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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12620/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] G~At..1 El ~Omar ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di plurimi reati di illecita detenzione di stupefacenti, legati dal vincolo della continuazione.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità nonché in ordine alla dosimetria della pena.

La doglianze sono inammissibili.

Risulta invero che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello diversi da quello relativo al 1:rattamento sanzionatorio (pertanto, a tutte le doglianze concernenti il giudizio di responsabilità in ordine ai reati contestati).

La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi ( Sez. 2 - n. 47698 del 18109/2019 Rv. 278006 - 01).

Quanto al secondo motivo, è appena il caso di considerare che 4a closimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita o con formule sintetiche ma afferma anche che le relative statuizioni effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sei. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

Ciò posto, nessuna arbitrarietà o illogicità si coglie in ordine al discostamento dal medio edittale poiché i giudici di merito hanno fatto riferimento all'elevatissimo numero di episodi di cessione di sostanza stupefacente dal parte dell'imputato (pari a 120), in relazione al medesimo dato sono stati giustificati i singoli aumenti disposti per la continuazione(per il capo 10, in relazione a 70 episodi contestati, al capo 5, per altri 120 episodi), avendo rimarcato la Corte territoriale l'allarmante sistematicità della condotta illecita.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 e.uro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] G~At..1 El ~Omar ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di plurimi reati di illecita detenzione di stupefacenti, legati dal vincolo della continuazione. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità nonché in ordine alla dosimetria della pena. La doglianze sono inammissibili. Risulta invero che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare ai motivi di appello diversi da quello relativo al 1:rattamento sanzionatorio (pertanto, a tutte le doglianze concernenti il giudizio di responsabilità in ordine ai reati contestati). La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi ( Sez. 2 - n. 47698 del 18109/2019 Rv. 278006 - 01). Quanto al secondo motivo, è appena il caso di considerare che 4a closimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita o con formule sintetiche ma afferma anche che le relative statuizioni effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sei. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). Ciò posto, nessuna arbitrarietà o illogicità si coglie in ordine al discostamento dal medio edittale poiché i giudici di merito hanno fatto riferimento all'elevatissimo numero di episodi di cessione di sostanza stupefacente dal parte dell'imputato (pari a 120), in relazione al medesimo dato sono stati giustificati i singoli aumenti disposti per la continuazione(per il capo 10, in relazione a 70 episodi contestati, al capo 5, per altri 120 episodi), avendo rimarcato la Corte territoriale l'allarmante sistematicità della condotta illecita. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 e.uro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 12620/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris