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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22874/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 30347-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 11, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1141/2020 del TRIBUNALE di ANCONA , depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada con il quale il Comune di Montemarciano le aveva contestato la violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, per non aver comunicato nel termine di legge il nominativo del responsabile della violazione dell’art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per superamento del limite di velocità di più di 10 km/h, ma di non più di 40 km/h.

Con sentenza n. 459/2016, resa nella resistenza dell’ente locale, il Giudice di Pace di Ancona accoglieva l’opposizione annullando il verbale.

Con la sentenza impugnata, n. 1411/2020, il Tribunale di Ancona accoglieva il gravame interposto dal Comune di Montemarciano avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente.

Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Montemarciano.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 126 bis del codice della strada, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare l’illegittimità del verbale di contestazione relativo alla violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, in conseguenza del venir meno del presupposto verbale di violazione per eccesso di velocità, contro il quale la Valerii aveva interposto opposizione al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, la quale non era stata esaminata dall’Autorità amministrativa nel termine previsto dalla legge.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 126 bis del codice della strada e 3 della legge n. 689 del 1981, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Valerii aveva comunicato i dati della persona che si trovava alla guida del suo veicolo, ma non aveva potuto allegare anche la dichiarazione a firma di quest’ultima, per fatto non dipendente dalla sua volontà.

In particolare, secondo la ricorrente, i due figli ai quali lei aveva affidato la sua vettura le avevano fornito versioni differenti, in relazione a chi di loro si trovasse alla guida del mezzo al momento della contestazione dell’illecito di cui all’art. 142 del codice della strada.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, c.p.c., 126 bis del codice della strada e 3 della legge n. 689 del 1981, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto che essa non aveva provato di aver impiegato l’ordinaria diligenza nel tentativo di individuare il responsabile effettivo della violazione di eccesso di velocità contestata, senza tuttavia ammettere le istanze istruttorie che, anche a tal fine, la ricorrente aveva articolato.In relazione al primo motivodi ricorso, si osserva che in in merito al rapporto corrente tra la contestazione della violazione dell’art. 126 bis del codice della strada ed il verbale presupposto, di contestazione di altra e diversa violazione di norme previste dal medesimo codice, questa Corte ha, da un lato, affermato il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto –ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice–a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali”(Cass. Sez.2, Sentenza n. 22881 del 10/11/2010 , Rv. 615544; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 15542 del 23/07/2015 , Rv. 636027 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018 , Rv. 649590).

Dall’altro lato, tuttavia, è stato recentemente affermato il diverso principio secondoche “… la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. –consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta– si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti.

Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 , Rv. 665550).

Si configura, dunque, un contrasto interno alla giurisprudenza della sezione, che rende opportuno il rinvio della causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione controversa.

Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, affinch é esso sia trattato in udienza pubblica P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia tratt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 30347-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 11, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 1141/2020 del TRIBUNALE di ANCONA , depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione al codice della strada con il quale il Comune di Montemarciano le aveva contestato la violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, per non aver comunicato nel termine di legge il nominativo del responsabile della violazione dell’art. 142, ottavo comma, del codice della strada, per superamento del limite di velocità di più di 10 km/h, ma di non più di 40 km/h. Con sentenza n. 459/2016, resa nella resistenza dell’ente locale, il Giudice di Pace di Ancona accoglieva l’opposizione annullando il verbale. Con la sentenza impugnata, n. 1411/2020, il Tribunale di Ancona accoglieva il gravame interposto dal Comune di Montemarciano avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente. Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Comune di Montemarciano. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 126 bis del codice della strada, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto ravvisare l’illegittimità del verbale di contestazione relativo alla violazione dell’art. 126 bis del codice della strada, in conseguenza del venir meno del presupposto verbale di violazione per eccesso di velocità, contro il quale la Valerii aveva interposto opposizione al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del codice della strada, la quale non era stata esaminata dall’Autorità amministrativa nel termine previsto dalla legge. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 126 bis del codice della strada e 3 della legge n. 689 del 1981, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la Valerii aveva comunicato i dati della persona che si trovava alla guida del suo veicolo, ma non aveva potuto allegare anche la dichiarazione a firma di quest’ultima, per fatto non dipendente dalla sua volontà. In particolare, secondo la ricorrente, i due figli ai quali lei aveva affidato la sua vettura le avevano fornito versioni differenti, in relazione a chi di loro si trovasse alla guida del mezzo al momento della contestazione dell’illecito di cui all’art. 142 del codice della strada. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113, c.p.c., 126 bis del codice della strada e 3 della legge n. 689 del 1981, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ritenuto che essa non aveva provato di aver impiegato l’ordinaria diligenza nel tentativo di individuare il responsabile effettivo della violazione di eccesso di velocità contestata, senza tuttavia ammettere le istanze istruttorie che, anche a tal fine, la ricorrente aveva articolato.In relazione al primo motivodi ricorso, si osserva che in in merito al rapporto corrente tra la contestazione della violazione dell’art. 126 bis del codice della strada ed il verbale presupposto, di contestazione di altra e diversa violazione di norme previste dal medesimo codice, questa Corte ha, da un lato, affermato il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto –ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice–a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali”(Cass. Sez.2, Sentenza n. 22881 del 10/11/2010 , Rv. 615544; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 15542 del 23/07/2015 , Rv. 636027 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018 , Rv. 649590). Dall’altro lato, tuttavia, è stato recentemente affermato il diverso principio secondoche “… la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. –consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta– si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022 , Rv. 665550). Si configura, dunque, un contrasto interno alla giurisprudenza della sezione, che rende opportuno il rinvio della causa alla pubblica udienza per l’approfondimento della questione controversa. Il ricorso va di conseguenza rinviato a nuovo ruolo, affinch é esso sia trattato in udienza pubblica P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia il ricorso a nuovo ruolo, affinché esso sia tratt
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