Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17773/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti • I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 145) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata.

Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato.

Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della .cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti • I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 145) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della .cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 Il
Sentenza Cassazione n. 17773/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris