CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39798/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di tentata estorsione in rubrica ascritto; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato; che, infatti, la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato i rilievi difensivi, dando conto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione, facendo corretta applicazione dei principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che ritiene integrata la fattispecie anche nel caso in cui è lo stesso derubato a offrire, di propria iniziativa, una somma all'autore del furto per ottenere la restituzione dell'oggetto sottratto, dal momento che tale comportamento è determinato dalla minaccia implicita della perdita definitiva del bene (Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018,Rv. 274508- 01;Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501 - 01, cui adde Sez. 2, n. 9788 del 16/06/1986, Rv. 173800; Sez. 6, n. 11713 del 30/03/1990, Rv. 185152); che inoltre la sentenza impugnata ha ben chiarito (pag. 4) come nella specie debba escludersi che la ricorrente abbia svolto l'attività di mediazione per spirito solidaristico nei confronti della vittima, stante l'irrevocabile accertamento in ordine alla sua partecipazione alla truffa in danno della p.o.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 ottobre 2024 Il Consigliere est