CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] (RM), il 20 luglio 1960; avverso la sentenza del 3 marzo 2021, della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermando la condanna pronunciata in primo grado dal tribunale, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico della MR [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi dichiarata fallita, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica (perché avrebbe occultato i libri e le scritture contabili con lo scopo di procurare un ingiusto profitto), contestata al capo a) della rubrica e di bancarotta fraudolenta patrimoniale (perché avrebbe distratto tre autovetture della società), contestato al capo b), dichiarando, invece, la prescrizione per la bancarotta documentale semplice, contestata al capo c). Con l'aggravante di cui all'art. 219 della legge fallimentare. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, articolando quattro autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento alla bancarotta patrimoniale e sotto il profilo della violazione di legge e vizio della motivazione, che la conclusione alla quale sarebbe giunta la corte d'appello (affermando che l'imputato non avrebbe messo a disposizione del curatore le dette autovetture) sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto non terrebbe conto della circostanza per cui lo stesso imputato avrebbe specificamente indicato ove tali beni fossero custoditi (in un deposito ACI in Vellri, alla via , Appia), per cui sarebbe stato onere del curatore acquisirli, anche perché, intervenuto il fallimento, l'imputato non avrebbe avuto comunque la disponibilità dei suoi beni e non avrebbe, pertanto, potuto richiederli al deposito e consegnarli al curatore. Non si sarebbe tenuto conto, peraltro, che tali beni non sono stati poi effettivamente acquisiti, in quanto, per come riferito dallo stesso curatore, sarebbero stati soprattutto un costo per la procedura; 2.2. con il secondo motivo si contesta, invece, sempre sotto il profilo della violazione di legge del vizio di motivazione, che la corte territoriale, nel ritenere l'imputato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non avrebbe correttamente valutato il suo concreto atteggiamento collaborativo, riconosciuto dallo stesso curatore, e la circostanza per cui, sentito dal curatore, l'imputato avrebbe dettagliatamente indicato il luogo ove tale documentazione contabile era custodita (la sede operativa della società). Per cui, anche in questo caso, sarebbe stato onere del curatore acquisirla; 2.3. con il terzo motivo si contesta l'omessa assunzione di una prova decisiva rappresentata, in ipotesi, dal nuovo esame del curatore, che avrebbe dovuto riferire in ordine alle sopravvenute circostanze, e la conseguente omessa motivazione in ordine al rigetto della relativa richiesta; 2.4. con il quarto motivo, infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione delle pena accessorie, semplicemente allineate alla pena principale. Il 10 maggio 2022, il ricorrente ha depositato ulteriore memoria (in replica alle conclusioni della Procura Generale) con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce che la mancata acquisizione all'attivo fallimentare delle tre autovetture oggetto della contestazione sarebbe dipesa non da una condotta distrattiva dell'imputato, ma da una libera scelta del curatore, al quale lo stesso imputato avrebbe fornito specifiche indicazione in ordine al luogo di deposito. Tanto emergerebbe dal verbale redatto dallo stesso curatore il 26 marzo 2013, acquisito al dibattimento dopo la sua escussione. Il motivo proposto è inammissibile, poiché il ricorrente non ha prodotto (o integralmente trascritto) l'atto richiamato (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). In ogni caso, nel merito della censura, è sufficiente rilevare come, contrariamente all'assunto del ricorrente, la sentenza di fallimento non determina - in ordine ai beni dell'impresa - lo spossessamento, in senso civilistico, dell'imprenditore, ma solo il trasferimento della "gestione" al curatore, che diviene detentore e amministratore di quei beni nell'interesse della massa (ex multis, Cass. civ., n. 17605 del 9/2015), sicché l'imprenditore continua a conservare, in ordine a quei beni, obblighi di custodia e conservazione fino alla consegna al curatore, al momento della redazione dell'inventario (Sez. 5, n. 13528 del 08/02/2017, Rv. 269721). È pur vero che il giudicante, nel ritenere la condotta distrattiva, non può semplicemente ignorare le indicazioni fornite dal fallito e limitarsi alla rilevazione "notarile" dell'assenza dei predetti beni nel possesso del fallito (Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848). Le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). In concreto, tuttavia, in mancanza della specifica allegazione dell'atto richiamato dal ricorrente, non è possibile valutare la specificità delle indicazioni offerte e, quindi, conseguentemente, l'eventuale vizio di motivazione della decisione impugnata. Né rileva, in ultimo, la circostanza per cui tali beni non siano stati concretamente appresi dalla curatela, atteso che tale scelta trova la sua giustificazione nel bilancio, ritenuto negativo, tra gli utili ipotizzati ed i connessi costi di apprensione, gestione e successiva liquidazione. Circostanza che non esclude l'esistenza un loro intrinseco valore. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La corte territoriale ha dato atto di come l'imputato avesse consegnato al curatore esclusivamente il libro dei verbali dell'assemblea (contenente esclusivamente il verbale del 10 febbraio 2010); il ricorrente, invece, deduce di aver specificamente indicato luogo ove la documentazione fosse custodita. Ciò non esclude la responsabilità dell'imputato. Il fallito, infatti, ha il preciso obbligo di consegnare al curatore le scritture contabili e i documenti inerenti l'impresa (art. 88 I. fall.) e il curatore ha l'obbligo di prenderle in consegna, ma non di attivarsi per il recupero delle scritture e dei documenti che il fallito (o l'amministratore) non gli ha consegnato. Conseguentemente, l'indicazione del luogo di deposito della documentazione non esclude l'inadempimento dell'imputato e, con esso, la condotta sanzionata. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva (rappresentata, in ipotesi, dal nuovo esame del curatore, che avrebbe dovuto riferire in ordine alle sopravvenute circostanze) e la conseguente omessa motivazione in ordine al rigetto della relativa richiesta. Le esigenze sottese alla richiesta della difesa di riconvocare il curatore sarebbero emerse, tuttavia, secondo la stessa prospettazione difensiva, in conseguenza del verbale redatto il 26 marzo 2013, quindi anteriormente alla decisione di primo grado. Tanto rende inammissibile la censura prospettata, in quanto la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1 n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337). 4. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente contesta la determinazione delle pena accessorie, semplicemente allineate alla pena principale senza adeguata motivazione. La censura è infondata. È sufficiente, infatti, rilevare come, le pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comm., legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen. (Sez. 5, n. 1968 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274228). E la corte territoriale, proprio in applicazione di tale principio, ha allineato la durata della pena accessoria a quella della pena principale concretamente irrogata. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]