CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo - che contesta la logicità e la coerenza della motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) - neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071) -, in presenza, comunque, di un apparato motivazionale - risultante, tra l'altro, dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi - che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); che il secondo motivo - che si duole della mancata riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente nel delitto di favoreggiamento personale -, oltre che genericamente articolato, perché non coglie la ratio decidendi della statuizione sul punto, ossia che «alcun argomento e concreto elemento a sostegno di tale riqualificazione risultava esposto nell'atto di appello, avendovi fatto solo genericamente cenno il difensore nel corso dell'udienza» (cfr. pag. 8, utlimo capoverso della sentenza impugnata), è interamente versato in fatto; - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, prospetta questione genericamente articolata, in quanto illustrata tramite riferimenti astratti (cioè, privi di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della sentenza impugnata); non consentita nel giudizio di legittimità; comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estens