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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 14999/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11236 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Parioli, n.-ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 7859/35/14, depositata il 22.12.2014; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022.

Fatti di causa La contribuente affida a sei motivi il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza della CTP di Roma, che F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11236/2015 aveva, a sua volta, accolto il ricorso della contribuente contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 534/2022Numero di raccolta generale 14999/2022 l’avviso di accertamento per recupero di importi Ires, Irap e Iva, Data pubblicazione 11/05/2022 relativamente all’anno 2007.

Nella prospettazione erariale veicolata dall’atto impositivo veniva ritenuto e contestato il carattere fittizio di alcune operazioni di cessione di prodotti di telefonia mobile, da parte della Distribuzione Italia, in favore di alcune società sanmarinesi.

In particolare, con riferimento a 67 fatture, la CTR ha ritenuto che delle merci in apparenza vendute non sia dimostrato l’avvenuto ingresso nel territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], occorrendo a fini probatori la redazione di un valido documento di accompagnamento provvisto di specifiche formalità.

L’Agenzia resiste con controricorso.

La contribuente ha depositato successiva memoria.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si adombra il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione della sentenza d’appello, con correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato che l’originaria contestazione erariale non riguardava la sussistenza – incontestata – della timbratura, marcatura e punzonatura delle fatture di vendita, bensì la sufficienza di detta timbratura, marcatura e punzonatura a provare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio sanmarinese, occorrendo – secondo la prospettazione erariale – il possesso di documenti di trasporto vistati dall’autorità di detto paese.

Con il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n.3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11236/2015 cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., [OSCURATO:PERSONA] sezionale 534/2022Numero di raccolta generale 14999/2022 dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei Data pubblicazione 11/05/2022 corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR escluso che la certificazione prodotta dalla contribuente a corredo del ricorso di primo grado, certificazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], valesse ad attestare l’ingresso effettivo delle merci nel territorio di detta Repubblica.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza trascurato “il fatto controverso” consistente nella “idoneità della certificazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]”.

Con il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR ritenuto non sufficiente a dimostrare l’avvenuta esportazione della merce il solo elenco delle fatture attestanti la regolarità delle cessione dei beni verso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], esigendo la prova del controllo delle merci stesse all’ingresso nel paese destinatario dell’esportazione.

Con il quinto motivo di ricorso si assume, ex art. 360 n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 D.M. 24 dicembre 1993 nonché dell’accordo internazionale italo – sanmarinese di cui allo scambio F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11236/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 534/2022 di note del 21 dicembre 1972 e degli artt. 6 e 7 L. di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14999/2022Data pubblicazione 11/05/2022 22 dicembre 1972, n. 40, per avere la CTR escluso la valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate dall’Ufficio tributario, ritenendo che il controllo delle merci e la vidimazione delle fatture competesse ad altra e diversa autorità doganale.

Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’indagine sulla valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate, ancorché detta indagine fosse decisiva alla risoluzione della questione controversa relativa all’effettiva introduzione delle merci nel territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il Collegio l’opportunità di attendere che questa Corte si pronunci in esito a pubblica udienza – già in calendario – sui margini (e sui limiti) di incidenza dei principi sottesi alla decisione della Corte UE, C-275/18, Milan Vinš, in punto di idoneità probatoria di documentazione rispetto alla quale risultino disattese le condizioni formali; Per questi motivi Rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11236 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, viale Parioli, n.-ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 7859/35/14, depositata il 22.12.2014; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022. Fatti di causa La contribuente affida a sei motivi il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio che ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza della CTP di Roma, che F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11236/2015 aveva, a sua volta, accolto il ricorso della contribuente contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 534/2022Numero di raccolta generale 14999/2022 l’avviso di accertamento per recupero di importi Ires, Irap e Iva, Data pubblicazione 11/05/2022 relativamente all’anno 2007. Nella prospettazione erariale veicolata dall’atto impositivo veniva ritenuto e contestato il carattere fittizio di alcune operazioni di cessione di prodotti di telefonia mobile, da parte della Distribuzione Italia, in favore di alcune società sanmarinesi. In particolare, con riferimento a 67 fatture, la CTR ha ritenuto che delle merci in apparenza vendute non sia dimostrato l’avvenuto ingresso nel territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], occorrendo a fini probatori la redazione di un valido documento di accompagnamento provvisto di specifiche formalità. L’Agenzia resiste con controricorso. La contribuente ha depositato successiva memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si adombra il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione della sentenza d’appello, con correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato che l’originaria contestazione erariale non riguardava la sussistenza – incontestata – della timbratura, marcatura e punzonatura delle fatture di vendita, bensì la sufficienza di detta timbratura, marcatura e punzonatura a provare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio sanmarinese, occorrendo – secondo la prospettazione erariale – il possesso di documenti di trasporto vistati dall’autorità di detto paese. Con il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n.3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11236/2015 cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., [OSCURATO:PERSONA] sezionale 534/2022Numero di raccolta generale 14999/2022 dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei Data pubblicazione 11/05/2022 corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR escluso che la certificazione prodotta dalla contribuente a corredo del ricorso di primo grado, certificazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], valesse ad attestare l’ingresso effettivo delle merci nel territorio di detta Repubblica. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza trascurato “il fatto controverso” consistente nella “idoneità della certificazione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a dimostrare l’effettivo ingresso delle merci nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]”. Con il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italo-sanmarinese “di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972”, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR ritenuto non sufficiente a dimostrare l’avvenuta esportazione della merce il solo elenco delle fatture attestanti la regolarità delle cessione dei beni verso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], esigendo la prova del controllo delle merci stesse all’ingresso nel paese destinatario dell’esportazione. Con il quinto motivo di ricorso si assume, ex art. 360 n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 D.M. 24 dicembre 1993 nonché dell’accordo internazionale italo – sanmarinese di cui allo scambio F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11236/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 534/2022 di note del 21 dicembre 1972 e degli artt. 6 e 7 L. di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14999/2022Data pubblicazione 11/05/2022 22 dicembre 1972, n. 40, per avere la CTR escluso la valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate dall’Ufficio tributario, ritenendo che il controllo delle merci e la vidimazione delle fatture competesse ad altra e diversa autorità doganale. Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’indagine sulla valenza probatoria delle fatture punzonate, timbrate e marcate, ancorché detta indagine fosse decisiva alla risoluzione della questione controversa relativa all’effettiva introduzione delle merci nel territorio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio l’opportunità di attendere che questa Corte si pronunci in esito a pubblica udienza – già in calendario – sui margini (e sui limiti) di incidenza dei principi sottesi alla decisione della Corte UE, C-275/18, Milan Vinš, in punto di idoneità probatoria di documentazione rispetto alla quale risultino disattese le condizioni formali; Per questi motivi Rinvia la
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