Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:T:2025:729
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0105_RES
([OSCURATO:PERSONA]105/23)
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2025
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Motivo di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 22-24)
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione assoluti – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Nomi geografici
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, § 1, c)]
(v. punti 25-28, 46, 80)
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità assoluta – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio che designa il nome di un paese – Marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 51, § 1, a), e 7, § 1, c)]
(v. punti 30, 36-39, 47-55, 61-63, 68, 69, 75, 79, 81)
[OSCURATO:PERSONA] le sue sentenze, il Tribunale si pronuncia sul carattere descrittivo di due segni che riprendono il nome di un paese europeo ([OSCURATO:PERSONA]) e respinge i ricorsi proposti avverso le decisioni della commissione di ricorso allargata dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con la motivazione che tali segni sono descrittivi dell'origine geografica dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono o delle loro caratteristiche.
[OSCURATO:PERSONA], ricorrente, ha presentato all'EUIPO domande di registrazione per il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA] e il segno figurativo [OSCURATO:PERSONA] per vari prodotti e servizi, rispettivamente il 19 aprile 2002 e il 12 febbraio 2013. Successivamente sono state presentate dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO due domande di dichiarazione di nullità dei marchi di cui trattasi per taluni dei prodotti e servizi contrassegnati da tali marchi (
1
). La divisione di annullamento ha accolto tali domande di dichiarazione di nullità per tutti i prodotti e servizi considerati.
La ricorrente ha quindi proposto due ricorsi avverso ciascuna delle decisioni della divisione di annullamento. Con decisioni del 15 dicembre 2022, la commissione di ricorso allargata ha respinto tali ricorsi (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). Quest'ultima ha ritenuto che i marchi controversi fossero percepiti dal pubblico di riferimento, vale a dire dal pubblico anglofono dell'Unione europea, come un'indicazione che i prodotti e i servizi da essi designati provenivano dall'Islanda e che dovessero essere considerati descrittivi (
2
). Dopo aver rilevato che era sufficiente che si applicasse uno degli impedimenti assoluti alla registrazione perché i segni non potessero essere registrati come marchio dell'Unione europea, la commissione di ricorso allargata ha ritenuto che, comunque, i marchi controversi, anche esaminandoli altresì sotto il profilo del loro carattere distintivo (
3
), sarebbero stati inevitabilmente considerati privi di tale carattere (
4
).
La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso ciascuna delle decisioni impugnate (
5
).
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale ricorda, anzitutto, che sono esclusi due tipi di registrazione di nomi geografici. Il primo riguarda la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi quando designano luoghi geografici determinati che sono già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi considerati e che, pertanto, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati. Il secondo riguarda la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese che devono essere lasciati altrettanto disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi considerati.
Inoltre, il Tribunale osserva che la valutazione del carattere descrittivo dei marchi controversi richiede la presa in considerazione di un insieme di fattori pertinenti quali la conoscenza dell'Islanda e delle sue caratteristiche e il nesso tra le categorie di prodotti e servizi e i marchi controversi.
A tal riguardo, esso rileva che i marchi controversi designano il nome di un paese, situato in Europa, composto da un territorio certo relativamente poco popolato, ma con una superficie maggiore di quella di taluni Stati membri dell'Unione e dello Spazio economico europeo (SEE).
Il Tribunale rileva quindi che la parola «[OSCURATO:PERSONA]» era conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento, composto dal pubblico anglofono dell'Unione.
Peraltro, il Tribunale conferma che gli elementi di prova sui quali si è basata la commissione di ricorso allargata dimostrano che, in primo luogo, l'Islanda era un paese rispettoso dell'ambiente, in particolare in considerazione delle tante centrali geotermiche e idrauliche, in secondo luogo, che l'Islanda era una destinazione turistica pregiata e, in terzo luogo, che l'Islanda proponeva un'ampia gamma di prodotti e di servizi, intrattenendo al contempo, in relazione a questi ultimi, relazioni commerciali importanti con i paesi del SEE.
Il Tribunale rileva altresì che occorre tener conto di un insieme di circostanze, presenti alla data della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, anche tenendo conto di un approccio in prospettiva, e non limitarsi alla sola questione della «notorietà» di cui godeva l'Islanda presso il pubblico di riferimento, o di cui essa avrebbe potuto godere in futuro, in relazione ai prodotti e ai servizi designati dai marchi controversi. In più, le diverse caratteristiche dell'Islanda sono importanti per determinare in quale misura la provenienza geografica dei prodotti o servizi di cui trattasi possa essere pertinente, agli occhi degli ambienti interessati, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi considerati. Per queste stesse ragioni, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso allargata ha giustamente tenuto conto della prosperità economica, compresa la valutazione del prodotto interno lordo, della manodopera qualificata o, ancora, della presenza di industrie diverse, dal momento che tali criteri potevano consentire di stabilire se l'Islanda potesse divenire conosciuta o rinomata come luogo di provenienza geografica per i prodotti e i servizi di cui trattasi.
Per quanto riguarda, poi, i prodotti che comprendono prodotti alimentari di origine vegetale e animale e liquidi destinati al consumo umano, il Tribunale ritiene che i marchi controversi abbiano carattere descrittivo in relazione a tali prodotti. Infatti, alla data della registrazione dei marchi controversi, l'Islanda produceva ed esportava tali prodotti e poteva produrne altri, per cui, quando uno di tali prodotti è commercializzato con uno dei marchi controversi, esso può essere percepito come proveniente da tale paese. Inoltre, anche supponendo che l'esportazione attuale dei prodotti alimentari da parte dell'Islanda non costituisca una parte relativamente importante delle sue esportazioni in generale, per il Tribunale tale affermazione non consente di mettere in discussione il legame descrittivo tra i marchi e i prodotti considerati, in quanto non tiene conto di una visione in prospettiva del legame che è logicamente possibile stabilire tra i marchi controversi e i prodotti considerati.
Infine, il Tribunale constata che la commissione di ricorso allargata ha svolto un'analisi dettagliata del carattere descrittivo dei marchi controversi con riferimento a tutti i prodotti e servizi di cui trattasi. In più, per quanto riguarda il marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] (
6
), aggiunge che né la grafica né il colore del marchio controverso gli conferiscono un effetto inusuale o sorprendente. Infatti, l'elemento denominativo di tale marchio è rappresentato con un font di lettere bianche standard, senza alcuna particolarità tipografica. Se è vero che esso è collocato su uno sfondo rettangolare rosso, arancione e giallo, il cui effetto giallo e arancione dà l'impressione di un aspetto leggermente slavato, lo sfondo colorato, in particolare nei colori arancione e giallo, è, in sostanza, comune nella pubblicità o sulle confezioni, per cui il consumatore lo considera un elemento decorativo. Ciò premesso, gli elementi figurativi del marchio controverso in questione servivano unicamente a mettere in evidenza l'elemento denominativo del marchio e non ne modificavano in alcun modo il contenuto descrittivo veicolato da quest'ultimo elemento.
Per quanto riguarda l'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 (
7
), relativo alla limitazione degli effetti del marchio che consentirebbe l'uso del nome «[OSCURATO:PERSONA]» a soggetti islandesi, il Tribunale ricorda che tale disposizione mira in particolare a disciplinare i problemi che sorgono quando un marchio composto in tutto o in parte da un nome geografico è stato registrato e non conferisce ai terzi l'uso di tale nome in quanto marchio, ma si limita a garantire che essi possano utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire come indicazione relativa alla provenienza geografica, a condizione che l'utilizzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il fatto che l'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 assicuri a ogni operatore economico di poter liberamente utilizzare indicazioni relative alle caratteristiche di prodotti e servizi non consente di garantire la tutela dell'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Al contrario, tale fatto mette in evidenza l'interesse a che la causa, peraltro assoluta, di nullità enunciata all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento n. 40/94 sia effettivamente applicata a qualsiasi segno che possa designare una caratteristica dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato.
(
1
) I prodotti e i servizi rientrano nelle classi 7, 11, 16, da 29 a 32 e 35 e nelle classi 29, 30 e 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957.
(
2
) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), a sua volta sostituito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
(
3
) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 40/94, divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 207/2009, a sua volta sostituito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (UE) 2017/1001.
(
4
) L'affermazione dei richiedenti la dichiarazione di nullità, secondo la quale i marchi in questione erano contrari all'ordine pubblico [ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, a sua volta divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, a sua volta divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001], è stata respinta dalla commissione di ricorso allargata in quanto irricevibile, perché presentata tardivamente. Pertanto, tale questione non è stata esaminata né dalla commissione di ricorso né, successivamente, dal Tribunale.
(
5
) [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Íslandsstofa ([OSCURATO:PERSONA]) e a. ([OSCURATO:PERSONA]) (T‑105/23) relativa al marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (T‑106/23) relativa al marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA].
(
6
) Sentenza del 16 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (
T‑106/23
,
EU:T:2025:730
).
(
7
) Divenuto articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009, esso stesso divenuto articolo 14, lettera b), del regolamento 2017/1001.