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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27912/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt 476/2 - 482 cp in relazione ad un bollettino di versamento postale.

Fatto del 11 Gennaio 2013.

Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo è stata dedotta la illogicità della motivazione per la discrasia tra la sentenza di primo e secondo grado, poiché la Corte territoriale aveva negato le integrazioni istruttorie chieste dalla difesa sull'errato presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata emessa in rito abbreviato mentre così non era stato. 2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la mancanza di motivazione riguardo agli elementi strutturali del reato, poiché la condotta di falsificazione attribuita all'imputato sarebbe inoffensiva per la mancanza di utilità a conseguire un eventuale vantaggio; infatti il mancato versamento era facilmente riscontrabile dall'ufficio Cuas ed il servizio era stato immediatamente interrotto. 3.Nel terzo motivo è stata rappresentata la contraddittorietà logica nella determinazione della pena per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le stesse non fossero state riconosciute dal primo Giudice e per questo le aveva negate.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore di parte civile Tim ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del delitto compiutasi nel termine di sette anni ed otto mesi a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in considerazione del titolo di reato ex art 476/482 cp, termine che, quindi risulta scaduto nel Settembre 2021, cioè dopo la sentenza di primo grado ma ben prima dell'emissione della pronunzia di appello in data 22.4.2022.

In proposito (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818 ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. 1.Quanto al ricorso, in linea generale va osservato che le censure avanzate in questa sede di legittimità sono ripetitive di doglianze già proposte, esaminate e correttamente risolte nel giudizio di merito, limitandosi il ricorrente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge, a proporre un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa dei risultati probatori e dell'apprezzamento decisorio reso nel merito senza, peraltro, tener conto del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, che si presenta privo delle dedotte illogicità.

In tal senso il primo motivo ripropone la richiesta di rinnovazione istruttoria in relazione alla prova dichiarativa resa dal responsabile [OSCURATO:PERSONA], Marcucci, senza neppure dedurne specificamente la rilevanza, tantomeno la decisività.

In proposito non è inutile allora ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificateoell'art 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.

Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820.

In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata.

1.1. Nel caso ora al vaglio la Corte territoriale ha spiegato logicamente ed esattamente le ragioni per le quali la prova acquisita è stata considerata completa, e quindi, superflua l'integrazione richiesta, precisando che la ricevuta è risultata contraffatta; il teste Marcucci aveva fornito una chiara versione dei fatti; l'imputato era l'unico a conoscere il numero del contratto concluso e l'unico beneficiario della falsificazione, essendo, quindi l'unica persona ad essere in condizione di realizzare la condotta decettiva come concretamente accertata.

2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si è invocata l'applicazione della categoria del falso innocuo, appare proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non comparendo nella sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, riguardo alla quale la difesa non ha formulato osservazioni e già per questa ragione sarebbe destinato all'inammissibilità.

Va in ogni caso considerato che l'argomento dedotto dal ricorrente della mancanza di utilità della falsificazione per assenza del beneficio, a sua volta derivata dalla immediata interruzione del servizio fornito all'imputato, si pone in contrasto frontale con il consolidato orientamento di legittimità per il quale ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Sez. 5 , Sentenza n. 5896 del 29/10/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280453 -

01. Massime precedenti conformi: N. 47601 del 2014 Rv. 261812 - 01, N. 2809 del 2014 Rv. 258946 - 01, N. 38720 del 2008 Rv. 241936 - 01, N. 11681 del 1997 Rv. 209266 - 01, N. 3564 del 2008 Rv. 238875 - 01, N. 35076 del 2010 Rv. 248395 - 01, N. 28599 del 2017 Rv. 270245. 3.Inammissibile anche il terzo motivo, poiché risulta che la Corte di appello ha ritenuto per errore che il Giudice di primo grado non avesse riconosciuto le attenuanti generiche, in quanto dalla stessa pronunzia di secondo grado si evince che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante ex art 476/2 cp.

Va tuttavia osservato che dalla sintesi dei motivi di appello si ricava che la doglianza proposta dalla difesa riguardava il riconoscimento delle circostanze ex art 62 bis cp nella massima estensione e non il negato giudizio di prevalenza, come ora deduce il ricorrente, e tale sintesi è rimasta incontestata.

La relativa doglianza, pertanto appare nuova in quanto non prroposta al giudice di merito ed è,pertanto, inammissibile.

3.1. Per altro verso risulta sconfessato l'asserto difensivo per il quale la negatoria delle circostanze in parola sarebbe determinata dall'errore circa il mancato riconoscimento delle generiche, dovendo rilevarsi che il Giudice di appello ha chiaramente esplicitato la sua valutazione, quale che sia stata la richiesta difensiva, valorizzando congruamente e correttamente, l'assenza di elementi favorevoli e la spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nel realizzare la condotta di falso.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4.Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio formulata dalla parte civile attraverso il deposito delle conclusioni e della nota spese, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento esegetico convalidato dal massimo consesso di questa Corte, per il quale in mancanza di un apprezzabile contributo offerto dalla parte civile nel contrastare la tesi avversa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo un utile contributo alla decisione, alla stessa non debba essere riconosciuta la liquidazione delle spese.

Sez.

U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ).

Nel presente giudizio la parte civile si è limitata >fa richiedere l'inammissibilità del roicrso, non apportando alcun contributo utile alla decisione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la pronunzia di condanna in primo grado alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt 476/2 - 482 cp in relazione ad un bollettino di versamento postale. Fatto del 11 Gennaio 2013. Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia articolando tre motivi. 1.Col primo è stata dedotta la illogicità della motivazione per la discrasia tra la sentenza di primo e secondo grado, poiché la Corte territoriale aveva negato le integrazioni istruttorie chieste dalla difesa sull'errato presupposto che la sentenza di primo grado fosse stata emessa in rito abbreviato mentre così non era stato. 2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la mancanza di motivazione riguardo agli elementi strutturali del reato, poiché la condotta di falsificazione attribuita all'imputato sarebbe inoffensiva per la mancanza di utilità a conseguire un eventuale vantaggio; infatti il mancato versamento era facilmente riscontrabile dall'ufficio Cuas ed il servizio era stato immediatamente interrotto. 3.Nel terzo motivo è stata rappresentata la contraddittorietà logica nella determinazione della pena per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che le stesse non fossero state riconosciute dal primo Giudice e per questo le aveva negate. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore di parte civile Tim ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del delitto compiutasi nel termine di sette anni ed otto mesi a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in considerazione del titolo di reato ex art 476/482 cp, termine che, quindi risulta scaduto nel Settembre 2021, cioè dopo la sentenza di primo grado ma ben prima dell'emissione della pronunzia di appello in data 22.4.2022. In proposito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016 ) Rv. 266818 ha chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. 1.Quanto al ricorso, in linea generale va osservato che le censure avanzate in questa sede di legittimità sono ripetitive di doglianze già proposte, esaminate e correttamente risolte nel giudizio di merito, limitandosi il ricorrente, sotto l'apparente veste dei vizi di motivazione e violazione di legge, a proporre un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa dei risultati probatori e dell'apprezzamento decisorio reso nel merito senza, peraltro, tener conto del percorso argomentativo seguito dai Giudici territoriali, che si presenta privo delle dedotte illogicità. In tal senso il primo motivo ripropone la richiesta di rinnovazione istruttoria in relazione alla prova dichiarativa resa dal responsabile [OSCURATO:PERSONA], Marcucci, senza neppure dedurne specificamente la rilevanza, tantomeno la decisività. In proposito non è inutile allora ricordare che, pur tenendo conto della peculiarità dell'ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria riguardo alla diversa valutazione di prove dichiarative nei due gradi di giudizio - ora codificateoell'art 603/3 bis cpp - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266820. In senso conforme : Sez. 6 , Sentenza n. 48093 del 10/10/2018 Ud. (dep. 22/10/2018) Rv. 274230, secondo la quale nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. 1.1. Nel caso ora al vaglio la Corte territoriale ha spiegato logicamente ed esattamente le ragioni per le quali la prova acquisita è stata considerata completa, e quindi, superflua l'integrazione richiesta, precisando che la ricevuta è risultata contraffatta; il teste Marcucci aveva fornito una chiara versione dei fatti; l'imputato era l'unico a conoscere il numero del contratto concluso e l'unico beneficiario della falsificazione, essendo, quindi l'unica persona ad essere in condizione di realizzare la condotta decettiva come concretamente accertata. 2. Il secondo motivo di ricorso, col quale si è invocata l'applicazione della categoria del falso innocuo, appare proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non comparendo nella sintesi dei motivi di appello riportata nella sentenza impugnata, riguardo alla quale la difesa non ha formulato osservazioni e già per questa ragione sarebbe destinato all'inammissibilità. Va in ogni caso considerato che l'argomento dedotto dal ricorrente della mancanza di utilità della falsificazione per assenza del beneficio, a sua volta derivata dalla immediata interruzione del servizio fornito all'imputato, si pone in contrasto frontale con il consolidato orientamento di legittimità per il quale ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. (Sez. 5 , Sentenza n. 5896 del 29/10/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280453 - 01. Massime precedenti conformi: N. 47601 del 2014 Rv. 261812 - 01, N. 2809 del 2014 Rv. 258946 - 01, N. 38720 del 2008 Rv. 241936 - 01, N. 11681 del 1997 Rv. 209266 - 01, N. 3564 del 2008 Rv. 238875 - 01, N. 35076 del 2010 Rv. 248395 - 01, N. 28599 del 2017 Rv. 270245. 3.Inammissibile anche il terzo motivo, poiché risulta che la Corte di appello ha ritenuto per errore che il Giudice di primo grado non avesse riconosciuto le attenuanti generiche, in quanto dalla stessa pronunzia di secondo grado si evince che il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante ex art 476/2 cp. Va tuttavia osservato che dalla sintesi dei motivi di appello si ricava che la doglianza proposta dalla difesa riguardava il riconoscimento delle circostanze ex art 62 bis cp nella massima estensione e non il negato giudizio di prevalenza, come ora deduce il ricorrente, e tale sintesi è rimasta incontestata. La relativa doglianza, pertanto appare nuova in quanto non prroposta al giudice di merito ed è,pertanto, inammissibile. 3.1. Per altro verso risulta sconfessato l'asserto difensivo per il quale la negatoria delle circostanze in parola sarebbe determinata dall'errore circa il mancato riconoscimento delle generiche, dovendo rilevarsi che il Giudice di appello ha chiaramente esplicitato la sua valutazione, quale che sia stata la richiesta difensiva, valorizzando congruamente e correttamente, l'assenza di elementi favorevoli e la spregiudicatezza dimostrata dall'imputato nel realizzare la condotta di falso. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 4.Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio formulata dalla parte civile attraverso il deposito delle conclusioni e della nota spese, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento esegetico convalidato dal massimo consesso di questa Corte, per il quale in mancanza di un apprezzabile contributo offerto dalla parte civile nel contrastare la tesi avversa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria e fornendo un utile contributo alla decisione, alla stessa non debba essere riconosciuta la liquidazione delle spese. Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ). Nel presente giudizio la parte civile si è limitata >fa richiedere l'inammissibilità del roicrso, non apportando alcun contributo utile alla decisione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi
Sentenza Cassazione n. 27912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris