CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ARANO il 07/10/2000 avverso la sentenza del 03/03/2026 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iMOTIVI DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] — previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 — la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, avuto riguardo alla detenzione, a fini non esclusivamente personali, di grammi 49,350 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con applicazione dell'aumento per la recidiva e della diminuente per la scelta del rito. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e applicazione di pena illegale. Lamenta il ricorrente la sostanziale mancanza di motivazione in ordine all'esito negativo dell'accertamento circa la sussistenza dell'obbligo di declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., con specifico riferimento allo stupefacente rinvenuto e sequestrato, assumendo insufficiente il mero richiamo, in clausola di stile, agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. 3. Il ricorso è manifestamente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Deve premettersi che, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 —, avverso la sentenza di applicazione della pena il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Orbene, al di là del formale richiamo al parametro dell'illegalità della pena, il motivo dedotto attiene, all'evidenza, esclusivamente alla motivazione del provvedimento impugnato 'in ordine all'esito dell'accertamento ex art. 129 cod. proc. pen.: doglianza estranea al catalogo tassativo dei vizi denunciabili dopo la novella del 2017 e, in quanto tale, non più proponibile nei termini posti. L'evocazione dell'illegalità della pena è meramente nominalistica, giacché la sanzione applicata risulta determinata nell'osservanza dei limiti edittali propri della fattispecie riqualificata, con corretta applicazione dell'aumento per la recidiva e della diminuente per il rito.Inconferente, infine, si rivela il riferimento alla risalente giurisprudenza, riferita ad un assetto normativo anteriore alla novella del 2017 che ha ristretto l'ambito di ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima 'equa nella misura indicata in dispositivo. r P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lin 52-Lf , , T-71 TN7MiNt (71 tPT:7T ARTO 2