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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29264/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificata l'imputazione originaria -, per avere detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che la condotta dell'imputato non può ritenersi di particolare tenuità, avuto riguardo al precedente penale specifico nonché alle circostanze di fatto e alle modalità dell'azione (10 dosi già confezionate e pronte alla cessione e una somma di denaro di importo non trascurabile né giustificabile in ragione delle condizione di vita del ricorrente).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - così riqualificata l'imputazione originaria -, per avere detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che la condotta dell'imputato non può ritenersi di particolare tenuità, avuto riguardo al precedente penale specifico nonché alle circostanze di fatto e alle modalità dell'azione (10 dosi già confezionate e pronte alla cessione e una somma di denaro di importo non trascurabile né giustificabile in ragione delle condizione di vita del ricorrente). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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