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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20153/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.128/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 658/2022 depositata il 19/05/2022.

Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Sentiti l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e F. Celestino per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] n.

THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, l’Agenzia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale.

2. Tali contestazioni si riferivano ai fatti di cui all’avviso di accertamenton.

THQ001D01624, emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2011, ed allegato all’atto di contestazione sanzioni.

3. La società [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era risultata coinvolta in un processo di intermediazione illecita di manodopera, che aveva determinato evasioni fiscali e contributive. [OSCURATO:PERSONA] impugnava quest’atto, deducendo in primo luogo il difetto di motivazione dell’atto e, nel merito, di non avere partecipato in alcun modo al disegno frodatorio posto in essere da [OSCURATO:SOCIETA] u nipersonale, e di non averne ricavato alcun ritorno economico. 4.

Con sentenza n. 85/2018 la CTP di Ravenna accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato.

5. L’appello erariale veniva a sua volta rigettato dalla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe la quale osservava che l’atto si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto portatore di un interesse ad attenuare in qualche modo la propria posizione processuale.

6. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo.

7. Ha resistitocon controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Davanti a questa Sezione pendono altri giudizi che vedono come parte [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: RG n. 27121/2015, attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73; RG n. 27064/2018, attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 27066/2018 , attinente all’atto di contestazione THQCO3A00597, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e coautore delle violazioni già contestate (con atti THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA], attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73.

2. Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il Papaleo ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 27066/2018 e trattazione congiunta delle cause.

3. Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 pubblicate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023.

4. Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelleiscritte RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 27066/2018.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.128/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 658/2022 depositata il 19/05/2022. Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Sentiti l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e F. Celestino per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] n. THQCODA00879/2016 per l’anno di imposta 2011, l’Agenzia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle sanzioni, il concorso ex art. 9 d.lgs. n. 471/1997, nelle violazioni fiscali commesse da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale. 2. Tali contestazioni si riferivano ai fatti di cui all’avviso di accertamenton. THQ001D01624, emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno di imposta 2011, ed allegato all’atto di contestazione sanzioni. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA] unipersonale, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], era risultata coinvolta in un processo di intermediazione illecita di manodopera, che aveva determinato evasioni fiscali e contributive. [OSCURATO:PERSONA] impugnava quest’atto, deducendo in primo luogo il difetto di motivazione dell’atto e, nel merito, di non avere partecipato in alcun modo al disegno frodatorio posto in essere da [OSCURATO:SOCIETA] u nipersonale, e di non averne ricavato alcun ritorno economico. 4. Con sentenza n. 85/2018 la CTP di Ravenna accoglieva il ricorso ed annullava l’atto impugnato. 5. L’appello erariale veniva a sua volta rigettato dalla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe la quale osservava che l’atto si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], soggetto portatore di un interesse ad attenuare in qualche modo la propria posizione processuale. 6. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidato ad un motivo. 7. Ha resistitocon controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Davanti a questa Sezione pendono altri giudizi che vedono come parte [OSCURATO:PERSONA] e segnatamente: RG n. 27121/2015, attinente all’impugnativa di altro atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, sempre ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73; RG n. 27064/2018, attinente all’impugnativa degli atti di contestazione THBCOCE02329/2015 e THBCOCE02331/2015, per gli anni 2009-2010, emessi, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e assunto coautore delle violazioni contestate alla società e ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 e amministratore di fatto della detta società; RG n. 27066/2018 , attinente all’atto di contestazione THQCO3A00597, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA] e coautore delle violazioni già contestate (con atti THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA], attinto in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73. 2. Nell’ambito dei giudizi RG nn. 27121/2015 e 27064/2018 il Papaleo ha depositato istanza di riunione al presente giudizio e a quello R.G. n. 27066/2018 e trattazione congiunta delle cause. 3. Con ordinanze interlocutorie nn. 9404/2024 e 9414/2024 pubblicate l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause RG n. 27121/2015 e RG n. 27064/2018 per la trattazione congiunta con quelle RG n. 27066/2018 e RG n. 128/2023. 4. Conseguentemente, deve differirsi la decisione sulla presente causa e disporsi rinvio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con le cause sopra indicate. p.q.m. dispone rinvio a nuovo ruolo della presente causa per la trattazione congiunta con quelleiscritte RG n. 27121/2015, RG n. 27064/2018 e RG n. 27066/2018.
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