CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 39778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 del TRIBUNALE di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, depositando nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Potenza, quale giudice d'appello, con la sentenza ora impugnata confermava quella del Giudice di pace potentino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 336 cod. proc. pen. in quanto la querela sporta dalla persona offesa risulterebbe priva dell'istanza di punizione. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione alla circostanza che il Tribunale non avrebbe dato risposta al primo motivo di appello, relativo sempre al difetto della condizione di procedibilità. 5. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 595 cod. pen., rilevando come la persona offesa riceveva la mail contente lo scritto di cui all'imputazione e, dunque, difettava l'assenza dell'offeso come presupposto del delitto di diffamazione, dovendo lo stesso essere riqualificato nell'illecito amministrativo dell'ingiuria. 6. Il quarto motivo lamenta vizio di omessa motivazione in ordine al quinto motivo di appello, che proponeva il contenuto del motivo che precede. 7. Il quinto motivo lamenta violazione di legge e dell'art. 21 Cost., rilevando l'assenza di dolo di diffamazione, essendo la finalità dello scritto quello di invitare Sirica a redigere le note con un linguaggio semplificato, nell'ambito dei compiti propri del Tuzzolo, che era un capo dipartimento dei Vigili del Fuoco e che si rivolgeva ad altri due capi dipartimento, nel legittimo esercizio del diritto di critica spettante ad un superiore nei confronti del sottoposto Sirica. 8. La Procura generale depositava conclusioni con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. La parte civile depositava memoria conclusiva con la quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 9. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le parti ha concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo e il secondo motivo sono strettamente connessi e vanno trattati unitariamente. Questa Corte, con riferimento ai predetti motivi di censura, osserva preliminarmente che quando è dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). A ben vedere, all'esito dell'esame degli atti, risulta sussistere la querela con l'istanza di punizione, seguita anche da integrazioni di querela, con riserva di costituirsi parte civile e richiesta di avviso per la persona offesa in caso di archiviazione. Inoltre, l'atto indica le «ipotesi di reato», individua l'attuale imputato come controparte, tanto che la denuncia-querela è sporta «contro l'ing. Tuzzolo nonché ogni altra persona che sarà accertata nel corso del procedimento penale» Il secondo motivo lamenta che il Tribunale non abbia valutato il primo motivo di appello, che riguardava la medesima infondata doglianza: per altro il Tribunale dava atto dell'esistenza della querela. I motivi sono pertanto manifestamente infondati in quanto la condizione di procedibilità è in atti. 3. Il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati per consolidato orientamento giurisprudenziale. Difatti, l'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione (Sez. 5, n. 13252 del 04/03/2021, Viviano, Rv. 280814 - 01; mass. conf. N. 44980 del 2012 Rv. 254044 - 01 Rv. 254044 - 01, N. 18919 del 2016 Rv. 266827 - 01). \, 3 Quanto al quarto motivo, lamenta che il Tribunale non abbia dato risposta alla medesima censura ora esaminata, relativa alla riqualificazione in ingiuria, posta con il quinto motivo di appello. Per quanto non vi sia una diretta valutazione del motivo, comunque il Tribunale ha ritenuto implicitamente configurabile la diffamazione, in modo rispondente al principio di diritto citato. 4. Il quinto motivo è infondato. 4.1 Va rammentato che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, dep. 2006, Travaglio, Rv. 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145). 4.2 Va premesso che al ricorrente veniva contestato di avere inviato, "a mezzo [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] VVF Basilicata ed al [OSCURATO:PERSONA] VVF di Matera, quale [OSCURATO:PERSONA] VVF di Potenza, prima la nota prot. n. 1520 del 19.02.2016 (dal protocollo ordinario e non riservato, e per ciò stesso conoscibile da qualsiasi Operatore di Posta non solo della [OSCURATO:PERSONA] ma anche dei due [OSCURATO:PERSONA] dei VVF) contenente apprezzamenti offensivi della reputazione e dell'onore personale di SIRICA Giuseppe. In particolare, nella suddetta nota, per rappresentare la propria disapprovazione per l'operato del Sirica, scriveva che «...Si ritiene opportuno suggerire di evitare, per il futuro, di far redigere dal C.A.C. Sirica lettere indirizzate a questo Ufficio, ovvero di controllarle opportunamente e preventivamente, atteso che: - lo scrivente nutre forti perplessità sulla competenza e la professionalità del predetto C.A.C., in considerazione dei contenuti e della forma con la quale vengono redatte tali note; - dalla forma usata per la redazione della nota sopra richiamata e di altre in passato, sorge il concreto dubbio circa il fatto che chi l'ha redatta abbia non pochi problemi caratteriali e relazionali: la concitazione della forma espositiva, l'uso dei caratteri in neretto o in maiuscolo e le sottolineature ne sono un evidente segnale; -...non a caso, "Radio-fante" riferisce che, proprio per tale modo di scrivere, il predetto C.A.C. è stato da tempo soprannominato "[OSCURATO:PERSONA]"...», con ciò andando oltre l'esercizio del diritto di critica (ex art. 51 c.p.) pur astrattamente riconoscibile ad un superiore rispetto ad un dipendente della stessa Amministrazione, apparendo le considerazioni espresse (in particolare quelle sui presunti problemi caratteriali e relazionali del Sirica) come eccedenti il limite della continenza e non risultando le stesse strettamente funzionali alla finalità della disapprovazione della condotta del dipendente. Considerazioni offensive, peraltro, successivamente dallo stesso ribadite nella nota prot. n. 1929 del 07.03.2016 (inviata con le stesse modalità ed ai medesimi destinatari della nota precedente), allorquando, a giustificazione della propria condotta, il Tuzzolo affermava di non aver voluto offendere con il proprio scritto il Sirica ma di aver solo riportato «un dato oggettivo, riscontrabile e condiviso da parte di tutti sia negli Uffici vigilfuoco regionale che in altri fuori regione.. lo scrivente.. .ha ritenuto segnalare, anche se in maniera forte, quanto ritenuto da tutti e mai dichiarato.... ». Commesso in Potenza il 19.02.2016 ed il 07.03.2016 4.3 E bene, questa Corte rileva la correttezza in diritto e la logicità della valutazione compiuta dal Giudice dell'appello, che con attenta disamina ha ravvisato la natura non continente, perché consistente in un 'attacco' personale, delle espressioni in contestazione. Non vi è dubbio che il riferimento alla incompetenza e alla non professionalità, come anche ai problemi relazionali e caratteriali, in sé attacchi la persona di Sirica, e a riguardo la sentenza impugnata si muove in linea con Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442 - 01, che ha chiarito come in tema di diffamazione il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - pur non vietando l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti. Ma nel caso in esame, che tali termini avessero modalità non continente è dimostrato anche dal difetto di un ulteriore presupposto del diritto di critica, quello della verità del fatto, almeno nella sua essenzialità. A tal riguardo la verità della critica nel caso di specie risulta verificata e poi smentita dalle risultanze istruttorie, che escludono la sussistenza nella realtà dei profili di criticità caratteriali e di scarsa professionalità indicati nelle comunicazioni contestate con l'imputazione. Inoltre, la volontà di ledere l'onore coram populo si trae dalla circostanza che non si trattava di una valutazione di professionalità, svolta con le caratteristiche riservate che sono proprie di tali atti, bensì di una mail inviata al superiore gerarchico del Sirica, ma anche ad altri capo dipartimenti, nonché, come accertato dal Tribunale, leggibile da tutti coloro che avevano accesso alla ricezione della posta elettronica. A tal riguardo va richiamato quanto affermato da Sez. 5, n. 7410 del 28/09/2012, dep. 2013, Manfredini, Rv. 255212 - 01, per cui integra il reato di diffamazione la condotta del dipendente che invii un esposto - contenente espressioni offensive nei confronti di soggetto svolgente funzioni sopraordinate - al diretto superiore gerarchico e "per conoscenza" a soggetti sovraordinati a quest'ultimo, il cui intervento può giustificarsi solo in un momento successivo e a fronte dell'inerzia del diretto superiore gerarchico, con la conseguenza che, in tal caso, si esorbita dalla causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" del diritto-dovere di segnalazione critica, esponendo la persona offesa al discredito dell'intera amministrazione di appartenenza. Anche in altra occasione questa Corte ha ritenuto - cfr. Sez. 5, n. 1763 del 19/10/2010, dep. 2011, Antonini, Rv. 249507 - 01 — che integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii, a mezzo fax, un documento contenente espressioni offensive nei confronti di un funzionario di banca, sia pure diretto al suo diretto superiore, in quanto la diffamazione è un reato formale ed istantaneo che si consuma con l'adozione di mezzi che rendano accessibili a più persone le affermazioni lesive della reputazione. In sostanza l'esercizio del diritto di critica, nell'ambito delle relazioni professionali, richiede l'uso di forme riservate e funzionali a investire solo il soggetto competente a decidere in merito. Pertanto, corretta risulta essere la valutazione del Tribunale di Potenza che ha ritenuto sussistente il dolo generico e non scriminata la condotta perché non continente oltre che perché indirizzata a una pluralità di soggetti. 5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che questa Corte liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pres