CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 settembre 2024
Cassazione n. 13831/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., ha, pertanto, iniziato a decorrere per le parti l’01/09/2024 ed è irrimediabilmente spirato il 16/10/2023. Il ricorso dell’imputato è stato quindi presentato sette giorni dopo la perenzione del termine. Va tra l’altro precisato che il giudizio di appello si è celebrato nelle forme della trattazione scritta, disciplinata dall’art. 23-bis d.l. n. 137/2020, la cui vigenza è stata prorogata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall’art. 17 d.l. n. 7/2023, conv. con mod. dalla legge n. 112/2023. L’imputato, infatti, non ha presentato richiesta di trattazione orale, presupposto perché si proceda con pubblica udienza sia in forza delle disposizioni sopra richiamate sia in forza di quelle successivamente entrate in vigore e contenute nell’art. 598-bis cod. proc. pen. E come affermato per tale ultima analoga disciplina da Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, Rv. 285499 – 01, «in tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare». Sicchè non poteva considerarsi necessario alcun ulteriore avviso all’imputato ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Il ricorso deve essere, pertanto, ritenuto tardivo e incorre nella sanzione di inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1 lett. c), e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. 3. E’ fondato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, da considerarsi al contrario tempestivo perché presentato il 15/10/2024, quindi entro il termine di quarantacinque giorni sopra richiamato. La Corte territoriale ha ricostruito i fatti, evidenziando che l’istruttoria non ha consentito di acquisire elementi certi né sul peso del materiale esplosivo, né sulla sua composizione né sulle caratteristiche tecniche. Si è accertato che le bombe carta illegalmente detenute e portate in luogo pubblico dall’imputato erano tre ma la Corte territoriale ha concluso che «se risulta innegabile la concreta pericolosità del materiale adoperato per la costruzione degli ordigni, non si può affermare con assoluta certezza che gli stessi erano connotati dal carattere della micidialità, posto che la stessa (…) non può essere desunta dalla gravità delle lesioni patite dal [OSCURATO:PERSONA] attesa l’incidenza che possono avere avuto in termini di causalità, le modalità dell’azione». Per queste ragioni la Corte ha ritenuto di riqualificare la condotta ai sensi dell’art. 699 cod. pen. del quale ricorrerebbero gli elementi costitutivi a mente della previsione di cui all’art. 704 cod. pen. Tuttavia la giurisprudenza di legittimità a proposito di bomba carta ha affermato che, «per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895» (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Rv. 273353 – 01). Il congegno esplosivo è reso riconoscibile dalla ricorrenza del requisito della micidialità, definita come la capacità di provocare un rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Rv. 280857; Sez. 1, n. 38064 del 06/11/2006, Rv. 234979 – 01). Deve tenersi conto della potenzialità e della pericolosità del materiale esplosivo, piuttosto che dei concreti effetti prodotti dall’eventuale esplosione verificatasi, e anche delle modalità di 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7 preparazione e di concreto uso che se ne è fatto. In proposito si è dunque affermato che «in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod.pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva» (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Rv. 208255 – 01). [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 9719 del 18/06/1999, Rv. 214938 -01 che « il carattere della "micidialità" (…) è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva». In ogni caso sulla distinzione tra materiali esplodenti ed esplosivi in senso proprio la giurisprudenza ha individuato ipotesi, in cui si potevano effettivamente escludere effetti deflagranti e dirompenti, ben diverse da quelle ricorrente nel caso di specie (lo si è per esempio escluso per singoli petardi, come affermato in Sez. 4, n. 32253 del 16/06/2009, Rv. 244630, per le sue evidenti caratteristiche di composizione chimica e le modalità di fabbricazione). L’applicazione alla condotta contestata della fattispecie di cui all’art. 699 cod. pen. è sorretta da una motivazione contraddittoria che da una parte dà atto della «innegabile» «concreta pericolosità del materiale adoperato per la costruzione degli ordigni», per altro verso trae profili di dubbio sulla capacità offensiva del materiale medesimo dalla mera possibilità che le conseguenze concrete dell’esplosione possano essere state ridimensionate dagli errori nell’esecuzione dell’innesco commessi dall’imputato. A fronte degli elementi in base ai quali la Corte territoriale aveva considerato concretamente pericolose le bombe carta che erano plurime e che hanno pure dimostrato una significativa capacità distruttiva potenziale, l’inquadramento della condotta al di fuori delle fattispecie previste dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 è del tutto incoerente e frutto di una frattura del percorso logico. La qualificazione giuridica della condotta, pertanto, non appare corretta né i criteri utilizzati per individuare la natura del materiale e i suoi potenziali effetti non sono in linea con la giurisprudenza di legittimità sin qui richiamata. 4. In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, pertanto, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale il giudice di merito rivaluti in concreto le potenzialità offensive delle tre bombe carta, detenute, portate in luogo pubblico e innescate come ordigno dall’imputato, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e qualifichi correttamente la condotta illecita contestata. Il ricorso dell’imputato deve essere dichiarato, invece, inammissibile. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del 4 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7