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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 11944/2026

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a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAnna Pulcini-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4283/2021 depositata il 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con ricorso depositato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamentoper omesso pagamento TARI per l'anno di imposta 2016 emesso dalComune di Napoli.1.1.

I giudici di prossimità, con sentenza n. 11173/2019 accoglievano ilricorso per difetto di motivazione e infondatezza della pretesa tributaria.1.2.

Sull’appello del Comune di Napoli, la Commissione TributariaRegionale della Campania, con sentenza 4283/2021, accoglieval’impugnazione confermando la completezza motivazionale dell’avviso diaccertamento in quanto fondato su schede tecniche che, per quanto nonallegate, erano state redatte nel contraddittorio tra i funzionari RTI esottoscritte dalla società contribuente, dimostrando in tal modoquest’ultima di essere a conoscenza delle misurazioni delle superficieffettuate dai dipendenti comunali, della categoria individuata, delle tariffeapplicate, elementi contestati specificamente dalla società che ha cosìavvalorato l’adeguatezza motivazionale dell’avviso in relazione aipresupposti dell’imposizioni, sanando, ex art. 156 c.c., ogni eventualevizio dell’atto impositivo.

Per quanto concerne le tariffe applicate ed i cd.sovra costi, la Corte distrettuale ne escludeva l’illegittimità, rientrandonell’ambito delle politiche amministrative dell’ente locale che non risultanocontestate analiticamente sulla base di calcoli alternativi relativi a tarifferitenute giuste .

In ogni caso, statuiva la Corte che le tariffe erano statedeterminate dalla Giunta comunale e quindi non sindacabili dal giudicetributario, ma da altro giudice ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, inquanto il giudice adito decide solo sul rapporto tributario.La società propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, svolgendo quattro motivi, cui replica con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026MOTIVI DI DIRITTOLe doglianze sono articolate in quattro motivi1.

Al primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., si deduce la illegittimità della sentenza per aver respinto ladoglianza con la quale la società aveva dedotto la carenza motivazionaledell’avviso di accertamento ai sensi degli artt. 7 legge n. 212/2000, 3della legge n. 241/1990, 6 d.lgs. n. 31/2001, 1, comma 162, legge n.296/2006, in quanto il summenzionato atto non contiene gli elementi dacui inferire le modalità di misurazione delle superfici occupate né ad essoerano stati allegati gli atti e le informazioni utilizzate per ladeterminazione delle superficie tassata; inoltre, si deduce che l’avviso nonannovera nemmeno i dati catastali delle unità immobiliari, di cui èmenzionata solo la loro ubicazione.

Si precisa di aver denunciato unasuperficie tassabile complessiva di mq 250, mentre il Comune haindividuato una superficie di 806 mq per uffici e studi e mq 508 per idepositi, omettendo di informare il destinatario in merito alle fontiche l’ente locale avrebbe integrato l’avviso opposto in sede di giudizio, inquanto con le controdeduzioni del primo grado aveva replicato che lemisurazioni erano state delegate al raggruppamento temporaneo diimprese per le annualità 2010-2012, cui erano state conferite le attività diaccertamento e riscossione della Tarsu sul territorio comunale, rilievi che,ad avviso della società, non potrebbero essere utilizzabili per l’annualitàsuccessiva.

Si conclude nel senso che l'avviso di accertamento, anche inrettifica, contrariamente a quanto affermato dalla commissione regionale,non ha natura vincolata in quanto il suo contenuto dispositivo non èinteramente e rigidamente predeterminato dalla legge, con laconseguenza che la nullità da cui risulti affetto non può essere sanata aisensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 a norma del quale l’attoNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnato è a contenuto variabile in relazione al diverso fatto economicopresupposto.2.

Il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 111, sestocomma, e 24 Cost, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n.546/1992, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione,non avendo il decidente considerato le argomentazioni prospettate dallasocietà; inoltre la sentenza di appello dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione recherebbe una motivazione che nonconsente di comprendere l’iter logico- giuridico posto a base dellapronuncia.

In particolare, si contesta la parte della motivazione nella qualeil giudicante – dopo aver premesso che è onere del contribuente ai sensidell’art. 70 d.lgs. n. 504/1997 informare e denunciare al Comune lecondizioni che legittimano riduzioni della tarsu o sua esclusione, nonché difornire i dati relativi alla delimitazione delle aree - ha affermato che dalleschede tecniche redatte, in data 2 marzo 2016, in contraddittorio con lasocietà ed i funzionari del raggruppamento di imprese Equitalia risulta chenei due immobili adibiti ad attività commerciale ed a garage siproducevano rifiuti urbani e rifiuti assimilati.Assume la ricorrente che l’area indicata dal Comune comprende, invece,uffici e spazi in parte inidonei alla produzione di rifiuti (androne, scale,cortile, corridoi e locali tecnici), lamentando l’assimilazione del garage allacategoria 3 e quella degli uffici alla categoria 11, mentre la Corte d’appelloavrebbe deciso sulla base di una presunta non contestazione dellacontribuente, confondendo l’onere della prova ex art. 2697 c.c. conl’obbligo di motivazione.3.

Le prime due censure si rivelano infondate.3.1.

Stando alla rubrica del primo vizio in rassegna, calibrato sull’omessamotivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come lasuindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamenteNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026illustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è statoconsiderato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capacidi porre conseguentemente il contribuente nelle condizioni di potersiadeguatamente difendere.

In particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.15309 del 2021; Cass. n.27835/2025).

Inoltre, come emerge dall’avvisoallegato, risulta sia per gli immobili destinati ad alberghi – di cui sonoindicati anche i dati catastali – sia per i locali a diversa destinazione, lacategoria catastale, la destinazione, le tariffe e le aliquote applicate, oltrealle superfici tassate.Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia, pertanto, alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente ha accertato chel’avviso contiene gli elementi necessari alla individuazione dei presuppostidella tassazione e tanto risulta dall’atto impositivo allegato al ricorso.Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anchesotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentratesulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misurate le superficitassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nel giudizio dimerito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anche dallasocietà e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria del Comune.In realtà, dalle medesime difese svolte dalla ricorrente emerge che lastessa aveva denunciato una minore superficie tassabile di 250 mq, peravere escluso locali, corridoi, cortile, scala, androne e locali tecnici inNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026quanto ritenuti improduttivi di rifiuti (vedi ricorso e sentenza CTPtrascritta).Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliari oggetto diimposta identificate facilmente dalla proprietaria attraverso l’indicazionedella loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddove individuati), deveritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazionecomunale, atteso che l’accertamento relativo alla effettiva superficieproduttiva di rifiuti rileva sul piano probatorio e non su quellomotivazionale dell’atto impositivo.Questa Corte ha ribadito che, in tema di TARSU, in questo caso Tari, laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento vacondotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoversamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025).Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanzadi motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026parametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale-schedaredatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con la proprietàper la misurazione delle superfici, superfici che necessariamente risultanopiù estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, i corridoi ele scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenza umana edunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.Correttamente, indi, la Corte regionale ha affermato che il contribuentenon ha allegato alcun pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto didifesa, non avendo indicato alcuna argomentazione specifica o attivitàdifensiva preclusa dalla mancata allegazione delle schede redatte nelcontraddittorio con la società.Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte incui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta: in particolare, ilrequisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositorenell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.3401472022).3.2.

Quanto al secondo motivo, la motivazione del giudice regionale nonpuò considerarsi apparente, nè errata.Sotto il primo profilo, infatti, la Commissione ha reputato l’avvisoadeguatamente motivato in quanto basato sulle rilevazioni tecnicheNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026sottoscritte in contraddittorio tra i funzionari del RTI e la contribuente erappresentativo delle superfici occupate, della categoria attribuita,dell’ubicazione dei beni e della tariffa applicata e quindi degli elementiessenziali della pretesa.La valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso così resa risulta,altresì, conforme, in diritto, all’art. 7 legge n. 212/2000, recandosufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragionigiuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime di privativa(così,tra le tante, Cass., Sez.

T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez.

T, 21giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez.

V, 28 giugno 2017,n. 16147, Cass. Sez.

V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez.

V, 4 aprile2013, n. 8312; Cass., Sez.

V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez.

VI/III, 28settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez.

U. civ., 27dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez.

T., 25 ottobre 2022, n. 31554, cherichiama Cass., Sez.

V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez.

V, 19 aprile2013, n. 9536, Cass., Sez.

V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez.

V,6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez.

V, 14 marzo 2022, n. 8156,Cass., Sez.

VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez.

I, 19aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez.

T. 10 giugno2024, n. 16096).4.

La terza ragione di contestazione, introdotta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta l’illegittimità della sentenza per averomesso di disapplicare il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle categorietariffarie ed alla determinazione delle tariffe e della quota variabile, inrelazione agli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 650.651,652, 654, 683 legge n.147/2013 e 6 d.P.R. n. 158/1999 e relativi allegati.

Si deduce di averconfutato la legittimità del Regolamento nella parte relativa alle categorieNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026tariffarie in quanto non conformi alla legge nazionale ed europeasecondo il principio “ chi inquina paga” e di aver dedotto la violazionedell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, in quanto grava sul Comunel’onere di provare il costo effettivo del servizio di smaltimento ancherappresentano il costo previsionale complessivo senza indicazione dellesingole voci di detto costo.

Si assume che il Comune non ha applicato leriduzioni dei costi previsti da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2015, né tenuto contodell’inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti in città.5.

L’ultima censura reitera le difese esposte nel precedente mezzo diricorso, aggiungendo che i giudici regionali, nell’enucleare i motivi dicensura al regolamento, avrebbero deciso solo sui sovraccosti, omettendodi esaminare le altre censure di illegittimità che, ad avviso della ricorrente,6.

Anche le ultime due doglianze – che, in quanto concernono lamedesima quaestio iuris ne consigliano l’esame congiunto – sono prive dipregio.6.1.

L’eccezione relativa alla illegittimità del regolamento risulta scrutinatadal giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto non sindacabili le scelteamministrative adottate dall’ente e non disapplicabile il regolamento.La motivazione va integrata, a mente dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.,ponendo in evidenza che questa Corte di legittimità ha avuto modo dispecificare che la disapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi dilegittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso dipotere), di tal che la contestazione della validità dei criteri seguiti dalComune nell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alladichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, tanto più che,nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio didiscrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile insede giudiziaria (così Cass., Sez.

T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nelNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez.

T, 6 agosto 2019, nn. 20964,20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata).Cass. 14794/2025 ha ribadito che rientra nella discrezionalitàamministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione dellemodalità applicative (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn.17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità,adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6°-Trib., 24 febbraio 2023, n.5744).

Non è configurabile alcun obbligo di motivazione della deliberacomunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1, comma 683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, al pari diqualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolgead una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra letante: Cass., Sez. 5°, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6°-5, 30giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6°-5, 19 giugno 2018, n. 16165;Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5°, 26 giugno 2020,n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: Cons.

Stato,Sez. 5°, 22 marzo 2023, n. 2910; Cons.

Stato, Sez. 5°, 8 luglio 2024, n.6021; Cass., Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81).Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i qualidevono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione delle categorie edeventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità dirifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria» e l’art. 68, comma 2,lett. b, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 prevede che l'articolazionedelle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini delladeterminazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via dimassima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione… .Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026Già Cass. n. 17038/2024 ha chiarito che, in materia di Tarsu/Tari, ilpotere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciutodall'art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trovaapplicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comunerelativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre n. 507, essendoammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizidi legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge el'eccesso di potere.

Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citatod.lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate letipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva lapossibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizionemanifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti daessi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e leriduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo d.lgs.non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativipresupposti.Secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultima: Cons.

Stato, Sez.5°, 7 gennaio 2025, n. 81) rientra nella facoltà dell'ente comunale dareapplicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge 27dicembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base di parametripredeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cui alsuccessivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sullabase di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili).Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (CorteGiust., Sez. 2°, 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] SrlHotel Futura et alii vs.

Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - vedasianche Corte Giust., Gr.

Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] SA et [OSCURATO:PERSONA]), il metodo diNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026calcolo della tariffa per i rifiuti (basata ossia "sulla stima del volume dirifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiutieffettivamente prodotto e conferito"), se da un lato è frutto didiscrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stimadelle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantitàeffettivamente prodotte e conferite), dall'altro lato non deve esseremanifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantitàcomunque "producibili" (anche se non di quelle "prodotte") in termini dinatura e volume del rifiuto.

In particolare, secondo il giudice euro-unitario: "... la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamentodella gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata inbase ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base delquantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essereconsiderata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto conl'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12" (par. 51);"... le competentiautorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoconcerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" (par.55); "Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta deglielementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa suirifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni "detentori"...si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allanatura dei rifiuti da essi producibili" (par. 56).Pertanto, se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto unionaleanche il metodo "normalizzato" (basato su stime e presunzioni), dall'altrolato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circale tariffe calcolate con metodo "normalizzato") occorre ripiegare su metodidiversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili(metodo "puntuale").Ne discende che, non essendo sindacabile tale aspetto specifico delledelibere tariffarie dal giudice tributario (in base alla stessa prospettazioneNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026della ricorrente, che non ha contestato le ragioni poste a monte di taleopzione), la disapplicazione del regolamento comunale IUC per leconsiderazioni esposte non ha alcun fondamento.6.2.

Quanto alla predicata illegittimità del regolamento comunale in meritoalla quantificazione di sovraccosti del servizio, la Corte regionale hamotivato reputando non sindacabili le scelte tecnico- amministrativedell’amministrazione comunale, in tale decisione assorbendo anche laquestione genericamente dedotta secondo cui i costi del servizio diraccolta dei rifiuti sarebbero stati traslati sui contribuenti, il che sarebbe,peraltro, in linea con il principio unionale chi inquina paga .In particolare, il giudicante ha ritenuto che i costi del servizio Tari e i sovracosti inclusi nell’importo riportato nel PEF, ancorchè questionilegittimamente sollevate dalla società, attengono alle politicheamministrative perseguite dall’ente impositore perseguite con attiamministrativi che non possono essere sindacati dalla giustizia tributaria .6.3.

Sotto altro versante, parte contribuente ha trascurato di trascrivere ipassi salienti delle clausole del regolamento comunale concernenti idedotti costi (o sovraccosti) del servizio che renderebbero illegittimo ilprovvedimento.Va rilevato, invero, che, qualora con il ricorso per cassazione siano dedottivizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta il requisitodi autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., inquanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocateo abbia il testo delle norme in allegato, al fine di consentire alla Corte dicassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in baseal ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass. n. 28570/2019); difatti, per i regolamenti comunali,trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto ilcaso delle fonti para primarie o sub primarie, quale lo statuto comunale),Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026non vale invero il principio "iura novit curia" (Cass. 5298/2019;19360/2018; 18661/2006 e Cass.n.12786/2006).Nel caso di specie, i motivi di ricorso in esame non contengono latrascrizione delle norme del regolamento evocate né richiamano ad unallegato del ricorso recante quelle norme (Cass. n. 8200/2021; Cass. n.7928/2022).7.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.7.1.

Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.A carico della parte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso,sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n.4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 200,00 europer esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eAnna Pulcini-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4283/2021 depositata il 18/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con ricorso depositato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di accertamentoper omesso pagamento TARI per l'anno di imposta 2016 emesso dalComune di Napoli.1.1. I giudici di prossimità, con sentenza n. 11173/2019 accoglievano ilricorso per difetto di motivazione e infondatezza della pretesa tributaria.1.2. Sull’appello del Comune di Napoli, la Commissione TributariaRegionale della Campania, con sentenza 4283/2021, accoglieval’impugnazione confermando la completezza motivazionale dell’avviso diaccertamento in quanto fondato su schede tecniche che, per quanto nonallegate, erano state redatte nel contraddittorio tra i funzionari RTI esottoscritte dalla società contribuente, dimostrando in tal modoquest’ultima di essere a conoscenza delle misurazioni delle superficieffettuate dai dipendenti comunali, della categoria individuata, delle tariffeapplicate, elementi contestati specificamente dalla società che ha cosìavvalorato l’adeguatezza motivazionale dell’avviso in relazione aipresupposti dell’imposizioni, sanando, ex art. 156 c.c., ogni eventualevizio dell’atto impositivo. Per quanto concerne le tariffe applicate ed i cd.sovra costi, la Corte distrettuale ne escludeva l’illegittimità, rientrandonell’ambito delle politiche amministrative dell’ente locale che non risultanocontestate analiticamente sulla base di calcoli alternativi relativi a tarifferitenute giuste . In ogni caso, statuiva la Corte che le tariffe erano statedeterminate dalla Giunta comunale e quindi non sindacabili dal giudicetributario, ma da altro giudice ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, inquanto il giudice adito decide solo sul rapporto tributario.La società propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata inepigrafe, svolgendo quattro motivi, cui replica con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026MOTIVI DI DIRITTOLe doglianze sono articolate in quattro motivi1. Al primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., si deduce la illegittimità della sentenza per aver respinto ladoglianza con la quale la società aveva dedotto la carenza motivazionaledell’avviso di accertamento ai sensi degli artt. 7 legge n. 212/2000, 3della legge n. 241/1990, 6 d.lgs. n. 31/2001, 1, comma 162, legge n.296/2006, in quanto il summenzionato atto non contiene gli elementi dacui inferire le modalità di misurazione delle superfici occupate né ad essoerano stati allegati gli atti e le informazioni utilizzate per ladeterminazione delle superficie tassata; inoltre, si deduce che l’avviso nonannovera nemmeno i dati catastali delle unità immobiliari, di cui èmenzionata solo la loro ubicazione. Si precisa di aver denunciato unasuperficie tassabile complessiva di mq 250, mentre il Comune haindividuato una superficie di 806 mq per uffici e studi e mq 508 per idepositi, omettendo di informare il destinatario in merito alle fontiche l’ente locale avrebbe integrato l’avviso opposto in sede di giudizio, inquanto con le controdeduzioni del primo grado aveva replicato che lemisurazioni erano state delegate al raggruppamento temporaneo diimprese per le annualità 2010-2012, cui erano state conferite le attività diaccertamento e riscossione della Tarsu sul territorio comunale, rilievi che,ad avviso della società, non potrebbero essere utilizzabili per l’annualitàsuccessiva. Si conclude nel senso che l'avviso di accertamento, anche inrettifica, contrariamente a quanto affermato dalla commissione regionale,non ha natura vincolata in quanto il suo contenuto dispositivo non èinteramente e rigidamente predeterminato dalla legge, con laconseguenza che la nullità da cui risulti affetto non può essere sanata aisensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990 a norma del quale l’attoNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnato è a contenuto variabile in relazione al diverso fatto economicopresupposto.2. Il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., reca la denuncia di violazione degli artt. 111, sestocomma, e 24 Cost, nonché degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, d.lgs. n.546/1992, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione,non avendo il decidente considerato le argomentazioni prospettate dallasocietà; inoltre la sentenza di appello dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione recherebbe una motivazione che nonconsente di comprendere l’iter logico- giuridico posto a base dellapronuncia. In particolare, si contesta la parte della motivazione nella qualeil giudicante – dopo aver premesso che è onere del contribuente ai sensidell’art. 70 d.lgs. n. 504/1997 informare e denunciare al Comune lecondizioni che legittimano riduzioni della tarsu o sua esclusione, nonché difornire i dati relativi alla delimitazione delle aree - ha affermato che dalleschede tecniche redatte, in data 2 marzo 2016, in contraddittorio con lasocietà ed i funzionari del raggruppamento di imprese Equitalia risulta chenei due immobili adibiti ad attività commerciale ed a garage siproducevano rifiuti urbani e rifiuti assimilati.Assume la ricorrente che l’area indicata dal Comune comprende, invece,uffici e spazi in parte inidonei alla produzione di rifiuti (androne, scale,cortile, corridoi e locali tecnici), lamentando l’assimilazione del garage allacategoria 3 e quella degli uffici alla categoria 11, mentre la Corte d’appelloavrebbe deciso sulla base di una presunta non contestazione dellacontribuente, confondendo l’onere della prova ex art. 2697 c.c. conl’obbligo di motivazione.3. Le prime due censure si rivelano infondate.3.1. Stando alla rubrica del primo vizio in rassegna, calibrato sull’omessamotivazione dell’avviso di accertamento, non può non evidenziarsi come lasuindicata valutazione del Giudice regionale sia stata ampiamenteNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026illustrativa delle ragioni per le quali l’avviso oggetto di contenzioso è statoconsiderato compiutamente motivato nei suoi elementi costitutivi, capacidi porre conseguentemente il contribuente nelle condizioni di potersiadeguatamente difendere. In particolare, il requisito motivazionale esige,oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi dellaposizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioniadducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 28375 del 2018; Cass. n.15309 del 2021; Cass. n.27835/2025). Inoltre, come emerge dall’avvisoallegato, risulta sia per gli immobili destinati ad alberghi – di cui sonoindicati anche i dati catastali – sia per i locali a diversa destinazione, lacategoria catastale, la destinazione, le tariffe e le aliquote applicate, oltrealle superfici tassate.Nella fattispecie sub iudice, non si evidenzia, pertanto, alcuna insufficienzamotivazionale dell’avviso, tanto che anche il decidente ha accertato chel’avviso contiene gli elementi necessari alla individuazione dei presuppostidella tassazione e tanto risulta dall’atto impositivo allegato al ricorso.Val poi la pena di aggiungere che il motivo si presenta infondato anchesotto altri profili, in quanto le ragioni di contestazioni si sono concentratesulla mancata indicazione dei dati con cui sono state misurate le superficitassabili, misurazione che il Comune ha poi affermato nel giudizio dimerito, di aver estratto dalla scheda tecnica sottoscritta anche dallasocietà e redatta, in sede di sopralluogo, dalla concessionaria del Comune.In realtà, dalle medesime difese svolte dalla ricorrente emerge che lastessa aveva denunciato una minore superficie tassabile di 250 mq, peravere escluso locali, corridoi, cortile, scala, androne e locali tecnici inNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026quanto ritenuti improduttivi di rifiuti (vedi ricorso e sentenza CTPtrascritta).Una volta indicata la superficie occupata e le unità immobiliari oggetto diimposta identificate facilmente dalla proprietaria attraverso l’indicazionedella loro ubicazione (ed anche dei dati catastali laddove individuati), deveritenersi assolto l’onere motivazionale a carico dell’amministrazionecomunale, atteso che l’accertamento relativo alla effettiva superficieproduttiva di rifiuti rileva sul piano probatorio e non su quellomotivazionale dell’atto impositivo.Questa Corte ha ribadito che, in tema di TARSU, in questo caso Tari, laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento vacondotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi dicompetenza degli enti locali, dall'art. 1, comma 162, della legge n. 296 del2006, sicché, ove l'accertamento venga effettuata sulla base dell'omessoversamento, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della superficieaccertata o della tariffa ritenuta applicabile, in quanto tali elementi,integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre deliberecomunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesatributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indaginieffettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenirenell'eventuale successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 5, Ordinanza n.20620 del 31/07/2019; Cass. n. 26691/2025 del 03-10-2025).Va, pertanto, escluso che possa essere censurata come mancanzadi motivazione l’omessa individuazione di tutte le fonti probatorie o delleindagini effettuate per rideterminare l’area, ben potendo tali indicazioniessere fornite nell’eventuale successiva fase contenziosa, in cui l’enteimpositore ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti perl’applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026parametri (Cass., Sez. 5″, 31 luglio 2019, n. 20620; Cass., Sez. 5″, 13agosto 2020, n. 16996).Nel caso in esame, il Comune ha prodotto in giudizio il verbale-schedaredatta all’esito del sopralluogo svolto nel contradditorio con la proprietàper la misurazione delle superfici, superfici che necessariamente risultanopiù estese di quelle dichiarate, poiché l’androne come il cortile, i corridoi ele scale sono, com’è noto, ambienti che consentono la presenza umana edunque indubbiamente produttivi di rifiuti urbani o assimilati.Correttamente, indi, la Corte regionale ha affermato che il contribuentenon ha allegato alcun pregiudizio effettivo e concreto al suo diritto didifesa, non avendo indicato alcuna argomentazione specifica o attivitàdifensiva preclusa dalla mancata allegazione delle schede redatte nelcontraddittorio con la società.Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte incui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesatributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta: in particolare, ilrequisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremisoggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltantol'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentanodi delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositorenell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate algiudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivoverificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesaimpositiva (Sez. 5, n. 26431 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n.3401472022).3.2. Quanto al secondo motivo, la motivazione del giudice regionale nonpuò considerarsi apparente, nè errata.Sotto il primo profilo, infatti, la Commissione ha reputato l’avvisoadeguatamente motivato in quanto basato sulle rilevazioni tecnicheNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026sottoscritte in contraddittorio tra i funzionari del RTI e la contribuente erappresentativo delle superfici occupate, della categoria attribuita,dell’ubicazione dei beni e della tariffa applicata e quindi degli elementiessenziali della pretesa.La valutazione di sufficienza motivazionale dell’avviso così resa risulta,altresì, conforme, in diritto, all’art. 7 legge n. 212/2000, recandosufficiente indicazione tanto dei presupposti di fatto quanto delle ragionigiuridiche della pretesa; e ciò con speciale riguardo al nucleofondamentale della controversia, costituito appunto dalle superfici ritenutetassabili perché produttive di rifiuti non esenti dal regime di privativa(così,tra le tante, Cass., Sez. T, 27 giugno 2023, n. 18387; Cass., Sez. T, 21giugno 2023, n. 17840, che richiama cfr. Cass., Sez. V, 28 giugno 2017,n. 16147, Cass. Sez. V, 13 febbraio 2015, n. 2928, Cass., Sez. V, 4 aprile2013, n. 8312; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2022, n. 37170; Cass., Sez. 5civ., 13 novembre 2018, n. 29093, che richiama Cass. Sez. VI/III, 28settembre 2016, n. 19048 e, sul piano generale, Cass., Sez. U. civ., 27dicembre 2019, n. 34469; Cass., Sez. T., 25 ottobre 2022, n. 31554, cherichiama Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8312, Cass., Sez. V, 19 aprile2013, n. 9536, Cass., Sez. V, 10 dicembre 2021, n. 39283, Cass., Sez. V,6 novembre 2019, n. 28570, Cass., Sez. V, 14 marzo 2022, n. 8156,Cass., Sez. VI/V, 11 maggio 2022, n. 14905 ed ancora Cass., Sez. I, 19aprile 2022, n. 12481; ancora, più recentemente, Cass., Sez. T. 10 giugno2024, n. 16096).4. La terza ragione di contestazione, introdotta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta l’illegittimità della sentenza per averomesso di disapplicare il [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle categorietariffarie ed alla determinazione delle tariffe e della quota variabile, inrelazione agli artt. 7 d.lgs. n. 546/1992, 650.651,652, 654, 683 legge n.147/2013 e 6 d.P.R. n. 158/1999 e relativi allegati. Si deduce di averconfutato la legittimità del Regolamento nella parte relativa alle categorieNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026tariffarie in quanto non conformi alla legge nazionale ed europeasecondo il principio “ chi inquina paga” e di aver dedotto la violazionedell’art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, in quanto grava sul Comunel’onere di provare il costo effettivo del servizio di smaltimento ancherappresentano il costo previsionale complessivo senza indicazione dellesingole voci di detto costo. Si assume che il Comune non ha applicato leriduzioni dei costi previsti da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2015, né tenuto contodell’inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti in città.5. L’ultima censura reitera le difese esposte nel precedente mezzo diricorso, aggiungendo che i giudici regionali, nell’enucleare i motivi dicensura al regolamento, avrebbero deciso solo sui sovraccosti, omettendodi esaminare le altre censure di illegittimità che, ad avviso della ricorrente,6. Anche le ultime due doglianze – che, in quanto concernono lamedesima quaestio iuris ne consigliano l’esame congiunto – sono prive dipregio.6.1. L’eccezione relativa alla illegittimità del regolamento risulta scrutinatadal giudice di merito nella parte in cui ha ritenuto non sindacabili le scelteamministrative adottate dall’ente e non disapplicabile il regolamento.La motivazione va integrata, a mente dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.,ponendo in evidenza che questa Corte di legittimità ha avuto modo dispecificare che la disapplicazione può effettuarsi solo in presenza di vizi dilegittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge ed eccesso dipotere), di tal che la contestazione della validità dei criteri seguiti dalComune nell’adottare la delibera non è sufficiente per pervenire alladichiarazione (incidentale) d’illegittimità della stessa, tanto più che,nell’ambito degli atti regolamentari dei comuni, esiste uno spazio didiscrezionalità di orientamento politico-amministrativo, insindacabile insede giudiziaria (così Cass., Sez. T, 4 marzo 2015, n. 4321 e nelNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026medesimo senso, tra le tante, Cass., Sez. T, 6 agosto 2019, nn. 20964,20965, 20966 e la giurisprudenza ivi richiamata).Cass. 14794/2025 ha ribadito che rientra nella discrezionalitàamministrativa e tecnica dell'ente impositore la concreta declinazione dellemodalità applicative (da ultime: Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, nn.17038, 17051, 17058 e 17123) in ossequio ai canoni di proporzionalità,adeguatezza e necessarietà (Cass., Sez. 6°-Trib., 24 febbraio 2023, n.5744). Non è configurabile alcun obbligo di motivazione della deliberacomunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del D.Lgs. 15novembre 1993, n. 507 (nonché della tariffa di cui all'art. 1, comma 683,della legge 27 dicembre 2013, n. 147), poiché la stessa, al pari diqualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolgead una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari,occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (tra letante: Cass., Sez. 5°, 26 marzo 2014, n. 7044; Cass., Sez. 6°-5, 30giugno 2017, n. 16289; Cass., Sez. 6°-5, 19 giugno 2018, n. 16165;Cass., Sez. 5°, 15 marzo 2019, n. 7437; Cass., Sez. 5°, 26 giugno 2020,n. 12783; per la giurisprudenza amministrativa, si rinvia a: Cons. Stato,Sez. 5°, 22 marzo 2023, n. 2910; Cons. Stato, Sez. 5°, 8 luglio 2024, n.6021; Cass., Sez. 5°, 7 gennaio 2025, n. 81).Ora, l’art. 68, comma 1, lett. a, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507demanda l’applicazione della TARSU ai regolamenti comunali, i qualidevono prevedere, tra l’altro: «a) la classificazione delle categorie edeventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità dirifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria» e l’art. 68, comma 2,lett. b, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 prevede che l'articolazionedelle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini delladeterminazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via dimassima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione… .Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026Già Cass. n. 17038/2024 ha chiarito che, in materia di Tarsu/Tari, ilpotere giudiziale di disapplicazione degli atti regolamentari, riconosciutodall'art. 7, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non trovaapplicazione in relazione alla scelta tecnica amministrativa del Comunerelativa alla classificazione delle categorie con omogenea potenzialità dirifiuti di cui all'art. 68, comma 2, del d.lgs. 15 novembre n. 507, essendoammessa, viceversa, la disapplicazione solo in presenza di ben precisi vizidi legittimità dell'atto, quali l'incompetenza, la violazione di legge el'eccesso di potere. Il concetto di omogeneità, di cui all'art. 68 del citatod.lgs., dei beni inclusi nelle diverse categorie in cui sono raggruppate letipologie di rifiuti deve essere verificato in astratto, fatta sempre salva lapossibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizionemanifestamente non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti daessi producibili, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e leriduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 del medesimo d.lgs.non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previstesituazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativipresupposti.Secondo la giurisprudenza amministrativa (da ultima: Cons. Stato, Sez.5°, 7 gennaio 2025, n. 81) rientra nella facoltà dell'ente comunale dareapplicazione al metodo normalizzato di cui al comma 651 della legge 27dicembre 2013, n. 147 (applicazione della tariffa sulla base di parametripredeterminati dal legislatore) oppure al metodo puntuale di cui alsuccessivo comma 652 della stessa legge (applicazione della tariffa sullabase di una valutazione quantitativa dei rifiuti effettivamente producibili).Analogamente, anche in base alla giurisprudenza comunitaria (CorteGiust., Sez. 2°, 16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] SrlHotel Futura et alii vs. Comune di [OSCURATO:SOCIETA] - vedasianche Corte Giust., Gr. Sez., 24 giugno 2008, causa C-188/07, [OSCURATO:PERSONA] vs. [OSCURATO:PERSONA] SA et [OSCURATO:PERSONA]), il metodo diNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026calcolo della tariffa per i rifiuti (basata ossia "sulla stima del volume dirifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sul quantitativo di rifiutieffettivamente prodotto e conferito"), se da un lato è frutto didiscrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia basato su una stimadelle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantitàeffettivamente prodotte e conferite), dall'altro lato non deve esseremanifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantitàcomunque "producibili" (anche se non di quelle "prodotte") in termini dinatura e volume del rifiuto. In particolare, secondo il giudice euro-unitario: "... la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamentodella gestione e dello smaltimento dei rifiuti urbani, una tassa calcolata inbase ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base delquantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essereconsiderata, allo stato attuale del diritto comunitario, in contrasto conl'art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12" (par. 51);"... le competentiautorità nazionali dispongono di un'ampia discrezionalità per quantoconcerne la determinazione delle modalità di calcolo di siffatta tassa" (par.55); "Spetta pertanto al giudice a quo accertare, sulla scorta deglielementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se la tassa suirifiuti su cui verte la causa principale non comporti che taluni "detentori"...si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o allanatura dei rifiuti da essi producibili" (par. 56).Pertanto, se da un lato è ammissibile e compatibile con il diritto unionaleanche il metodo "normalizzato" (basato su stime e presunzioni), dall'altrolato in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circale tariffe calcolate con metodo "normalizzato") occorre ripiegare su metodidiversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili(metodo "puntuale").Ne discende che, non essendo sindacabile tale aspetto specifico delledelibere tariffarie dal giudice tributario (in base alla stessa prospettazioneNumero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026della ricorrente, che non ha contestato le ragioni poste a monte di taleopzione), la disapplicazione del regolamento comunale IUC per leconsiderazioni esposte non ha alcun fondamento.6.2. Quanto alla predicata illegittimità del regolamento comunale in meritoalla quantificazione di sovraccosti del servizio, la Corte regionale hamotivato reputando non sindacabili le scelte tecnico- amministrativedell’amministrazione comunale, in tale decisione assorbendo anche laquestione genericamente dedotta secondo cui i costi del servizio diraccolta dei rifiuti sarebbero stati traslati sui contribuenti, il che sarebbe,peraltro, in linea con il principio unionale chi inquina paga .In particolare, il giudicante ha ritenuto che i costi del servizio Tari e i sovracosti inclusi nell’importo riportato nel PEF, ancorchè questionilegittimamente sollevate dalla società, attengono alle politicheamministrative perseguite dall’ente impositore perseguite con attiamministrativi che non possono essere sindacati dalla giustizia tributaria .6.3. Sotto altro versante, parte contribuente ha trascurato di trascrivere ipassi salienti delle clausole del regolamento comunale concernenti idedotti costi (o sovraccosti) del servizio che renderebbero illegittimo ilprovvedimento.Va rilevato, invero, che, qualora con il ricorso per cassazione siano dedottivizi relativi a regolamenti comunali, il ricorso in tanto rispetta il requisitodi autosufficienza imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366 c.p.c., inquanto rechi la integrale trascrizione delle norme del regolamento evocateo abbia il testo delle norme in allegato, al fine di consentire alla Corte dicassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in baseal ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; Cass. n.16147/2017; Cass. n. 28570/2019); difatti, per i regolamenti comunali,trattandosi di norme secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto ilcaso delle fonti para primarie o sub primarie, quale lo statuto comunale),Numero registro generale 32009/2021Numero sezionale 2405/2026Numero di raccolta generale 11944/2026Data pubblicazione 30/04/2026non vale invero il principio "iura novit curia" (Cass. 5298/2019;19360/2018; 18661/2006 e Cass.n.12786/2006).Nel caso di specie, i motivi di ricorso in esame non contengono latrascrizione delle norme del regolamento evocate né richiamano ad unallegato del ricorso recante quelle norme (Cass. n. 8200/2021; Cass. n.7928/2022).7. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.7.1. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza.A carico della parte ricorrente, stante la declaratoria di rigetto del ricorso,sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto secondo un accertamento spettanteall’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n.4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione dellespese di lite che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre 200,00 europer esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezionetributaria della Corte di Cassazione.Il PresidenteUgo Candia