CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 43297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]00 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia con sentenza del 16/3/2023 sull'accordo delle parti applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui agli artt. 56 - 628 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 17 ottobre 2023.