CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Ercole SANTARSIERO a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Brescia, in data 08 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 dicembre 2020, dal Tribunale di Cremona che lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. La Corte territoriale, ignorando le doglianze difensive addotte con i motivi in appello, non avrebbe tenuto in considerazione le deposizioni dei testimoni Giulia BIZZONI, George 3UNG, Alberta SINI e Massimiliano NEGRA i quali, oltre a non menzionare il nominativo del ricorrente ma esclusivamente del correo CUCCHETTI, avrebbero riferito che le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl ed [OSCURATO:PERSONA] srl, prima di acconsentire alle richieste della [OSCURATO:PERSONA], avrebbero chiesto informazioni e referenze a società assicurative ed istituti bancari, ottenendo rassicurazioni sulla affidabilità della predetta compagine societaria. Secondo la ricostruzione difensiva, non sarebbe, pertanto, ravvisabile il reato di truffa in quanto le persone offese non sarebbero state tratte in errore dagli artifici e raggiri descritti nel capo di imputazione. 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'articolo 337 cod. proc. pen. La difesa ha eccepito la nullità della querela sporta da Mauro ROMANO' per il reato di truffa posto in essere in danno della società [OSCURATO:PERSONA] srl in quanto lo stesso, all'epoca dei fatti, era un mero agente di commercio e non rivestiva, pertanto, la qualifica di rappresentante legale della predetta compagine societaria. 3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 4. Le doglianze addotte dal SANTARSIERO con il primo motivo di ricorso sono aspecifiche e non consentite in quanto reiterative di medesime censure in fatto già espresse in sede di appello ed affrontate dalla Corte di merito, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze probatorie, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità. 4.1. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo. 4.2. I giudici di merito, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie e scevra da vizi logici, hanno desunto il coinvolgimento del SANTARSIERO nella commissione delle condotte illecite dal fatto che il ricorrente è stato riconosciuto dalle persone offese come il soggetto che, presentandosi con le generalità di [OSCURATO:PERSONA] CUCCHETTI o di Giorgio SOLDI, richiedeva forniture di merci per conto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., forniture che venivano pagate con assegni che venivano sistematicamente protestati (vedi pagg. da 5 a 7 della sentenza di primo grado e pag. 26 della sentenza impugnata). Appare, pertanto, evidente la manifesta infondatezza della doglianza con la quale la difesa desume l'estraneità del ricorrente dal fatto che le persone offese non abbiano indicato il nominativo del SANTARSIERO, ponendosi tale circostanza come inevitabile conseguenza della precisa volontà dell'imputato di fornire false generalità per rendere più difficoltosa la sua identificazione da parte delle vittime. 4.3. La Corte territoriale ha adeguatamente confutato la doglianza con la quale la difesa eccepiva l'insussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa in considerazione del fatto che le persone offese, prima di effettuare le forniture richieste dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., abbiano chiesto informazioni e referenze a società assicurative ed istituti bancari. I giudici di appello, con percorso argomentativo privo di contraddizioni e manifeste illogicità, hanno affermato che tale circostanza non è idonea ad elidere la natura decettiva delle condotte poste in essere dal SANTARSIERO in considerazione del fatto che gli artifici e raggiri descritti nel capo di imputazione hanno «ingenerato una apparenza di affidabilità commerciale, resistente ai primi superficiali controlli e anche confermata da una nota società di assicurazione del credito» (pag. 24 della sentenza impugnata) e, di conseguenza, indotto in errore le persone offese in ordine alla solvibilità della società gestita dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] CUCCHETTI. La Corte di appello ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato da questa Corte secondo cui la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta (ex multis Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 - 01). 5. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il terzo danneggiato, anche nella forma del mancato conseguimento di un profitto, è legittimato a proporre querela per il reato di truffa (Sez. 2, n. 43910 del 04/10/2019, Minnucci, Rv. 277712 - 01). La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, ha evidenziato che l'agente di commercio ROMANO è stato ingannato dai comportamenti fraudolenti dell'imputato ed ha concluso il contratto per l'acquisto del carrello elevatore di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] srl (vedi pagg. 26 e 27 della sentenza impugnata) con conseguente legittimazione a proporre querela come terzo danneggiato del reato contestato al SANTARSIERO. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle