CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10001/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 9.12.2020 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione ed C 3.000,00 di multa ritenendolo responsabile di una pluralità di episodi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, qualificati ai sensi dell'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 e tra loro avvinti da vincolo della continuazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. p 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, che il fatto che le condotte criminose fossero plurime non possa ostacolare l'applicabilità della causa di non punibilità, rilevando come il riconoscimento del vincolo della continuazione non possa identificarsi con l'abitualità nel reato qualora si tratti di azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e dunque non espressione del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine dell'imputato a violare la legge. Censura/altresì/come inconferente l'ulteriore argomentazione su cui si fonda il diniego, ovverosia che taluni degli episodi ascritti all'imputato non avessero neppure costituito oggetto di contestazione, rilevando che di per sé l'invocata causa di non punibilità presupponga l'esistenza del reato e che perciò la sua richiesta non presupponga affatto la contestazione dei fatti. Rileva, al contrario, come sussistessero tutti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., essendosi in presenza di fatti di reato per i quali la pena detentiva non è superiore nel massimo a cinque anni ed essendo l'offesa di particolare tenuità, tenuto conto che l'imputato è incensurato, che non ha agito per motivi abietti o futili e che non ha fatto ricorso a modalità crudeli, né adoperato sevizie. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 163, 164 e 133 cod. pen. e al vizio motivazionale, la mancanza di alcuna valutazione prognostica in ordine all'astensione dell'imputato dalla commissione di futuri reati, non integrata dal riferimento alla stabilità dell'approvvigionamento e della cessione, peraltro contraddetta dall'applicazione di una pena di poco superiore al minimo edittale, né dalla mancanza di redditi leciti, che comunque avrebbe richiesto l'esplicitazione di un percorso logico giuridico, invece integralmente carente. Contesta, in sintesi, la mancata indicazione delle ragioni per le quali un soggetto incensurato e privo di pendenze giudiziarie, dovrebbe reiterare il reato malgrado la condanna subita, ragioni queste che avrebbero dovuto parametrarsi esclusivamente sugli elementi indicati dall'art.133 c.p. riferiti o alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può ritenersi ammissibile alla luce della manifesta infondatezza delle censure svolte, peraltro contraddette dalle stesse massime giurisprudenziali citate in ricorso. Immune da censure è l'esclusione della causa di non punibilità in presenza di sei analoghe violazioni nell'arco di un mese /che correttamente la Corte di merito ha ritenuto integrare comportamento abituale. Trattasi di conclusione pienamente in linea con il prevalente indirizzo interpretativo seguito da questa Corte, secondo cui la causa di esclusione della punibilità non può essere applicata, ai sensi del terzo comma dell'art.131-bis, in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di tí comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio / essendo la reiterazione di condotte penalmente rilevanti il segno di una devianza non occasionale (Sez. 3, n. 19159 del 29/03/2018 - dep. 04/05/2018, Fusaro, Rv. 273198 in una fattispecie in tema di abuso edilizio, in cui la S.C. ha escluso l'occasionalità dell'azione illecita sulla base della continuazione diacronica tra i singoli reati, posti in essere in momenti distinti, e della pluralità delle disposizioni di legge violate; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 - dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 268970; Sez. 2, n. 28341 del 05/04/2017 - dep. 07/06/2017, Modou, Rv. 271001). Ed invero proprio una lettura non superficiale del disposto dell'art. 131 bis, co. 3 c.p. non consente di applicare al caso in esame la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: la previsione all'interno del comportamento abituale della condotta di chi abbia commesso più reati della stessa indole, anche nell'ipotesi in cui ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, comprende non solo il caso in cui l'autore del reato sia gravato da precedenti penali specifici, posto che altrimenti il legislatore si sarebbe espresso in termini di recidiva specifica, ma altresì le condotte in rapporto di continuazione diacronica prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, in quanto sintomo di una propensione a delinquere o comunque di una devianza non occasionale dell'imputato. Né d'altra parte tale orientamento può ritenersi sconfessato dalle massime citate dalla difesa che, nell'affermare la compatibilità del reato continuato con la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., si riferiscono a quegli specifici casi in cui l'estemporaneità delle azioni poste in essere dal reo non possano, in ragione dell'identità delle circostanze di luogo e di tempo in cui i reati sono stati commessi, essere considerati espressione del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge, conferendosi rilievo, sia pur nell'ambito del medesimo disegno criminoso, alla sostanziale unicità della condotta, stante la contemporanea, e non già ripetuta nel tempo, esecuzione delle distinte azioni delittuose, che, in quanto sorrette da un'unica e circoscritta volizione criminosa, è stata perciò ritenuta non incompatibile con il concetto di estemporaneità dell'azione illecita rispetto alla positiva personalità del reo (Sez. 5, n. 5358 del 15/01/2018 - dep. 05/02/2018, Corradini, Rv. 272109; Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017 - dep. 26/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270320). Evenienza questa di certo non ricorrente nel caso in esame /in cui si tratta della violazione della medesima disposizione di legge reiterata nel tempo e perciò configurante l'abitualità anche diacronica esclusa dall'indice-requisito, positivamente richiesto, del "comportamento non abituale". Va per completezza puntualizzato che il riferimento alla circostanza rda parte ' dei giudici distrettuali che alcuni dei reati ascritti all'imputato non stati neppure oggetto di contestazione è esclusivamente funzionale ad evidenziare che, essendosi su tali delitti formato il giudicato, la sequenza seriale delle condotte criminose non è neanche in discussione. 2. Il secondo motivo non può ritenersi fondato. Al di là delle condizioni di reddito, di per sé non significative in ordine alla prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. iche non appare corretto ancorare alla precaria situazione economica del condannato, rientra tuttavia a pieno titolo negli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. e segnatamente nella capacità a delinquere dell'imputato il rilievo conferito alla serialità degli approvvigionamenti e delle cessioni di droga, in quanto indici di un'abitualità che confligge con la previsione che costui si asterrà in futuro dalla commissione di nuovi delitti. Del resto, ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena si deve tener conto non soltanto delle condanne, nella specie insussistenti, ma anche della condotta di vita antecedente e concomitante al reato, indicata nell'art 133 secondo comma, ben potendo anche su tali elementi, in quanto sintomatici della complessiva personalità dell'imputato, fondarsi il giudizio prognostico richiesto ex lege. Né, in ogni caso, alcuna contraddizione è rilevabile rispetto alla pena irrogata in concreto al ricorrente, comunque superiore al minimo edittale, come indirettamente riconosce la stessa difesa. Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, seguendo a tale esito, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r