CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40083/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], imputata per il reato di cui all'art. 116, comma 15, codice della strada e 707 cod.pen, a mezzo del difensore, ricorre in cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino, ha parzialmente riformato, limitatamente alla riduzione della pena, la pronuncia del Tribunale di Ivrea del 20 ottobre 2023, e deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché all'eccessività della pena irrogata. 2. I motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, essendo privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In sede di legittimità, non possono essere dedotti motivi che afferiscono al trattamento punitivo, nonostante la motivazione sia sufficiente e non illogica e basata su adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuta ed hanno evidenziato la gravità dell'azione criminosa e l'abitualità del comportamento della ricorrente e del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierna ricorrente, gli apprezzabili precedenti penali. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend