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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 32159/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato rideterminando la pena per i delitti di cui all'art 483 cp.

Considerato che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione ed erronea applicazione di legge quanto all'art 131 bis cp.

Tenuto conto che le censure proposte col primo e secondo motivo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229359).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine 2 e 3 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attribuzione di responsabilità all'imputato, anche in relazione alla perizia grafica, ritenuta inutile in quanto meramente esplorativa.

Osservato che la negatoria dell'ad 131 bis cp è giustificata da motivazione tutt'altro che illogica in relazione al bene/interesse tutelato dalla norma incriminatric:e violata, individuato nell'incolumità pubblica.

Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gr gorio DEPOSITATA L\ \m.T1 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato rideterminando la pena per i delitti di cui all'art 483 cp. Considerato che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione ed erronea applicazione di legge quanto all'art 131 bis cp. Tenuto conto che le censure proposte col primo e secondo motivo motivo aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229359). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile rivisitazione dei risultati di prova mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, alle pagine 2 e 3 del testo, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'attribuzione di responsabilità all'imputato, anche in relazione alla perizia grafica, ritenuta inutile in quanto meramente esplorativa. Osservato che la negatoria dell'ad 131 bis cp è giustificata da motivazione tutt'altro che illogica in relazione al bene/interesse tutelato dalla norma incriminatric:e violata, individuato nell'incolumità pubblica. Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gr gorio DEPOSITATA L\ \m.T1 31
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