CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 L. 110/1975. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato deducendo violazione di legge del provvedimento impugnato nella parte in cui il collegio ha ritenuto sussistente il reato de quo. Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Rilevato che il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, sentenza n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187). Osservato che, in ossequio al sopra indicato principio, la Corte ha ritenuto che la giustificazione fornita a posteriori non può integrare il "giustificato motivo" richiesto dalla disposizione in esame e che, ad ogni modo, il coltello rinvenuto non costituisce attrezzo di lavoro di un operano metalmeccanico. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ,id