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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28443/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona del 21 settembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, violando più disposizioni di legge con una sola azione, alla guida di un autocarro appartenente alla società "V.S.

Impresa di pulizie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", dopo aver causato un incidente stradale investendo [OSCURATO:PERSONA] nel mentre stava attraversando un incrocio a bordo di una bicicletta, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, non aveva ottemperato agli obblighi di fermarsi in caso di incidenti stradali con danni alle persone (art. 189, comma 6, cod. strada) e di prestare assistenza alle persone ferite (art. 189, comma 7, cod. strada).

1.1. E' stata, in particolare, ritenuta la penale responsabilità dello Spriticchio sulla scorta: della descrizione delle fattezza dell'autore del delitto operata dai testimoni presenti; del pronto rinvenimento dell'autocarro, trovato parcheggiato quasi nascosto dietro un altro mezzo di dimensioni maggiori; delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo, che aveva riferito di come lo stesso gli fosse stato sottratto a sua insaputa dal fratello Antonio, cui, peraltro, era stata revocata la patente di guida; del ritrovamento dell'imputato nascosto, sdraiato al buio, in forte stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, altresì emanando un forte alito alcolico. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di condanna di primo grado, caratterizzata da assenza di prove e riscontri, sulla scorta di motivazioni illogiche o assenti, con adozione di formule generiche e apodittiche.

Risulterebbe, in particolare, carente la prova dell'identificazione dell'autore del reato, da non potersi individuare nella sua persona, considerato che lui: non era mai stato trovato a bordo dell'autocarro del fratello; era stato rintracciato solo diverse ore dopo il sinistro; non era stato riconosciuto da testimoni oculari;non era in quel momento provvisto della patente di guida.

Risulterebbe, pertanto, più logico, nonché più verosimile, pensare che il mezzo fosse stato condotto, al momento dell'incidente, o da un dipendente della Società del fratello Vincenzo, o direttamente da quest'ultimo, che, pertanto, avrebbe cercato di distogliere i sospetti dalla sua persona riferendo prontamente che il veicolo gli era stato sottratto dall'odierno imputato.

D'altro canto, le condizioni in cui tale ultimo era stato rinvenuto non erano tali da potergli consentire di mettersi alla guida, avvedersi del sinistro, frenare, ripartire, per poi celare il veicolo e far perdere le proprie tracce. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, quindi, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, non ricorrendo sufficiente riscontro in ordine alla possibilità di conoscenza del danno alle persone da parte del responsabile del sinistro, e quindi la consapevolezza, da parte di quest'ultimo, di aver cagionato un incidente stradale da cui era scaturito il ferimento di qualcuno.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le censure eccepite dal ricorrente, afferenti alla carenza di riscontri in ordine alla riferibilità alla sua persona della perpetrata condotta criminosa, riguardino, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove acquisite, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, senza limitarsi ad un'acritica riproposizione delle motivazioni rese dal primo giudice, ed invece dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte da parte dell'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta.

I giudici di appello, infatti, hanno compiutamente e logicamente osservato come l'indicata censura si scontri con le risultanze emerse da puntuali acquisizioni probatorie presenti in atti, idonee a confermare la penale responsabilità dello Spriticchio.

In tal senso convergono, per la Corte di merito, «le testimonianze rese nell'immediatezza dalle persone presenti alle sventurate circostanze fattuali, le precisazioni rese dalla stessa parte offesa, l'individuazione del mezzo che cagionava l'incidente, identificato facilmente per la peculiarità della sagoma e per i dati della targa nonché per la stessa intestazione, le dichiarazioni rese dal fratello del prevenuto, mai contestate e introdotte ritualmente col rito speciale», così come il singolare rinvenimento dell'imputato, «evidentemente colto nell'atto di celarsi, ben consapevole di quanto appena accaduto, nonché di essersi posto alla guida di un veicolo con patente revocata».

In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dallo Spriticchio si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).

5. Con riferimento, poi, alla lamentata insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per non aver potuto constatare l'autore del sinistro l'avvenuto ferimento della vittima, il Collegio rileva come l'indicata censura - peraltro ancora inerente ad una diversa valutazione degli elementi in fatto e delle prove acquisite nel giudizio di merito, non consentita in questa sede di legittimità - sia stata adeguatamente vagliata da parte della Corte di appello, che ha, infine, ritenuto la configurabilità del dolo, già considerata dal giudice di primo grado sotto il profilo del dolo eventuale, in ragione di una compiuta analisi della vicenda fattuale.

Con argomentazione del tutto logica e congrua, infatti, i giudici di appello hanno ritenuto l'infondatezza della doglianza difensiva, attese la modalità e la specifica dinamica di svolgimento del sinistro, causativo di importanti conseguenze lesive per la persona del ciclista, altresì evidenziando come l'imputato si fosse allontanato dai luoghi «dopo una brevissima fermata, che gli permetteva (ulteriormente) di appieno comprendere gli esiti dello scontro, risultando velocipede e ciclista entrambi a terra nell'immediato».6.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cremona del 21 settembre 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, comma 1, cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché, violando più disposizioni di legge con una sola azione, alla guida di un autocarro appartenente alla società "V.S. Impresa di pulizie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", dopo aver causato un incidente stradale investendo [OSCURATO:PERSONA] nel mentre stava attraversando un incrocio a bordo di una bicicletta, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, non aveva ottemperato agli obblighi di fermarsi in caso di incidenti stradali con danni alle persone (art. 189, comma 6, cod. strada) e di prestare assistenza alle persone ferite (art. 189, comma 7, cod. strada). 1.1. E' stata, in particolare, ritenuta la penale responsabilità dello Spriticchio sulla scorta: della descrizione delle fattezza dell'autore del delitto operata dai testimoni presenti; del pronto rinvenimento dell'autocarro, trovato parcheggiato quasi nascosto dietro un altro mezzo di dimensioni maggiori; delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], proprietario del veicolo, che aveva riferito di come lo stesso gli fosse stato sottratto a sua insaputa dal fratello Antonio, cui, peraltro, era stata revocata la patente di guida; del ritrovamento dell'imputato nascosto, sdraiato al buio, in forte stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti, altresì emanando un forte alito alcolico. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di condanna di primo grado, caratterizzata da assenza di prove e riscontri, sulla scorta di motivazioni illogiche o assenti, con adozione di formule generiche e apodittiche. Risulterebbe, in particolare, carente la prova dell'identificazione dell'autore del reato, da non potersi individuare nella sua persona, considerato che lui: non era mai stato trovato a bordo dell'autocarro del fratello; era stato rintracciato solo diverse ore dopo il sinistro; non era stato riconosciuto da testimoni oculari;non era in quel momento provvisto della patente di guida. Risulterebbe, pertanto, più logico, nonché più verosimile, pensare che il mezzo fosse stato condotto, al momento dell'incidente, o da un dipendente della Società del fratello Vincenzo, o direttamente da quest'ultimo, che, pertanto, avrebbe cercato di distogliere i sospetti dalla sua persona riferendo prontamente che il veicolo gli era stato sottratto dall'odierno imputato. D'altro canto, le condizioni in cui tale ultimo era stato rinvenuto non erano tali da potergli consentire di mettersi alla guida, avvedersi del sinistro, frenare, ripartire, per poi celare il veicolo e far perdere le proprie tracce. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, quindi, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, non ricorrendo sufficiente riscontro in ordine alla possibilità di conoscenza del danno alle persone da parte del responsabile del sinistro, e quindi la consapevolezza, da parte di quest'ultimo, di aver cagionato un incidente stradale da cui era scaturito il ferimento di qualcuno. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte ripropongano le stesse doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le censure eccepite dal ricorrente, afferenti alla carenza di riscontri in ordine alla riferibilità alla sua persona della perpetrata condotta criminosa, riguardino, nella sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove acquisite, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, senza limitarsi ad un'acritica riproposizione delle motivazioni rese dal primo giudice, ed invece dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte da parte dell'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta. I giudici di appello, infatti, hanno compiutamente e logicamente osservato come l'indicata censura si scontri con le risultanze emerse da puntuali acquisizioni probatorie presenti in atti, idonee a confermare la penale responsabilità dello Spriticchio. In tal senso convergono, per la Corte di merito, «le testimonianze rese nell'immediatezza dalle persone presenti alle sventurate circostanze fattuali, le precisazioni rese dalla stessa parte offesa, l'individuazione del mezzo che cagionava l'incidente, identificato facilmente per la peculiarità della sagoma e per i dati della targa nonché per la stessa intestazione, le dichiarazioni rese dal fratello del prevenuto, mai contestate e introdotte ritualmente col rito speciale», così come il singolare rinvenimento dell'imputato, «evidentemente colto nell'atto di celarsi, ben consapevole di quanto appena accaduto, nonché di essersi posto alla guida di un veicolo con patente revocata». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dallo Spriticchio si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Con riferimento, poi, alla lamentata insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per non aver potuto constatare l'autore del sinistro l'avvenuto ferimento della vittima, il Collegio rileva come l'indicata censura - peraltro ancora inerente ad una diversa valutazione degli elementi in fatto e delle prove acquisite nel giudizio di merito, non consentita in questa sede di legittimità - sia stata adeguatamente vagliata da parte della Corte di appello, che ha, infine, ritenuto la configurabilità del dolo, già considerata dal giudice di primo grado sotto il profilo del dolo eventuale, in ragione di una compiuta analisi della vicenda fattuale. Con argomentazione del tutto logica e congrua, infatti, i giudici di appello hanno ritenuto l'infondatezza della doglianza difensiva, attese la modalità e la specifica dinamica di svolgimento del sinistro, causativo di importanti conseguenze lesive per la persona del ciclista, altresì evidenziando come l'imputato si fosse allontanato dai luoghi «dopo una brevissima fermata, che gli permetteva (ulteriormente) di appieno comprendere gli esiti dello scontro, risultando velocipede e ciclista entrambi a terra nell'immediato».6. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.0
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