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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38937/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 309 del 1990 da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento del 7 ottobre 2022 di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che, in violazione degli artt. 79, comma 1 lett. c) e 76 comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002., il Baradel non aveva indicato nell'istanza i redditi percepiti nell'anno 2020, annualità per la quale erano già scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi al momento della pre- sentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato L'obbligo previsto dall'art. 79 d.P.R. cit. di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione introduce un dato di certezza e di parità di flusso degli adempimenti gravanti sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato.

Non può essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denunzia o riferiti all'ultima dichia- razione effettivamente presentata dallo stesso soggetto richiedente.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002.

Si deduce che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere dal 16 ottobre 2019, aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando nell'istanza di avere un reddito di euro 4.877 in riferimento a quando da lui guadagnato nell'anno precedente, come risultante dal CU 2022 per l'anno 2021. [OSCURATO:PERSONA], essendo detenuto, non aveva potuto presentare la dichiarazione dei redditi, essendogli stato sempre consegnato esclusivamente il CU relativo ai periodi di lavoro inframurario.

Egli era esonerato dall'obbligo di presentarla, in quanto fruiva di un reddito esclusivamente da lavoro dipendente.

Il presunto termine indicato dal Tribunale di Sorveglianza, pertanto, non doveva essere considerato.

Era sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro ovverosia la certificazione unica sostitutiva di qualsiasi dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA] si era legittimamente riferito alla sua ultima dichiarazione dei redditi.

Le disposizioni in materia, infatti, non prevedono che il reddito deve essere quello risultante dalla ultima dichiarazione depositata.

L'organo giudicante avrebbe dovuto semmai sollecitare la parte ad integrare la documentazione ex art. 79 cit. oppure ad eseguire un accertamento d'ufficio ex art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Va premesso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al mo- mento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Píerri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698).

Tale principio ribadito più volte dalla giurisprudenza di questa Corte risponde alla ratio della norma, che risiede nell'ancorare con l'ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002 ed obiet- tivamente certo ed inconfutabile, al fine di non consentire all'interessato di scegliere il periodo di riferimento maggiormente favorevole alla propria posizione per mere ragioni di convenienza.

Il Tribunale di sorveglianza si è allineato a tale costante indirizzo.

Nella sentenza impugnata, infatti, si è evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato l'istanza di patrocinio a spese dello Stato in data 5 settembre 2022 e che l'ultimo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche era previsto al 30 novembre 2022 in relazione ai redditi dell'anno 2021; non essendo, dunque, ancora scaduto detto termine, l'obbligo di indicazione non poteva che essere riferito ai redditi dell'anno 2020 per la cui dichiarazione il termine, scaduto, era fissato al 30 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso l'indicazione dei redditi personali e di quelli dei con- giunti ivi indicati in relazione all'annualità 2020, per cui, mancando un requisito es- senziale dell'istanza di ammissione a gratuito patrocinio, essa era stata logicamente dichiarata inammissibile.

La dedotta difficoltà di acquisire la dichiarazione dei redditi del 2021 relativa all'anno 2020 sottolineata dal ricorrente è del tutto irrilevante, essendo invero deci- sivo il dato dell'erroneo riferimento nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio alla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, per la quale il relativo termine di deposito non era ancora scaduto.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 309 del 1990 da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento del 7 ottobre 2022 di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Nell'ordinanza impugnata si è rilevato che, in violazione degli artt. 79, comma 1 lett. c) e 76 comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002., il Baradel non aveva indicato nell'istanza i redditi percepiti nell'anno 2020, annualità per la quale erano già scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi al momento della pre- sentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato L'obbligo previsto dall'art. 79 d.P.R. cit. di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione introduce un dato di certezza e di parità di flusso degli adempimenti gravanti sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato. Non può essere richiesta una segnalazione di redditi riferiti ad un tempo per il quale non è ancora maturato l'obbligo di presentazione della denunzia o riferiti all'ultima dichia- razione effettivamente presentata dallo stesso soggetto richiedente. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, per violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002. Si deduce che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere dal 16 ottobre 2019, aveva chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando nell'istanza di avere un reddito di euro 4.877 in riferimento a quando da lui guadagnato nell'anno precedente, come risultante dal CU 2022 per l'anno 2021. [OSCURATO:PERSONA], essendo detenuto, non aveva potuto presentare la dichiarazione dei redditi, essendogli stato sempre consegnato esclusivamente il CU relativo ai periodi di lavoro inframurario. Egli era esonerato dall'obbligo di presentarla, in quanto fruiva di un reddito esclusivamente da lavoro dipendente. Il presunto termine indicato dal Tribunale di Sorveglianza, pertanto, non doveva essere considerato. Era sufficiente la dichiarazione del datore di lavoro ovverosia la certificazione unica sostitutiva di qualsiasi dichiarazione. [OSCURATO:PERSONA] si era legittimamente riferito alla sua ultima dichiarazione dei redditi. Le disposizioni in materia, infatti, non prevedono che il reddito deve essere quello risultante dalla ultima dichiarazione depositata. L'organo giudicante avrebbe dovuto semmai sollecitare la parte ad integrare la documentazione ex art. 79 cit. oppure ad eseguire un accertamento d'ufficio ex art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al mo- mento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, anche se materialmente non presentata (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Píerri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698). Tale principio ribadito più volte dalla giurisprudenza di questa Corte risponde alla ratio della norma, che risiede nell'ancorare con l'ammissione al beneficio costituito dal patrocinio a spese dello Stato a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza ex art. 79 d.P.R. n 115 del 2002 ed obiet- tivamente certo ed inconfutabile, al fine di non consentire all'interessato di scegliere il periodo di riferimento maggiormente favorevole alla propria posizione per mere ragioni di convenienza. Il Tribunale di sorveglianza si è allineato a tale costante indirizzo. Nella sentenza impugnata, infatti, si è evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato l'istanza di patrocinio a spese dello Stato in data 5 settembre 2022 e che l'ultimo termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche era previsto al 30 novembre 2022 in relazione ai redditi dell'anno 2021; non essendo, dunque, ancora scaduto detto termine, l'obbligo di indicazione non poteva che essere riferito ai redditi dell'anno 2020 per la cui dichiarazione il termine, scaduto, era fissato al 30 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso l'indicazione dei redditi personali e di quelli dei con- giunti ivi indicati in relazione all'annualità 2020, per cui, mancando un requisito es- senziale dell'istanza di ammissione a gratuito patrocinio, essa era stata logicamente dichiarata inammissibile. La dedotta difficoltà di acquisire la dichiarazione dei redditi del 2021 relativa all'anno 2020 sottolineata dal ricorrente è del tutto irrilevante, essendo invero deci- sivo il dato dell'erroneo riferimento nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio alla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, per la quale il relativo termine di deposito non era ancora scaduto. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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