CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23625/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad ALCAMO avverso la sentenza del 11/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 11/12/2020 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza in data 11/10/2019 del Tribunale di Treviso che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640, cod.pen.. Il primo motivo lamenta la mancanza della motivazione quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per configurare la truffa. Denuncia, inoltre, l'illogicità della motivazione nella parte in cui trae la prova inconfutabile della responsabilità dal ripetuto utilizzo della postepay nel periodo compreso tra febbraio 3 maggio 2014. Secondo la difesa tale evenienza non può "costituire circostanza incompatibile con il denunciato furto, che non è assolutamente da escludere, dal momento che il titolare del conto, al contrario di quanto afferma la Corte, può aver ignorato l'indebita appropriazione del bene, senza poterne esser venuto a conoscenza tempestivamente". 1.2. Violazione di legge ed errata applicazione di una norma processuale, in relazione all'art. 23 D.L. 149/2020, commi 2 e 4. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del fatto che la Corte di appello, sotto il regime delle norme previste dal decreto-legge n. 149/2020, non ha dato formale avviso alle parti della facoltà di richiedere nei termini la discussione orale, salvo procedere (in assenza di tempestiva rituale istanza) in camera di consiglio. Si duole, ancora: del mancato accoglimento dell'istanza di rinvio avanzata due giorni prima dell'udienza; della notificazione delle conclusioni del Procuratore generale soltanto il 2.12.2020, rispetto a un'udienza fissata all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in violazione dell'art. 23 del decreto-legge, che prevede la comunicazione almeno dieci giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che il procedimento si è irrimediabilmente viziato. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza di diniego dell'istanza di differimento. Con il terzo motivo la difesa si duole dell'omessa motivazione quanto al diniego illogicità rigetto dell'istanza di rinvio avanzata per ottenere la remissione di querela da parte della persona offesa. 1.4. Carenza e/o illogicità della motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche. A tal proposito si denuncia l'omessa motivazione della Corte di appello, che si è limitata a osservare genericamente la mancata emersione di elementi positivi da valorizzare e che osterebbero al loro riconoscimento i molteplici precedenti penali di Milazzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato in relazione al secondo motivo di ricorso e inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché reitera le medesime questioni di merito affrontate e risolte dalla Corte di appello in relazione all'affermazione di responsabilità con motivazione trascurata dal ricorrente. Il motivo in esame solleva -invero- questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, prospettando una possibile interpretazione delle risultanze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, visto che il ricorrente attribuisce all'uso della carta postepay un significato probatorio antagonista rispetto a quello considerato dalla Corte di appello. Va, dunque, ribadito che sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.2. Le questioni sollevate con il secondo motivo di ricorso sono infondate, nel senso di seguito specificato. 1.2.1. E' manifestamente infondata la questione relativa al mancato invio di un avviso formale circa la possibilità di richiedere la trattazione orale. La scansione procedurale, in realtà, è prevista dall'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020, con la conseguenza che nessun avviso doveva essere inviato dalla Corte di appello, visto che la norma -una volta pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA]- si presume conosciuta. 1.2.2. La questione relativa alla tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale è infondata. A tale riguardo questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la trasmissione non immediata delle conclusioni del pubblico ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie», (Sez. 2 - , Sentenza n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01). Il ricorrente non ha specificato quale pregiudizio abbia subito in concreto, con conseguente infondatezza del motivo. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza di un legittimo impedimento è l'unica ragione che impone al giudice di disporre un rinvio del giudizio su istanza di parte. L'istanza di rinvio A9._,\\3n N_o avanzata dalla parte al fine di -eventualmente- ottenere una remissione di querela non rientra nelle ipotesi di legittimo impedimento; così che nessuna nullità può rinvenirsi nel rigetto dell'istanza di rinvio a ciò correlata. Tanto più ove si consideri che il rinvio non motivato da ragioni processuali contrasta con l'esigenza di rapida definizione del giudizio sottesa al principio costituzionale di ragionevole durata del processo. 1.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv. 168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv. 171077; Sez. 6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253). I magistrati dell'appello, in conformità a tale insegnamento, non hanno ravvisato elementi favorevoli e ha sottolineato -anzi- l'esistenza di elementi ostativi al loro riconoscimento, costituiti dai precedenti penali di Milazzo. 2. Quanto esposto comporta il rigetto del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbraio 2