CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi 16533-2021 proposte da: MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA 80185250588, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ex lege; - ricorrenti - o contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonché da LAUREI 1I MATILDE, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successiva - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA, [OSCURATO:PERSONA], DEIL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA S CIENTIFICA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3586/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto -che 1.- Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3586/2021, pubblicata il 13/05/2021, ricorrono per Cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti espongono che il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], medico specializzando in anestesia e rianimazione negli anni 1989 — 1992, ha ottenuto la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento di importo 20.141,82 oltre interessi legali per effetto della sentenza del Tribunale di Roma 12271/2018. Conj ordinanza di correzione del medesimo Tribunale del 26 marzo 2019, il medico ha conseguito la maggiorazione della già menzionata condanna ad euro 26.855,76. Avverso le suddette statuizioni hanno proposto gravame le Amministrazioni in epigrafe, precisando, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva già ottenuto il pagamento di euro 20.141,82 euro secondo quanto comunicato dall'Ateneo competente. Avverso la medesima sentenza di prime cure hanno proposto appello anche altri medici per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità. Ha proposto in particolare appello la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che è altresì ricorrente, con atto sopravvenuto a quello delle Amministrazioni, in questo procedimento. 2.- Riunite le impugnazioni proposte avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 12271/ 18, la Corte d'Appello di Roma, in i iferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto solo parzialmente il gravame delle Amministrazioni, ed ha ritenuto erronea la maggiorazione della condanna: ha pertant9 rigettato l'appello circa l'intervenuto pagamento dell'importo 20.141,82 euro poiché "l 'allegazione non è stata documentata ed il [OSCURATO:PERSONA] è rimasto contumace". Quanto invece alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sua doingd20Mtalayigettata igierimo grado perché ritenuto prescritto il diritto, ed il gravame stato poi irgWttmo%talla Corte di merito. 3.- Hanno proposto autonomamente ricorso per Cassazione le Amministrazioni e Lauretti. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato controricorso. Il ricorso della Lauretti, successivamente proposto, è stato dunque aggiunto al procedimento presente introdotto dalle Amministrazioni. In relazione a tale ricorso, gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede. Poiché i due ricorsi hanno oggetto diverso se ne fa separato conto. Considerato che 4.- Sul ricorso della Presidenza del Consiglio del Ministri e delle altre Aniministrazióni. Con il primo motivo si prospetta la contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione nonché la violazione degli artt.. 132, 161 cpc e dell'art. 118 disp att. cod. proc. -civ..aisensi dell'art. 360 comma i n. 4 c.p.c., . Le ricorrenti lamentano che la Corte ha erroneamente dichiarato la contumacia del [OSCURATO:PERSONA], che, invece, è riconosciuto essere presente qualità di appellante nell'allegato A, ed ha respinto di conseguenza, in ragione anche di tale contumacia, Peccezione.di -intervenuto pagamento del'ie Amministrazioni. 4.2. - Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 115- cpc ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., e si sostiene che la. Corte d'Appello avrebbe errato nel non prendere atto :che, essendo invece costituito il [OSCURATO:PERSONA], e non già contumace, costui . avrebbe dovuto contestare 1 1 eccezione di intervenuto pagamento fatta, dalle Amministrazioni, e che, in mancanza di una tale specifica contestazione, quella eccezione deve ritenersi provata., I motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibilfi. Risulta chiaramente che il [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente appellante e dunque non era contumace. E tale circostanza è decisiva ai fini della fondatezza della eccezione di intervenuto pagamento:, la Corte di Appello ha ritenuto non sufficientemente documentata tale eccezione, ossia non provata, anche in tagione della ritenuta contumacia del [OSCURATO:PERSONA].. Pur essendo errata tale • dichiarazione di contumacia, e - pur potendosi ammettere in astratto che, essendo invece costituito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto contestare l'eccezione di avvenuto pagamento, tuttavia, di tale eccezione poco o niente si sa: non è dato sapere in che termini essa sia stata svolta, e se sia stata proposta sin dal primo grado oppure solo in appello, come sembrerebbe potersi dedurre dal ricorso (p. 2); soprattutto non è dato sapere se in appello la questione Ota stata posta, ossia se le Amministrazioni, data la mancata contestazione della loro eccezione, abbiano chiesto al giudice 'di secondo grado di ritenerla come provata.Al riguardo quindi il ricorso difetta di . specificità, evidenziandosi che il motivo di ricorso per eassazione con il quale si intende denunciare l'omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dell'assenza di contestazione della .controparte su una determinata circostanza deve indicare pure specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale, la genericità o l'eventuale assenza di contestazione sul Ptuito (CaSs.12840/ 2017). E' infatti da osservare che la circostanza che un fatto è da ritenersi provato per via della sua mancata contestazione è questione rimessa alla disponibilità delle parti, non può essere rilevata d'ufficio (Cass. 21176/ 2015). 5. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 5.1. - Con atto di citazione, innanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA], specializzanda in Ginecologia ed Ostetrica dal 1986 .al 1990,. ha convenuto in giudizio le già menzionate amministrazioni, rilevando la mancata attuazione delle previsioni comunitarie in materia di adeguata femunerazione dei medici specializzandi, con conseguente, responsabilità per danni a carico dello Stato ed ha chiesto la condanna delle amministrazioni convenute alla con esponsione della adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda. Avverso la:Pronuncia del Tribunale ha fatto appello la [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. Si è..costituita l'Avvocatura dello Sato in distinto procedimento in seguito riunito a quello 'dell'odierna ricorrente. La Corte d'appello di Roma, previa riunione dei giudizi, .ha rigettato tutti i gravami ad eccezione dell'appello proposto dati Avvocatura, per intervenuta prescrizione decennale del diritto decorrente dal 27.10.1999. Considerato che 6. - Con il primo ed unico motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 11 della Legge n. 370/1999, laddove la Corte avrebbe errato nell'individuazione del dies a quo della prescrizione. Sostiene la ricorrente, infatti, che i termini di legge non sarebbero mai decorsi in quanto ai medici specializzati prima del 1991, non destinatari di, sentenza passata in • giudicato, sarebbe stata preclusa la possibilità legale di esercizio del diritto, non avendo, di fatto, le Amministrazioni convenute mai emanato nei loro confronti atti che recepissero le diretti ve ia tema e, altresì, l'art. 11 della Legge n. 370/1999 si riferirebbe solo ai professionisti destinatari di sentenze passate in giudicato del giudice amministrativo, con conseguente perdurare dell'inadempimento in riferimento agli altri professionisti e differimento del dies a quo ai fini della prescrizione. In altri termini, la giurisprudenza che fissa nella legge del 1991 il dies a quo, per ravvisando in quella data la violazione definitiva del diritto, impone al medico di interpretare la normativa e rendersi corno che proprio in quel momento è attuata la violazione. Ma, trattandosi di una situazione di incertezza, essa rende il diritto non esercitabile, e dunque non fa decorrere la prescrizione.Il motivo è inammissibile ex articolo 30 bis c.p.c. Va infatti ribadita la regola fissata da questa Corte secondo cui la prescrizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge del 1999 (27 ottobre 1999) quale legge che, disponendo a favore dei soli beneficiari dei provvedimenti amministrativi, ha chiaramente escluso tutti gli altri (v. da ultimo Cass. 16452/ 2019; Cass. 1589/ 2020). • Questa giurisprudenza costante non infibrmata dal rilievo che la situazione di -'incertezza, che il susseguirsi di norme ha creato, costituisce ostacolo all'esercizio del diritto, tale da impedire il decorso della prescrizione. Infatti, l'impossibilità di • far valere il dirít(o - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decoiTeciza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che °stacchi° l'esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le incertezze giurisprudenzlati circa le modalità di esercizio o la •qualificazione dell'azione, le quali non precludono l'esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass. 13343/ 2022). I ricorsi vanno pertanto dichiarati mammissibili entrambi, senza pronuncia sulle Spese, attesa la mancata costituzione delle rispettive controparti. P.QM. La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Presidenza del Consiglio, del Ministero Salute, del Ministero istruzione e Università. Nulla spese. Dichiara altresì -inammissibile, ex articolo 360 bis c.p.c., il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater ciel d..P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma '17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovute