CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43513/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione, presentata nell'interesse di Teresa NOVENTI, della confisca di beni immobili, formalmente intestati alla predetta, disposta a seguito della condanna di [OSCURATO:PERSONA] GRANATA per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal GUP del Tribunale di Napoli, in quanto relativa ai beni immobili acquistati dall'istante a titolo di donazione. 1.1. La Corte territoriale rilevava il difetto di legittimazione in capo all'istante, atteso che i beni confiscati risultavano solo formalmente intestati alla Noventi, ma riconducibili al condannato [OSCURATO:PERSONA], unico legittimato ad esperire il rimedio della revocazione; evidenziava anche l'insussistenza del requisito della novità, considerato che la provenienza per donazione del bene confiscato era nota alla ricorrente quantomeno dalla data della sentenza di condanna, del 29/04/2015, con la conseguenza che la richiesta di restituzione andava proposta con gli ordinari mezzi di impugnazione; peraltro, già in sede di incidente di esecuzione, il giudice aveva dichiarato inammissibile l'istanza. Infine sottolineava la Corte come, in ogni caso, l'istanza era stata presentata oltre il termine di sei mesi previsto per la proposizione dell'istanza di revocazione. 2.Avverso l'ordinanza indicata, Teresa NOVENTI ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione in relazione al difetto di legittimazione alla presentazione dell'istanza di revocazione: la Noventi, in quanto formale titolare dei beni, era legittimata al compimento di atti giuridici in relazione a detti beni, e quindi anche a proporre istanza di revocazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di cui all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della nozione di <nuova prova> ex art.630 cod. proc. pen.: richiamato il principio sancito dalla Sezioni Unite n. 634 del 2001 "Pisano" sul concetto di prova nuova, ricomprendente anche le prove acquisite in giudizio ma non valutate neanche implicitamente, applicabile anche all'istituto della revocazione della confisca, il ricorrente ha censurato l'impugnata ordinanza laddove ha negato la novità della deduzione difensiva avanzata circa l'acquisto a titolo di donazione dei beni oggetti di confisca; deduzione già dedotta in sede di cognizione, ma non valutata dal Giudicante neppure implicitamente. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. a. Avverso la confisca disposta in sede penale, come nel caso che ci occupa, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 28 d. Igs 159 del 2011, che espressamente si riferisce alla sola confisca di prevenzione. Va data continuità al principio di diritto per cui la confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356) con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Marongiu, Rv. 276491-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 26852 del 10/96/2010, Cavallaro, Rv. 247726-01; Sez. 2, n. 1885 del 22/04/2019, Colonna, Rv. 214358-01) Ancora, è stato recentemente affermato che la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01). Deve conclusivamente ritenersi che nel caso di specie la confisca direttamente conseguente alla condanna non possa essere autonomamente revocata in assenza di un diverso giudizio relativo alla penale responsabilità. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore