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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 21336/2025

Testo disponibile della fonte

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I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA].

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o Luigi d’Ambrosio .

Controricorrente-Ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari,depositata il 5.3.2024 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.7.2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causae ragioni della decisione Con ordinanza del 5.3.2024, emessa nel procedimento R.G. n. 2370/2022, il Tribunale di Bari accolse in parte l’opposizione avanzata, ai sensi dell’art. 170 R.G.

N. 11832/2024. del d.p.r. n. 115 del 2002, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto dello stesso tribunale che, nel corso del giudizio R.G. n. 5492/2016, aveva liquidato in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività prestata come consulente tecnico d’ufficio, l’importo di euro 4.213,59.

Il Tribunale motivò la sua conclusione rilevando che, pur avendo il consulente tecnico concluso la sua relazione nel senso di non avere a disposizione gli elementi necessari per rispondere al quesito rivoltogli, relativo alla determinazione dei lavori effettivamente eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e del relativo prezzo, il compenso era comunque dovuto, avendo il consulente svolto l’attività preliminare di studio ed esame della documentazione versata in atti; confermò quindi l’applicazione dell’art. 11 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] operata dal decreto di liquidazione opposto, ma ritenne che, in relazione alla effettiva attività prestata dall’ausiliario, il compenso andasse rideterminato nell’importo di euro 1.476,76, applicando una riduzione del 65% gli importi minimi ivi stabiliti.

Per la cassazione di questa ordinanzaha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorsoe ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 2.Il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando il provvedimento impugnato per non avere esaminato la contestazione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] di nullità del decreto di liquidazione opposto per difetto di motivazione.

Il motivo è inammissibile.

La ragione assorbente risiede nel rilievo che il denunciato vizio di omessa pronuncia investe una censura che non è stata sollevata dalla odierna ricorrente, ma che è stata avanzata, nel giudizio di opposizione, da una parte diversa.

Il vizio denunciato non è pertanto riferibile alla posizione processuale della parte ricorrente, la quale non può legittimamente lamentarsi che il giudice non si sia pronunciato su una eccezione o contestazione che essa non ha proposto.

R.G.

N. 11832/2024.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 11 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che indica i criteri di determinazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici.

Si premette che al consulente era stato conferito il seguente incarico: “previa disamina della documentazione in atti (e dellaulteriore documentazione utile ai fini dell’indagine acquisita con il consenso di entrambe le parti), ispezione dei luoghi di causa e breve descrizione degli stessi, ricostruisca l’esecuzione dell’appalto per cui è causa, determinando l’entità dei lavori effettivamente svolti dalla società opposta in favore del committente opponente, [OSCURATO:PERSONA], accertando se gli stessi siano stati eseguiti a regola d’arte e conclusivamente quantificando il corrispettivo-saldo daquest’ultimo dovuto, alla luce del disposto di cui all’art. 1657 c.c. (tariffe o usi)”.

Si assume al riguardo che il tribunale ha errato nel ritenere applicabile nel caso di specie l’art. 11 del d.m. citato, dettato per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali e altre opere, rientrando l’incarico conferito al consulente nell’ambito della previsione di cui al successivo art. 12, che prevede uno specificoe diverso criteri o, non a scaglioni ma tra un importo minimo ed unomassimo, per la determinazione del compenso con riguardo alla “consulenza in materia di verifica di rispondenza tecnica dell’opera alle prescrizioni di progetto e/o contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità dei lavori , di aggiornamento e revisione dei prezzi”.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo orientata nell’affermazione che l’art. 12 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha natura speciale rispetto alla previsione contenuta nell’art. 11, tenuto conto che quest’ultima non contiene alcuna indicazione specifica sultipo di accertamento tecnico effettuato e che la seconda ha per oggetto gli accertamenti in ordine all’entità e consistenza dei lavori, alla loro corrispondenza alle prescrizioni del progetto e del contratto ed alla determinazione dei prezzi (Cass. n. 27630 del 2017; Cass. n. 9849 del 2010; Cass. n. 21245 del 2009).

R.G.

N. 11832/2024.

Alla luce dell’oggetto dell’incarico espletato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], che riguardava l’accertamento della entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla società opposta e la quantificazione del loro prezzo ai sensi dell’art. 1657 c.c., il tribunale avrebbe pertanto dovuto applicare l’art. 12 del d.m. citato.

4. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 29 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui gli onorari sono comprensivi della relazione finale e di ogni attività espletata dal consulente.

Sostiene al riguardo la ricorrente che, avendo il consulente tecnico depositato una relazione che non ha dato risposta ai quesiti e non era pertanto utile ai fini della decisione della causa, nessun compenso doveva essere liquidato in suo favore.

Il motivo è inammissibile.

Sotto un primo profilo perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha giustificato il riconoscimento del compenso al consulente tecnico in ragione dell’attività di studio ed esame della documentazione prodotta dalle parti, del giudizio finale espresso e della rispondenza di tale attività ai quesiti posti in sede di conferimento dell’incarico.

La censura è pertanto inammissibile, atteso che essa non denuncia alcuna violazione di legge, ma critica una mera valutazione di merito del giudice, che, come tale, è rimessa alla sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Sotto altro profilo va anchesottolineato che la valutazione che la legge rimette al giudice ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico non si estende all’esame approfondito di tutte le contestazioni rivolte dalle parti alla sua relazione, inerendo tale indagine più propriamente al momento della decisione di merito della causa.

Ne consegue l’inammissibilità, in sede di opposizione regolata dall’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, di censure che investono la validità ed utilità della consulenza tecnica (Cass. n. 36396 del 2021; Cass. n. 3024 del 2011).

5. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 49, 50 e 51 del d.p.r. n. 115 del 2002, censurando l’ordinanza per avere ridotto il compenso al di sotto dei minimi previsti dall’art. 11 del d.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

R.G.

N. 11832/2024.

Il motivo si dichiara assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

6. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che si adeguerà nel decidere al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M Accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiara inammissibili gli altri motiv i ed assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA]. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da ll’ Avvocat o Luigi d’Ambrosio . Controricorrente-Ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari,depositata il 5.3.2024 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10.7.2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causae ragioni della decisione Con ordinanza del 5.3.2024, emessa nel procedimento R.G. n. 2370/2022, il Tribunale di Bari accolse in parte l’opposizione avanzata, ai sensi dell’art. 170 R.G. N. 11832/2024. del d.p.r. n. 115 del 2002, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto dello stesso tribunale che, nel corso del giudizio R.G. n. 5492/2016, aveva liquidato in favore dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], per l’attività prestata come consulente tecnico d’ufficio, l’importo di euro 4.213,59. Il Tribunale motivò la sua conclusione rilevando che, pur avendo il consulente tecnico concluso la sua relazione nel senso di non avere a disposizione gli elementi necessari per rispondere al quesito rivoltogli, relativo alla determinazione dei lavori effettivamente eseguiti dalla società [OSCURATO:PERSONA] e del relativo prezzo, il compenso era comunque dovuto, avendo il consulente svolto l’attività preliminare di studio ed esame della documentazione versata in atti; confermò quindi l’applicazione dell’art. 11 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] operata dal decreto di liquidazione opposto, ma ritenne che, in relazione alla effettiva attività prestata dall’ausiliario, il compenso andasse rideterminato nell’importo di euro 1.476,76, applicando una riduzione del 65% gli importi minimi ivi stabiliti. Per la cassazione di questa ordinanzaha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorsoe ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. 2.Il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurando il provvedimento impugnato per non avere esaminato la contestazione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] di nullità del decreto di liquidazione opposto per difetto di motivazione. Il motivo è inammissibile. La ragione assorbente risiede nel rilievo che il denunciato vizio di omessa pronuncia investe una censura che non è stata sollevata dalla odierna ricorrente, ma che è stata avanzata, nel giudizio di opposizione, da una parte diversa. Il vizio denunciato non è pertanto riferibile alla posizione processuale della parte ricorrente, la quale non può legittimamente lamentarsi che il giudice non si sia pronunciato su una eccezione o contestazione che essa non ha proposto. R.G. N. 11832/2024. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 11 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], che indica i criteri di determinazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici. Si premette che al consulente era stato conferito il seguente incarico: “previa disamina della documentazione in atti (e dellaulteriore documentazione utile ai fini dell’indagine acquisita con il consenso di entrambe le parti), ispezione dei luoghi di causa e breve descrizione degli stessi, ricostruisca l’esecuzione dell’appalto per cui è causa, determinando l’entità dei lavori effettivamente svolti dalla società opposta in favore del committente opponente, [OSCURATO:PERSONA], accertando se gli stessi siano stati eseguiti a regola d’arte e conclusivamente quantificando il corrispettivo-saldo daquest’ultimo dovuto, alla luce del disposto di cui all’art. 1657 c.c. (tariffe o usi)”. Si assume al riguardo che il tribunale ha errato nel ritenere applicabile nel caso di specie l’art. 11 del d.m. citato, dettato per la consulenza in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali e altre opere, rientrando l’incarico conferito al consulente nell’ambito della previsione di cui al successivo art. 12, che prevede uno specificoe diverso criteri o, non a scaglioni ma tra un importo minimo ed unomassimo, per la determinazione del compenso con riguardo alla “consulenza in materia di verifica di rispondenza tecnica dell’opera alle prescrizioni di progetto e/o contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità dei lavori , di aggiornamento e revisione dei prezzi”. Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo orientata nell’affermazione che l’art. 12 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha natura speciale rispetto alla previsione contenuta nell’art. 11, tenuto conto che quest’ultima non contiene alcuna indicazione specifica sultipo di accertamento tecnico effettuato e che la seconda ha per oggetto gli accertamenti in ordine all’entità e consistenza dei lavori, alla loro corrispondenza alle prescrizioni del progetto e del contratto ed alla determinazione dei prezzi (Cass. n. 27630 del 2017; Cass. n. 9849 del 2010; Cass. n. 21245 del 2009). R.G. N. 11832/2024. Alla luce dell’oggetto dell’incarico espletato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], che riguardava l’accertamento della entità dei lavori effettivamente eseguiti dalla società opposta e la quantificazione del loro prezzo ai sensi dell’art. 1657 c.c., il tribunale avrebbe pertanto dovuto applicare l’art. 12 del d.m. citato. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 29 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui gli onorari sono comprensivi della relazione finale e di ogni attività espletata dal consulente. Sostiene al riguardo la ricorrente che, avendo il consulente tecnico depositato una relazione che non ha dato risposta ai quesiti e non era pertanto utile ai fini della decisione della causa, nessun compenso doveva essere liquidato in suo favore. Il motivo è inammissibile. Sotto un primo profilo perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha giustificato il riconoscimento del compenso al consulente tecnico in ragione dell’attività di studio ed esame della documentazione prodotta dalle parti, del giudizio finale espresso e della rispondenza di tale attività ai quesiti posti in sede di conferimento dell’incarico. La censura è pertanto inammissibile, atteso che essa non denuncia alcuna violazione di legge, ma critica una mera valutazione di merito del giudice, che, come tale, è rimessa alla sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità. Sotto altro profilo va anchesottolineato che la valutazione che la legge rimette al giudice ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico non si estende all’esame approfondito di tutte le contestazioni rivolte dalle parti alla sua relazione, inerendo tale indagine più propriamente al momento della decisione di merito della causa. Ne consegue l’inammissibilità, in sede di opposizione regolata dall’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, di censure che investono la validità ed utilità della consulenza tecnica (Cass. n. 36396 del 2021; Cass. n. 3024 del 2011). 5. L’unico motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 49, 50 e 51 del d.p.r. n. 115 del 2002, censurando l’ordinanza per avere ridotto il compenso al di sotto dei minimi previsti dall’art. 11 del d.m. del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. R.G. N. 11832/2024. Il motivo si dichiara assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. 6. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, che si adeguerà nel decidere al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiara inammissibili gli altri motiv i ed assorbito il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazio
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