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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 20283/2026

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ato a ROMA il 15/10/1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto: - il primo motivo è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) in quanto censura il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza senza prendere posizione sul percorso logico della motivazione dell'ordinanza che ha evidenziato che il condannato ha fallito anche una precedente espiazione in affidamento in prova, che durante la detenzione domiciliare era stato già diffidato all'osservanza delle prescrizioni in occasioni di precedenti violazioni, e che la ripetitività delle violazioni ne dimostra l'inaffidabilità nel rispettare una misura contentiva diversa dal carcere; - il secondo motivo è inammissibile in quanto censura la motivazione dell'ordinanza per l'esistenza di un errore materiale nell'indicazione di una data che non inficia il percorso logico dell'ordinanza, non essendo in questione che l'imputato abbia commesso il fatto, né la comprensibilità della motivazione; - il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione, in quanto non si confronta con il percorso logico dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha tratto dalle violazioni commesse dal condannato il giudizio di inaffidabilità dello stesso che impedisce l'applicazione di misure alternative affidate anche all'osservanza spontanea delle prescrizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 15/10/1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare disposta nei suoi confronti; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto: - il primo motivo è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) in quanto censura il giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza senza prendere posizione sul percorso logico della motivazione dell'ordinanza che ha evidenziato che il condannato ha fallito anche una precedente espiazione in affidamento in prova, che durante la detenzione domiciliare era stato già diffidato all'osservanza delle prescrizioni in occasioni di precedenti violazioni, e che la ripetitività delle violazioni ne dimostra l'inaffidabilità nel rispettare una misura contentiva diversa dal carcere; - il secondo motivo è inammissibile in quanto censura la motivazione dell'ordinanza per l'esistenza di un errore materiale nell'indicazione di una data che non inficia il percorso logico dell'ordinanza, non essendo in questione che l'imputato abbia commesso il fatto, né la comprensibilità della motivazione; - il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità dell'impugnazione, in quanto non si confronta con il percorso logico dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha tratto dalle violazioni commesse dal condannato il giudizio di inaffidabilità dello stesso che impedisce l'applicazione di misure alternative affidate anche all'osservanza spontanea delle prescrizioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20283/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris