CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20825/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati di furto consumato aggravato e tentato furto aggravato; Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata: - il primo motivo, che attiene alla responsabilità dell'imputato, si risolve in assunti astratti e assertivi privi di confronto con gli specifici elementi indiziari posti in evidenza dalla sentenza impugnata (pagg. 5 e 6); - il secondo motivo, che deduce l'illegalità della pena, è intrinsecamente generico, poiché neppure specifica quale sarebbe il profilo di illegalità: dalla sentenza impugnata si comprende che la doglianza dell'imputato atteneva alla mancata applicazione della pena pecuniaria unitamente a quella detentiva, sicché la censura, volta ad ottenere un trattamento sfavorevole, non è sorretta da interesse; - il terzo motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., si esaurisce in una mera prospettazione difensiva che evita di misurarsi con la risposta già ottenuta (cfr. pagg. 6 e 7); - il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 7 e 8); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co