quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, il vizio di motivazione, risentendo quella rassegnata a sostegno della statuizione di conferma dell'applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione per necessità alla pubblica fede, quanto all'autovettura oggetto di furto, dell'esame sommario e superficiale da parte della Corte territoriale degli elementi addotti dalla difesa, che aveva evidenziato, prendendo spunto dalla costante giurisprudenza civile, come: «Chi è aduso a lasciare le chiavi inserite nel cruscotto della propria auto, se derubato di questa, non può essere risarcito alle assicurazioni perché il detto comportamento istiga alla commissione del delitto di furto», tanto vero che integra, al contempo, la violazione dell'art. 158, comma 4, C.d.S.; a ritenere altrimenti, invero, si rischierebbe di compromettere l'unitarietà dell'ordinamento.

Assume, infine, che la peculiare situazione in disamina - nella quale la proprietaria dell'autovettura si era momentaneamente fermata per parlare con qualcuno di sua conoscenza, lasciando il veicolo a motore acceso e con le chiavi inserite - non era sussumibile in nessuna delle finalizzazioni dell'esposizione alla pubblica fede, tipizzate nell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (ossia per necessità, per consuetudine o per destinazione).

Insiste, pertanto, per la derubricazione del delitto contestato in quello di furto semplice e per l'annullamento della sentenza impugnata per difetto della prevista condizione di procedibilità (ossia della querela).

3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Con memoria in data 10 novembre 2021, il difensore dell'imputato ha meglio illustrato le ragioni a sostegno del motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Preliminarmente occorre rilevare che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8,

I. n. 176/2020 -, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.2.

Sono privi di concludenza i rilievi diretti ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., fondati sul riferimento al trattamento riservato, in altre branche dell'ordinamento, al comportamento del proprietario che lasci l'autovettura, momentaneamente, in sosta sulla pubblica via, senza assicurarsi della chiusura delle portiere e con le chiavi inserite nel cruscotto, ove si verifichi il furto della stessa.

Invero, il principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati (volontariamente o con colpa grave) dal beneficiario, non può spiegare alcuna valenza interpretativa in sede penale, essendone circoscritta l'operatività all'ambito privatistico, fungendo da criterio regolatore dell'assetto negoziale dei rapporti tra le parti di un contratto aleatorio.

Parimenti non pertinente è il richiamo all'art. 158, comma 4, C.d.S., secondo cui:« Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso>>, trattandosi di norma precauzionale predisposta al fine di evitare che uno strumento potenzialmente pericoloso, come un'autovettura, possa costituire un fattore di rischio per la sicurezza della circolazione stradale ove condotta da chi non sia in possesso dei requisiti richiesti.

E' evidente, infatti, che la ratio delle disposizioni richiamate nulla ha a che fare con quella sottesa alla norma di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che coincide con l'interesse pubblicistico a tutelare l'affidamento nel presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà (Sez. 5, n. 39631 del 23/09/2010, Rv. 248656).

2. Tanto premesso, va riconosciuto che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo il quale sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 - dep. 08/05/2017, Rv. 270122; Sez. 4, n. 41561 del 26/10/2010), non presupponendo la stessa la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose (Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Rv. 237286; Sez. 2, n. 164 del 09/11/1988 - dep. 15/01/1990, Rv. 183007).

3. Per tutto quanto precede, s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/11/2021.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., per essersi impossessato dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva lasciata in sosta sulla pubblica via, senza chiuderla e con le chiavi inserite nel cruscotto; fatto commesso in Grottammare il 22 luglio 2010. 2. Ricorre il difensore dell'imputato e denuncia, con un solo motivo - quivi enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -, il vizio di motivazione, risentendo quella rassegnata a sostegno della statuizione di conferma dell'applicazione della circostanza aggravante dell'esposizione per necessità alla pubblica fede, quanto all'autovettura oggetto di furto, dell'esame sommario e superficiale da parte della Corte territoriale degli elementi addotti dalla difesa, che aveva evidenziato, prendendo spunto dalla costante giurisprudenza civile, come: «Chi è aduso a lasciare le chiavi inserite nel cruscotto della propria auto, se derubato di questa, non può essere risarcito alle assicurazioni perché il detto comportamento istiga alla commissione del delitto di furto», tanto vero che integra, al contempo, la violazione dell'art. 158, comma 4, C.d.S.; a ritenere altrimenti, invero, si rischierebbe di compromettere l'unitarietà dell'ordinamento. Assume, infine, che la peculiare situazione in disamina - nella quale la proprietaria dell'autovettura si era momentaneamente fermata per parlare con qualcuno di sua conoscenza, lasciando il veicolo a motore acceso e con le chiavi inserite - non era sussumibile in nessuna delle finalizzazioni dell'esposizione alla pubblica fede, tipizzate nell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (ossia per necessità, per consuetudine o per destinazione). Insiste, pertanto, per la derubricazione del delitto contestato in quello di furto semplice e per l'annullamento della sentenza impugnata per difetto della prevista condizione di procedibilità (ossia della querela). 3. Con requisitoria in data 29 ottobre 2021, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Con memoria in data 10 novembre 2021, il difensore dell'imputato ha meglio illustrato le ragioni a sostegno del motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Preliminarmente occorre rilevare che la notifica al ricorrente della requisitoria del Procuratore Generale è stata effettuata il 2 novembre 2021 - e, dunque, non rispettando il termine di cui all'art. 23, comma 8, I. n. 176/2020 -, ma che nulla ha dedotto la difesa sul punto.2. Sono privi di concludenza i rilievi diretti ad escludere la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., fondati sul riferimento al trattamento riservato, in altre branche dell'ordinamento, al comportamento del proprietario che lasci l'autovettura, momentaneamente, in sosta sulla pubblica via, senza assicurarsi della chiusura delle portiere e con le chiavi inserite nel cruscotto, ove si verifichi il furto della stessa. Invero, il principio di cui all'art. 1900 cod. civ., secondo il quale l'assicurazione non si estende ai rischi provocati (volontariamente o con colpa grave) dal beneficiario, non può spiegare alcuna valenza interpretativa in sede penale, essendone circoscritta l'operatività all'ambito privatistico, fungendo da criterio regolatore dell'assetto negoziale dei rapporti tra le parti di un contratto aleatorio. Parimenti non pertinente è il richiamo all'art. 158, comma 4, C.d.S., secondo cui:« Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso>>, trattandosi di norma precauzionale predisposta al fine di evitare che uno strumento potenzialmente pericoloso, come un'autovettura, possa costituire un fattore di rischio per la sicurezza della circolazione stradale ove condotta da chi non sia in possesso dei requisiti richiesti. E' evidente, infatti, che la ratio delle disposizioni richiamate nulla ha a che fare con quella sottesa alla norma di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., che coincide con l'interesse pubblicistico a tutelare l'affidamento nel presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà (Sez. 5, n. 39631 del 23/09/2010, Rv. 248656). 2. Tanto premesso, va riconosciuto che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo il quale sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede nel caso di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, anche nell'ipotesi in cui la stessa non ha le portiere chiuse con le chiavi e quest'ultime sono inserite nel cruscotto del veicolo (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016 - dep. 08/05/2017, Rv. 270122; Sez. 4, n. 41561 del 26/10/2010), non presupponendo la stessa la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose (Sez. 3, n. 35872 del 08/05/2007, Rv. 237286; Sez. 2, n. 164 del 09/11/1988 - dep. 15/01/1990, Rv. 183007). 3. Per tutto quanto precede, s'impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2021. Il Consigliere estensore I
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