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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16117/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GASPARE STURZOche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Preliminarmente, deve darsi atto che, all’udienza del 12 febbraio 2026, il difensore difiducia del ricorrente ha presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento ed il Collegioha disposto lo stralcio della posizione dell’imputato e la formazione di autonomo fascicolo,rinviando all’odierna udienza, con sospensione dei termini di prescrizione.2.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diBari, emessa il 22 luglio 2022, ha ritenuto la sussistenza di una organizzazione criminosaarmata e di stampo mafioso, indicata come articolazione della batteria [OSCURATO:PERSONA] einserita nella cosiddetta [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla commissione di una serie di delitticontro il patrimonio e l’ordine pubblico, operante nel territorio di Foggia e comuni limitrofi dal2008 sino all’attualità.3.

Nell’ambito di questo procedimento era stato contestato al ricorrente, in origine, ilreato di partecipazione alla associazione mafiosa descritta al capo 1 ed il reato di estorsionepluriaggravata di cui al capo

12.4. La Corte di appello ha assolto il ricorrente dalla imputazione associativa e, quanto alreato di estorsione, ha escluso le circostanze aggravanti del fatto commesso da esponentemafioso con il fine di agevolare una cosca ritenendo integrata soltanto l’aggravante dell’usodel metodo mafioso.5.

Previa rinuncia del ricorrente ad ogni altro motivo di ricorso, si insiste soltanto neldedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso con riferimento al reato di estorsione dicui al capo 12 della imputazione.Si sostiene che la semplice indicazione del latore della richiesta estorsiva (CorcelliPasquale) di un “amico” o di “amici là” quali beneficiari della pretesa – da identificare nellostesso ricorrente e nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetti entrambi non mafiosi - nonavrebbe potuto configurare l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, non essendo stateveicolate altre indicazioni rappresentative in tal senso, essendosi fatta allusione solo allariscossione di un credito di persona non mafiosa agli arresti domiciliari e non almantenimento di sodali detenuti, mentre le evidenze valorizzate dalla Corte di merito – insenso, peraltro, non conforme al Tribunale - varrebbero solo a configurare l’estorsione manon l’aggravante, come il riferimento ad un luogo di riunioni tuttavia non connotato damafiosità (il [OSCURATO:PERSONA] gestito dal ricorrente) e che la stessa vittima indicava agli estorsori,nonché il riferimento ad un incendio di un campo di grano subito dalla persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di appello ha assolto il ricorrente dal reato associativo di cui al capo 1 ed haescluso, con riguardo al residuo reato di estorsione descritto al capo 12, le circostanzeaggravanti dell’essere stato il delitto commesso da soggetti intranei ad un clan mafioso (talinon essendo né il ricorrente né i suoi correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e delfine di agevolazione di un sodalizio di quello stampo (non venendo il reato catalogato tra ireati-scopo del gruppo criminale organizzato).In sostanza, l’estorsione di che trattasi è stata sganciata dal contesto associativo chepermea tutte le altre vicende analizzate nel processo, circostanza, tuttavia, non ancoratroncante ai fini della verifica inerente alla sussistenza dell’utilizzo oggettivo del metodomafioso, il quale, come è noto, può aversi anche da parte di soggetti del tutto avulsi dacontesti di quella natura criminale.2.

Fatta questa premessa, il ricorso è fondato.A fg. 116 della sentenza impugnata, la Corte di appello, per ritenere provata lacircostanza aggravante, ha evidenziato elementi ambigui e contraddittori sotto il profilologico-ricostruttivo.Infatti, nel richiamare il fatto che [OSCURATO:PERSONA], correo non mafioso del ricorrente,aveva fatto riferimento, in una conversazione con la vittima, ad “amici” in grado di usareviolenza verso costei, la Corte richiama la sentenza di primo grado, la quale, tuttavia, nel suoresoconto (cfr., in particolare, fg. 850), indica come gli amici ai quali lo [OSCURATO:PERSONA] intendevariferirsi (così come sembra dedursi dalle parole utilizzate anche nella specifica circostanza)erano quelli che avevano provato a telefonare senza successo alla persona offesa, da costeiconosciuti proprio in forza di precedenti contatti telefonici e da identificare nel complice nonmafioso [OSCURATO:PERSONA] e nello stesso ricorrente, sicché tanto nulla aggiungerebbe allaminaccia estorsiva non aggravata.L’ulteriore elemento citato in sentenza – l’allusione alla sala ricreativa quale luogo diincontro con la vittima – è ambiguo, sotto il profilo di interesse, nel momento in cui ilricorrente risulta indicato dalla sentenza come il gestore di tale luogo, che non era il covo delclan ma semplicemente un luogo di ritrovo anche di alcuni esponenti di esso ma nonutilizzato per riunioni mafiose, sicché l’allusione, con pari dignità ricostruttiva, poteva essereindirizzata semplicemente ad indicare il luogo ove il ricorrente lavorava ed utilizzato anchedalla vittima in altre occasioni per il pagamento della tangente (cfr. fg. 114 della sentenzaimpugnata).Infine, il riferimento all’incendio patito dalla vittima su terreni della sua azienda agricola,non è significativo rispetto alla prova del metodo mafioso, non essendo stato tale misfattovada al di là del carattere minaccioso della frase proferita da [OSCURATO:PERSONA] e riportatadalla sentenza, certamente idonea a configurare l’estorsione ma non l’aggravante.Se a questi dati ambigui si aggiungono le notazioni di contesto prima evidenziate e laportata delle altre statuizioni della Corte di appello sul punto, deve ritenersi che la questionein ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso debba subire unnuovo esame di merito.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diBari.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GASPARE STURZOche ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Preliminarmente, deve darsi atto che, all’udienza del 12 febbraio 2026, il difensore difiducia del ricorrente ha presentato istanza di rinvio per legittimo impedimento ed il Collegioha disposto lo stralcio della posizione dell’imputato e la formazione di autonomo fascicolo,rinviando all’odierna udienza, con sospensione dei termini di prescrizione.2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato,parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale diBari, emessa il 22 luglio 2022, ha ritenuto la sussistenza di una organizzazione criminosaarmata e di stampo mafioso, indicata come articolazione della batteria [OSCURATO:PERSONA] einserita nella cosiddetta [OSCURATO:PERSONA], finalizzata alla commissione di una serie di delitticontro il patrimonio e l’ordine pubblico, operante nel territorio di Foggia e comuni limitrofi dal2008 sino all’attualità.3. Nell’ambito di questo procedimento era stato contestato al ricorrente, in origine, ilreato di partecipazione alla associazione mafiosa descritta al capo 1 ed il reato di estorsionepluriaggravata di cui al capo 12.4. La Corte di appello ha assolto il ricorrente dalla imputazione associativa e, quanto alreato di estorsione, ha escluso le circostanze aggravanti del fatto commesso da esponentemafioso con il fine di agevolare una cosca ritenendo integrata soltanto l’aggravante dell’usodel metodo mafioso.5. Previa rinuncia del ricorrente ad ogni altro motivo di ricorso, si insiste soltanto neldedurre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dellacircostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso con riferimento al reato di estorsione dicui al capo 12 della imputazione.Si sostiene che la semplice indicazione del latore della richiesta estorsiva (CorcelliPasquale) di un “amico” o di “amici là” quali beneficiari della pretesa – da identificare nellostesso ricorrente e nel coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetti entrambi non mafiosi - nonavrebbe potuto configurare l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, non essendo stateveicolate altre indicazioni rappresentative in tal senso, essendosi fatta allusione solo allariscossione di un credito di persona non mafiosa agli arresti domiciliari e non almantenimento di sodali detenuti, mentre le evidenze valorizzate dalla Corte di merito – insenso, peraltro, non conforme al Tribunale - varrebbero solo a configurare l’estorsione manon l’aggravante, come il riferimento ad un luogo di riunioni tuttavia non connotato damafiosità (il [OSCURATO:PERSONA] gestito dal ricorrente) e che la stessa vittima indicava agli estorsori,nonché il riferimento ad un incendio di un campo di grano subito dalla persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello ha assolto il ricorrente dal reato associativo di cui al capo 1 ed haescluso, con riguardo al residuo reato di estorsione descritto al capo 12, le circostanzeaggravanti dell’essere stato il delitto commesso da soggetti intranei ad un clan mafioso (talinon essendo né il ricorrente né i suoi correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e delfine di agevolazione di un sodalizio di quello stampo (non venendo il reato catalogato tra ireati-scopo del gruppo criminale organizzato).In sostanza, l’estorsione di che trattasi è stata sganciata dal contesto associativo chepermea tutte le altre vicende analizzate nel processo, circostanza, tuttavia, non ancoratroncante ai fini della verifica inerente alla sussistenza dell’utilizzo oggettivo del metodomafioso, il quale, come è noto, può aversi anche da parte di soggetti del tutto avulsi dacontesti di quella natura criminale.2. Fatta questa premessa, il ricorso è fondato.A fg. 116 della sentenza impugnata, la Corte di appello, per ritenere provata lacircostanza aggravante, ha evidenziato elementi ambigui e contraddittori sotto il profilologico-ricostruttivo.Infatti, nel richiamare il fatto che [OSCURATO:PERSONA], correo non mafioso del ricorrente,aveva fatto riferimento, in una conversazione con la vittima, ad “amici” in grado di usareviolenza verso costei, la Corte richiama la sentenza di primo grado, la quale, tuttavia, nel suoresoconto (cfr., in particolare, fg. 850), indica come gli amici ai quali lo [OSCURATO:PERSONA] intendevariferirsi (così come sembra dedursi dalle parole utilizzate anche nella specifica circostanza)erano quelli che avevano provato a telefonare senza successo alla persona offesa, da costeiconosciuti proprio in forza di precedenti contatti telefonici e da identificare nel complice nonmafioso [OSCURATO:PERSONA] e nello stesso ricorrente, sicché tanto nulla aggiungerebbe allaminaccia estorsiva non aggravata.L’ulteriore elemento citato in sentenza – l’allusione alla sala ricreativa quale luogo diincontro con la vittima – è ambiguo, sotto il profilo di interesse, nel momento in cui ilricorrente risulta indicato dalla sentenza come il gestore di tale luogo, che non era il covo delclan ma semplicemente un luogo di ritrovo anche di alcuni esponenti di esso ma nonutilizzato per riunioni mafiose, sicché l’allusione, con pari dignità ricostruttiva, poteva essereindirizzata semplicemente ad indicare il luogo ove il ricorrente lavorava ed utilizzato anchedalla vittima in altre occasioni per il pagamento della tangente (cfr. fg. 114 della sentenzaimpugnata).Infine, il riferimento all’incendio patito dalla vittima su terreni della sua azienda agricola,non è significativo rispetto alla prova del metodo mafioso, non essendo stato tale misfattovada al di là del carattere minaccioso della frase proferita da [OSCURATO:PERSONA] e riportatadalla sentenza, certamente idonea a configurare l’estorsione ma non l’aggravante.Se a questi dati ambigui si aggiungono le notazioni di contesto prima evidenziate e laportata delle altre statuizioni della Corte di appello sul punto, deve ritenersi che la questionein ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del metodo mafioso debba subire unnuovo esame di merito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello diBari.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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