CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di sostituzione di persona; Considerato che con l'unico motivo di ricorso l'imputato contesta, a fronte di due decisioni di merito conformi, la ricostruzione compiuta dalle stesse per affermarne la responsabilità penale, reiterando censure già ampiamente e congruamente disattese dalla Corte territoriale con una motivazione che, in quanto non manifestamente illogica né contraddittoria (pag. 4-5), è insindacabile in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il