CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08877/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Pa ler m o , con ordinanza del 9 luglio 2024 , rigettava l’istanza di rescissione del giudicato proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla condanna da lui subita c on sentenza del Tribunale di Trapani per i reatidi estorsione consumata e tentata . 1.1 A vverso l ’ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] , premettendo cheil ricorrente, nel verbale di identificazione, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, oveerano state indirizzate tutte le notifiche, che non erano quindi mai state ricevute personalmente da [OSCURATO:PERSONA], assente durante tutto il procedimento; il difensore aveva quindi presentato istanza di rescissione del giudicato, ovvero istanza di restituzione in termini per la proposizione dell’appello, segnalando che dopo l’elezione di domicilio, [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto ed era rimasto detenuto per la durata del processo celebrato a Trapani. Ciò premesso, il difensore rileva che la motivazione con la quale era stata rigettata l’istanza dallaCorte di appello - che aveva ritenuto che fosse stato instaurato un rapporto professionale tra imputato e difensore in quanto nel verbale di udienza del 15.06.2023 era stato riportato che “le parti chiedono la trattazione anticipata del procedimento, e i difensori rappresentano che i propri assistiti sono stati avvisati e non intendono partecipare”- era assolutamente incompatibil e con la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto a Milano, non potendo quindi esservi stato alcun contatto la mattina dell’udienza; né poteva sostenersi che il verbale di udienza del 15.06.2023 valesse fino a querela di falso, posto che agli atti non vi era traccia di alcun contatto tra l’imputato e il difensore di ufficio e che quest’ultimo non aveva neppure riferito che l’imputato era detenuto. 1.2 Il difensoreeccepisce l ’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità relative alla inosservanza delle disposizioni concernenti l’intervento dell’imputato, al quale non era stato notificato alcun atto del procedimento e che non aveva avuto alcun contatto con il difensore di ufficio, per cui vi era stata una evidente violazione dell’art. 178 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 L'articolo 629-bis(già 625-ter) del codice di procedura penale, norma di chiusura del sistema del giudizio in assenza, ha il significato di escludere l'accesso ad un nuovo giudizio a chi si sia posto volontariamente nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo, ponendo a carico del ricorrente l'onere probatorio di dimostrare la incolpevole ignoranza dell’esistenza di un processo a suo carico. A tale proposito, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019 (PG/ Darwish, Rv. 279420 –01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso: “…gliindici di conoscenza dell'art. 420-bis, 2 comma, cod. proc.pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo loro funzione. Si pensi all'ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell'attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice. Non è certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione. Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell'indagato. L'interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti. In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza. Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata”; la sentenza, pertanto, pone particolari "indici di conoscenza" del processo, quali possono essere individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell'applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia, che devono essere letti nel senso che quando si possa ritenere che vi è stato un contatto tra difensore ed imputato, quest’ultimo è venuto a conoscenza del processo e quindi non può invocare una conoscenza incolpevole. Nel caso in esame,non vi è soltanto una elezione di domicilio da p a rte dell’imputato: infatti, nel verbale dell’udienza del 15 giugno 2023 innanzi al Tribunale si trova scritto che “i difensori degli imputati rappresentano che i propri assistiti sono stati avvisati e non intendono partecipare”; non si comprende su quali basi giuridiche possaritenere falsa la dichiarazione del difensore riportata su atto fidefacente; ciò porta a ritenere non solo che vi sia stato un contatto tra imputato e difensore, ma che l’imputato era stato espressamente avvisato della celebrazione dell’udienza; né si vede perché non sarebbe stato possibile un contatto tra difensore e imputato (anche se detenuto) prima dell’udienza, nel corso del quale l’imputato avrebbe comunicato che non intendeva partecipare all’udienza, essendo poi stata una scelta del difensore quella di consentire una trattazione anticipata dell’udienza. 2. Non essendovi pertanto la prova di una incolpevole conoscenza del procedimento, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/0